MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 marzo 2008, n. 87.
(Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2008)
Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (17).
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. Possono essere destinatari delle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto:
a) le imprese piccole, medie e grandi operanti in tutti i settori di attività, con esclusione dei settori agricolo e dei trasporti, sono inoltre escluse le imprese in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 dell'1 ottobre 2004;
b) gli organismi e i centri di ricerca pubblici e privati;
c) le persone giuridiche che assumono la gestione di poli di innovazione, così come definiti dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006.
2. Ai fini del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione, secondo i criteri stabiliti dall'allegato I al Regolamento (CE) n. 70/01, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L10 del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni.
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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
Art. 2.
Progetti e attività ammissibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse a fronte di:
a) progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
b) studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale;
c) spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI;
d) progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi;
e) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione per le PMI;
f) messa a disposizione di personale altamente qualificato;
g) creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione.
2. Sono inoltre previste agevolazioni per le nuove imprese innovatrici, così come definite al comma 4, lettera l), secondo i limiti previsti dalla citata disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
3. I progetti e le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 1, anche in forma congiunta, attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati mediante appositi contratti ovvero la costituzione di consorzi e altre forme di associazione anche temporanee tra imprese. I soggetti di cui all'articolo 1, anche in forma congiunta, possono presentare domanda per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto per programmi comprendenti una o più delle tipologie previste al comma 1, purchè articolati in interventi organici e funzionali.
4. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "ricerca fondamentale": lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) "sviluppo sperimentale":
1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purchè non siano destinati a uso commerciale;
2) rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici ovvero commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
3) sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;
4) lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
d) "innovazione del processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature ovvero nel software); non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
e) "innovazione organizzativa": l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa; non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
f) "personale altamente qualificato": ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore; la formazione per il dottorato vale come esperienza professionale;
g) "messa a disposizione" di personale: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo, allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro;
h) "poli di innovazione": raggruppamenti di imprese indipendenti ("start up" innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonchè organismi di ricerca), attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività innovativa, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonchè contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;
i) "organismo di ricerca": soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nè ai risultati prodotti;
l) "nuova impresa innovatrice": piccola impresa esistente da meno di 6 anni al momento della concessione dell'aiuto e per la quale si possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, in particolare sulla base di un piano d'impresa, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato nella UE, e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; oppure le cui spese di R&S rappresentino almeno il 15% del totale delle sue spese operative in almeno uno dei 3 anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una "startup" senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno.
5. Con riferimento ai progetti di "innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi" di cui al comma 1, lettera d), sono escluse le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nell'ottica di modificare l'organizzazione;
b) l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;
c) il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una regola procedurale, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità. La novità può essere dimostrata, anche sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, comparata con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore;
e) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un grado di rischio evidente. Tale rischio potrà essere dimostrato in termini di costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, di tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, di utili attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, di probabilità di insuccesso.
6. Ai fini dell'ammissibilità, i progetti e le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda, ferma restando la possibilità che i beneficiari abbiano effettuato studi di fattibilità antecedenti, purchè tali studi non rientrino nella domanda per l'ottenimento delle agevolazioni.
Art. 3.
Aree ammissibili
1. I progetti e le attività di cui all'articolo 2 possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale, senza divieti o limitazioni.
Art. 4.
Spese e costi ammissibili
1. I costi ammissibili per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono i seguenti, nella misura congrua e pertinente:
a) le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purchè impiegati per la realizzazione del progetto);
b) i costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i princìpi della buona prassi contabile;
c) i costi dei fabbricati e dei terreni, nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto; per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i princìpi della buona prassi contabile; per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonchè i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
e) spese generali supplementari, derivanti direttamente dal progetto;
f) altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.
2. I costi ammissibili relativi agli studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, sono quelli relativi all'acquisizione di detti studi, esclusivamente se acquisiti all'esterno e a prezzi di mercato.
3. I costi ammissibili in relazione alle spese per diritti di proprietà industriale delle PMI sono i seguenti:
a) tutti i costi anteriori alla prima concessione del diritto ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonchè i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altri ordinamenti.
4. I costi ammissibili riguardanti i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, sono gli stessi di quelli previsti per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 2, comma 5. Tuttavia, nel caso di innovazione dell'organizzazione, i costi ammissibili relativamente agli strumenti e alle attrezzature sono esclusivamente quelli riferiti agli strumenti e alle attrezzature delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
5. I costi ammissibili per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono i seguenti:
a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale, assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, formazione, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'uso delle norme;
b) per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione: locali per ufficio, banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, utilizzazione di laboratori, etichettatura di qualità, test e certificazione.
6. Ai fini dell'ammissibilità dei costi indicati al comma 5, devono in ogni caso essere rispettate le seguenti condizioni:
a) il beneficiario è una PMI;
b) l'importo delle agevolazioni non può essere superiore a quello massimo concedibile di cui al successivo art. 5, c. 8;
c) il prestatore dei servizi è in possesso di una certificazione nazionale o europea; diversamente l'aiuto non può coprire più del 75% dei costi ammissibili;
d) i servizi devono essere acquisiti al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).
7. I costi ammissibili relativi la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono quelli sostenuti esclusivamente da PMI per l'utilizzazione e l'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, nonchè per l'indennità di mobilità per il personale medesimo messo a disposizione. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzioni nuove create nell'impresa beneficiaria e deve aver lavorato per almeno 2 anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Tale personale deve occuparsi di attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria. Sono esclusi i costi di consulenza relativi al pagamento del servizio fornito da esperti esterni all'impresa.
8. I costi ammissibili relativi ai poli di innovazione, sono quelli sostenuti dalla persona giuridica che ne assume la gestione e relativi agli investimenti in terreni, edifici, macchinari e impianti connessi a:
a) locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;
b) infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, quali laboratori e centri prove;
c) infrastrutture di rete a banda larga.
9. Sono inoltre ammissibili i costi di funzionamento per l'animazione dei poli di innovazione sostenuti dalla persona giuridica che ne assume la gestione e relativi ai costi di personale e le spese amministrative inerenti le seguenti attività:
a) marketing per attrarre nuove imprese nel polo;
b) gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto;
c) organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo.
10. I costi ammissibili relativi alle nuove imprese innovatrici, sono determinati con i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di cui all'articolo 8.
Art. 5.
Forma e intensità delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento, nei limiti delle intensità e degli importi massimi previsti per le diverse tipologie di aiuto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, possono essere concesse nelle seguenti forme:
a) contributi diretti alla spesa, in conto capitale e in conto impianti, in caso di spese ammissibili relative a immobilizzazioni come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile;
b) contributi in conto interessi;
c) anticipi rimborsabili.
2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), possono essere erogati anche nella forma di crediti di imposta; le agevolazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere concesse solo a fronte di progetti di ricerca e sviluppo e per un importo non superiore al 60% o al 40% dei costi ammissibili, rispettivamente per la fase della ricerca industriale o per la fase di sviluppo sperimentale, a cui possono essere aggiunte le maggiorazioni previste al comma 4; in caso di esito positivo del progetto, l'anticipo è restituito ad un tasso pari almeno al tasso di riferimento di cui al comma 3, mentre in caso di insuccesso è prevista la restituzione parziale o anche la non restituzione totale dell'anticipo. Con le disposizioni attuative di cui all'articolo 8 sono stabilite le condizioni di esito positivo e di insuccesso, in relazione alla tipologia di beneficiari, caratteristiche tecniche dei progetti e relativi gradi di rischio specifico, nonchè la fissazione di specifici criteri per la restituzione graduale ovvero parziale dell'anticipo concesso.
3. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese e costi ammissibili. Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL); l'ESL esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese e dei costi ammissibili. Le spese e i costi ammissibili e gli aiuti erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione. Il tasso da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet:
«http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference rates.html».
4. L'intensità di aiuto per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, calcolata in termini di ESL in base ai costi ammissibili, non può superare:
a) il 100% per la ricerca fondamentale;
b) il 50% per la ricerca industriale;
c) il 25% per lo sviluppo sperimentale.
5. L'intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione. Per tali progetti l'aiuto è concesso in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti. Nel caso di progetti realizzati in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e di quelli eventualmente derivanti dai contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.
6. Le intensità di cui al comma 4 possono essere maggiorate come segue:
a) quando le agevolazioni sono destinate a PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
b) fino a concorrenza di un'intensità massima dell'80%, può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali:
1) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno 2 imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista tale collaborazione quando:
1.1. nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
1.2. il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontiere, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno 2 Stati membri diversi;
2) se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e sussistano le seguenti condizioni: l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; in tal caso, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni non si applicano all'organismo di ricerca;
3) unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.
7. Nei casi previsti al comma 6, lettera b), punti 1) e 2), il subappalto non è considerato una collaborazione effettiva.
8. L'intensità di aiuto per gli studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, calcolata sulla base dei costi degli studi, non può superare le seguenti percentuali, calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) in base ai costi ammissibili:
a) per le PMI, il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;
b) per le grandi imprese, il 65% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.
9. Le intensità di aiuto per le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI di cui all'articolo 4, comma 3, sono le stesse previste in relazione alle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale all'origine di tali diritti di proprietà industriale.
10. Per le nuove imprese innovatrici, fermo rimanendo che l'importo delle agevolazioni concedibili non può essere superiore a 1 milione di euro per ciasun soggetto beneficiario, l'intensità massima dell'aiuto concedibile in rapporto ai costi ammissibili è fissata con i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di cui all'articolo 8. Tale importo massimo può essere aumentato fino a 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato UE, e fino a 1,25 milioni di euro nelle aree che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato UE. Il beneficiario può fruire delle agevolazioni una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice. Tale tipologia di aiuto può essere cumulata con altri aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, anche esentati a norma del Regolamento (CE) n. 364/2004 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 63 del 28 febbraio 2004 e con aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio. Il beneficiario può fruire di aiuti di Stato diversi dagli aiuti a favore della RSI e del capitale di rischio soltanto 3 anni dopo la concessione dell'aiuto alle nuove imprese innovatrici.
11. Le intensità massime di aiuto per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, calcolate in termini di ESL in base ai costi ammissibili, sono pari al 15% per le grandi imprese, al 25% per le medie imprese e al 35% per le piccole imprese. Le grandi imprese possono beneficiare di dette agevolazioni soltanto se collaborano con le PMI nelle attività agevolate e le PMI che collaborano devono sostenere almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.
12. L'importo massimo delle agevolazioni concedibili per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione non può superare 200.000 euro per ciascun beneficiario per un periodo di 3 anni. Tale importo massimo non pregiudica la possibilità per le imprese beneficiarie di ottenere aiuti a titolo "de minimis" per altre spese ammissibili, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.
13. L'intensità massima di aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato è pari al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di 3 anni per impresa e per unità di personale.
14. L'intensità massima dell'aiuto per gli investimenti dei poli di innovazione è pari al 15% ESL. Nelle regioni che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato, tale intensità massima è pari al:
a) 30% per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia fino al 31 dicembre 2013;
b) 30% per la regione Basilicata, fino al 31 dicembre 2010. Dall'1 gennaio 2011, l'intensità massima potrà essere del 30% o del 20% a seconda degli esiti del riesame della posizione della regione effettuato dalla Commissione europea in base alla media triennale dei dati sul PIL.
15. Se l'aiuto è concesso a una PMI, l'intensità massima potrà essere maggiorata di 20 punti percentuali per l'aiuto accordato a una piccola impresa e di 10 punti percentuali per l'aiuto accordato a una media impresa.
16 Gli aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli di innovazione possono essere concessi per una durata limitata di 5 anni se l'aiuto è decrescente. L'intensità può ammontare al 100% il 1° anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del 5° anno. Nel caso di aiuti non decrescenti, la durata è limitata a 5 anni e l'intensità non deve superare il 50% dei costi ammissibili. Gli aiuti per l'animazione dei poli possono essere eventualmente concessi per un periodo più lungo non superiore a 10 anni; in tali casi nelle nonne attuative di cui all'articolo 8 saranno previste le eventuali condizioni specifiche che dovranno essere rispettate dai beneficiari.
Art. 6.
Cumulo
1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) numero 1998/2006. Resta fermo quanto stabilito all'articolo 5, comma 12, con riferimento alla possibilità di ottenere aiuti per altre spese ammissibili.
Art. 7.
Notifica individuale
1. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), per i seguenti progetti:
a) progetti di ricerca e sviluppo e studi di fattibilità per i quali l'importo dell'aiuto supera:
1) se il progetto è prevalentemente di ricerca fondamentale, 20 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
2) se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
3) per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
b) progetti di innovazione del processo o dell'organizzazione in attività di servizi, per i quali l'importo dell'aiuto supera 5 milioni di euro per progetto, per impresa;
c) aiuti ai poli d'innovazione superiori ai 5 milioni di euro per polo.
Art. 8.
Procedure di attuazione
1. Con appositi decreti il Ministro dello Sviluppo Economico definisce, per l'attuazione dei Progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e degli altri interventi di propria competenza, i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari, i criteri di selezione e valutazione delle iniziative, con riferimento ad una delle procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 (18), nonchè l'eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi della procedura attuativa.
2. Nei medesimi decreti possono inoltre essere previste, indicazioni ovvero limitazioni specifiche con riferimento:
a) alle tipologie di progetti ed attività ammissibili di cui all'articolo 2;
b) ai termini previsti per la realizzazione dei progetti ed attività;
c) alla forma e alla misura delle agevolazioni di cui all'articolo 5, nonchè alle relative modalità di erogazione.
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(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2284.
Art. 9.
Attuazione da parte di altre amministrazioni
1. Le Amministrazioni diverse dal Ministero dello Sviluppo Economico e gli altri soggetti che intendano, per interventi di propria competenza, prevedere specifiche attuazioni per la concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, ne danno comunicazione preventiva agli uffici preposti del medesimo Ministero, al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonchè l'omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale, di quanto previsto dal presente regolamento. I criteri e le modalità per la trasmissione della predetta comunicazione e quelli relativi agli adempimenti di monitoraggio sono fissati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Art. 10.
Revoche
1. La revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse è disposta, anche a seguito di ispezioni e controlli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ovvero delle Amministrazioni di cui all'articolo 9, in caso di:
a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità;
b) mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'articolo 6;
c) mancata realizzazione del progetto;
d) in tutti gli altri casi previsti dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 8.
Art. 11.
Relazioni annuali e monitoraggio
1. Il Ministero dello Sviluppo Economico presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente regime di aiuti comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità di aiuto.
2. Il Ministero, inoltre, fornisce alla Commissione ogni qualvolta siano concesse agevolazioni in base al presente regime di aiuti per progetti non soggetti all'obbligo di notifica individuale ed il cui importo superi 3 milioni di euro, entro 20 giorni lavorativi dalla concessione delle agevolazioni, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
Art. 12.
Divieti
1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono essere concesse a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 27 marzo 2008
Registrato alla Corte dei conti il 6-5-2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 398