MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 27 novembre 2013.

(Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014)

 

Attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Ministero": il Ministero dello Sviluppo Economico;

b) "Regolamento GBER": il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

c) "Regolamento (CE) 1857/2006": il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli;

d) "Regolamento (CE) 736/2008" il Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

e) "decreto-legge n. 69/2013": il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (15);

f) "PMI": le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento GBER;

g) "CDP": Cassa depositi e prestiti SPA;

h) "banca": la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del Testo unico bancario (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

i) "intermediario finanziario": soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di leasing finanziario e iscritto all'Albo previsto dall'art. 106, comma 1, del Testo unico bancario, purchè garantito da una banca aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

l) "finanziamento": il finanziamento, bancario o in locazione finanziaria, concesso a una PMI da una banca o da un intermediario finanziario;

m) "convenzioni": le convenzioni stipulate tra il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti SPA ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

n) "Fondo di garanzia": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pagg. 2028, 2566; I.L.P. 2013, pag. 1052.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013 e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonchè di raccordo con i finanziamenti previsti dal medesimo articolo. Il presente decreto stabilisce altresì, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69/2013, le priorità di accesso e le modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo di garanzia ai finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le PMI che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1:

a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nei settori:

a) dell'industria carboniera;

b) delle attività finanziarie e assicurative (Sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);

c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Art. 4.

Caratteristiche del finanziamento

1. La concessione del contributo di cui all'art. 6 è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche:

a) essere deliberato a copertura degli investimenti di cui all'art. 5;

b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;

c) avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione;

d) essere deliberato per un valore non inferiore a € 20.000 e non superiore a € 2.000.000, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;

e) essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 può coprire fino al 100% degli investimenti di cui all'art. 5.

3. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso, entro il 31 dicembre 2016, dalla banca o dall'intermediario finanziario a valere sul plafond di provvista di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione separata di CDP.

Art. 5.

Investimenti ammissibili

1. Il finanziamento di cui all'art. 4 deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonchè di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del Codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

2. Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel Regolamento GBER per gli "aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI" a:

a) creazione di una nuova unità produttiva;

b) ampliamento di una unità produttiva esistente;

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;

d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;

e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

3. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all'art. 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene.

4. Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 3 anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonchè i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore ad € 500, al netto dell'IVA.

5. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

6. Nel settore dei trasporti le spese relative all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.

7. Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti all'art. 4, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti di mera sostituzione, come definiti dall'art. 2, punto 17, del suddetto regolamento.

8. Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 736/2008.

9. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

10. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresì concesse per attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del Regolamento GBER.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili

1. A fronte del finanziamento di cui all'art. 4 è concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75%, della durata di 5 anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento. Il Ministero provvede a determinare l'importo dell'aiuto secondo le modalità tecniche di calcolo del contributo rese note con la circolare di cui all'art. 14.

2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti di cui all'art. 5, in conformità all'art. 15 del Regolamento GBER ovvero al Regolamento (CE) n. 1857/2006 per le imprese agricole e al Regolamento (CE) n. 736/2008 per le imprese della pesca e acquacoltura.

3. La concessione del finanziamento di cui all'art. 4 può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento. Le richieste di garanzia del Fondo di garanzia relative ai predetti finanziamenti sono esaminate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (16), in via prioritaria.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (17), i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse.

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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2836; I.L.P. 1997, pag. 1948.

(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2284.

Art. 7.

Cumulo delle agevolazioni

1. Per le imprese diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'art. 15 del Regolamento GBER.

2. Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'art. 108, paragrafo 1, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime fissate dal regolamento di riferimento.

3. Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del Regolamento (CE) n. 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al Regolamento (CE) n. 736/2008.

4. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dell'art. 6, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l'intensità massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento di riferimento.

Art. 8.

Modalità di presentazione della domanda

e procedure per la concessione del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 6 le imprese interessate, a corredo della richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all'intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo, redatta secondo gli schemi definiti con la circolare di cui all'art. 14, alla quale è allegata, oltre all'ulteriore documentazione indicata nella medesima circolare, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal presente decreto. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono condizioni per l'inammissibilità al contributo.

2. Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione di cui al comma 1, nonchè la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di cui all'art. 3, trasmette a CDP, una sola volta su base mensile, entro il termine stabilito nelle convenzioni, la richiesta di verifica della disponibilità della provvista a valere sul plafond di cui all'art. 4, comma 3, completa dell'ammontare, della durata e del profilo di rimborso dell'operazione in corso di delibera. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni interessate.

3. A seguito della positiva verifica circa la disponibilità del plafond e il rispetto dei limiti di utilizzo stabiliti con le convenzioni, CDP provvede a prenotare, per ciascuna banca o intermediario finanziario, le risorse a valere sul plafond e inoltra al Ministero, entro 5 giorni dal termine di ricezione mensile di cui al comma 2, con riferimento all'insieme delle operazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle richieste di verifica di disponibilità, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all'art. 6.

4. Entro 5 giorni dal termine di cui al comma 3, il Ministero comunica a CDP, con riferimento a ciascuna richiesta di disponibilità, l'avvenuta prenotazione, parziale o totale, delle risorse relative al contributo di cui all'art. 6. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.

5. Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, CDP provvede a comunicare alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali e della provvista di cui al comma 2.

6. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 5, la banca o l'intermediario finanziario, adotta la delibera di finanziamento di cui all'art. 4.

7. Entro 10 giorni dal termine di cui al comma 6, la banca o l'intermediario finanziario trasmette a CDP, secondo le modalità definite nelle convenzioni, la proposta di contratto e la richiesta di utilizzo della provvista di scopo e al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando la documentazione di cui al comma 1.

8. La banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, ha facoltà di ridurne l'importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa. Eventuali risorse prenotate in eccedenza a valere sulla provvista e sui contributi rialimentano, rispettivamente, la dotazione del plafond di cui all'art. 4, comma 3, e la disponibilità delle risorse erariali.

Art. 9.

Concessione del contributo

1. Il Ministero, entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonchè degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria, e lo trasmette alla PMI e, a seconda dei casi, alla banca o all'intermediario finanziario.

2. Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione da parte di CDP della provvista prenotata ai sensi dell'art. 8, comma 3, l'impresa stipula il contratto di finanziamento con la banca o l'intermediario finanziario, pena la decadenza dall'agevolazione concessa.

3. Qualora il contratto di finanziamento non sia stato stipulato entro il termine di cui al comma 2 ovvero sia stato stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'art. 4, comma 1, la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a darne comunicazione al Ministero entro il giorno 10 di ciascun mese.

4. La banca o l'intermediario finanziario è altresì tenuto a comunicare a CDP, su base mensile ed entro il termine stabilito con le convenzioni, gli importi aggregati relativi alla provvista erogata da CDP cui non abbia fatto seguito, parzialmente o totalmente, la stipula del contratto di finanziamento in favore delle PMI.

Art. 10.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 6 avviene in quote annuali, sulla base delle modalità definite nella circolare di cui all'art. 14, secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed è subordinata:

a) al completamento dell'investimento nei termini di cui all'art. 5, comma 3, attestato dall'impresa al Ministero, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'investimento, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema definito con la circolare di cui all'art. 14;

b) al regolare rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento;

c) alla presentazione al Ministero della documentazione indicata nella circolare di cui all'art. 14.

2. Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la banca o l'intermediario finanziario comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, nonchè in tutti i casi di cui all'art. 12, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca.

3. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento di cui all'art. 4, il Ministero provvede a rideterminare, a conclusione dell'investimento, le agevolazioni calcolate all'atto della concessione del contributo.

4. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura "Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69". La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

5. L'impresa beneficiaria è tenuta a conservare ogni fattura, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di 10 anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime.

Art. 11.

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.

2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministero e per conoscenza alla banca o all'intermediario finanziario l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 12.

Revoche

1. Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui:

a) venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1, dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3, comma 1;

c) i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei 3 anni successivi alla data di completamento dell'investimento;

d) venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all'art. 5;

e) il soggetto beneficiario sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di completamento dell'investimento;

f) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11;

g) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste nei regolamenti comunitari applicabili;

h) intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato;

i) sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. I contributi di cui all'art. 6 del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 69/2013. Il Ministero provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Disposizioni per la prima attuazione

1. Il Ministero, con circolare pubblicata nel sito web www.mise.gov.it, fornisce le istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonchè l'ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo di cui all'art. 6. Con la medesima circolare è altresì individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2013

Registrato alla Corte dei conti l'8-1-2014

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 3

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