MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 27 maggio 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015)

 

Individuazione dei contenuti minimi delle informazioni utili al monitoraggio degli interventi di agevolazione alle imprese, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Obblighi di monitoraggio

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico attua il monitoraggio degli interventi di agevolazione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (15), al fine di verificare lo stato di attuazione di ciascun intervento e la capacità di perseguire i relativi obiettivi, in conformità con il sistema nazionale di monitoraggio unitario per il periodo di programmazione 2014-2020, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, nonchè con il sistema informativo di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (banca dati delle Amministrazioni pubbliche).

2. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico e ai soggetti dallo stesso incaricati la documentazione e tutte le informazioni utili al monitoraggio dei programmi agevolati, secondo la periodicità e per il tramite dei sistemi di scambio elettronico di dati individuati nelle circolari adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito delle disposizioni attuative degli interventi medesimi.

3. I soggetti beneficiari degli interventi sono comunque tenuti a corrispondere, anche successivamente alla conclusione dei programmi agevolati, a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero dello Sviluppo Economico, anche per il tramite dei soggetti dallo stesso incaricati.

4. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in caso di mancata o non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi, il Ministero dello Sviluppo Economico sospende nei confronti dell'impresa inadempiente l'erogazione dei benefici fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del sistema medesimo. Qualora l'inadempimento sia reiterato, è disposta la revoca del beneficio concesso.

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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 2171, 2712.

Art. 2.

Contenuti minimi

delle informazioni di monitoraggio

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, per ciascun programma agevolato i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni minime:

a) informazioni anagrafiche;

b) informazioni finanziarie relative a:

1) spese previste e spese effettivamente sostenute, ripartite secondo specifici codici di spesa previsti nelle disposizioni attuative dei singoli interventi;

2) importo annuale degli investimenti previsti e realizzati;

c) informazioni procedurali relative allo stato di attuazione delle iniziative finanziate;

d) informazioni necessarie alla valorizzazione degli indicatori fisici e occupazionali derivanti dalla classificazione CUP dei progetti;

e) altre informazioni necessarie alla corretta alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio unitario per il periodo di programmazione 2014-2020.

2. Le informazioni specifiche da trasmettere a cura dei soggetti beneficiari sono puntualmente definite nelle circolari di cui all'art. 1, comma 2, in funzione delle finalità degli interventi medesimi e delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, tenuto conto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

3. Il Ministero dello Sviluppo Economico trasmette le informazioni raccolte alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cadenza trimestrale e secondo il tracciato concordato nell'ambito del sistema di monitoraggio unitario delle politiche di coesione.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2015

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