MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 28 luglio 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2014)

 

Termini per la presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

IL DIRETTORE GENERALE

per gli incentivi alle imprese

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Modello di istanza

1. Le istanze per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (11), sono compilate, con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, sulla base dei modelli di istanza allegati al presente decreto.

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 2171, 2712.

Art. 2.

Applicabilità del regime de minimis

per start up, incubatori certificati e comuni

interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

e disposizioni in materia di documentazione antimafia

1. Alle imprese start up innovative e agli incubatori certificati, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonchè alle imprese aventi sede o unità locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (12), il credito d'imposta di cui al presente decreto è concesso nei limiti previsti dai regolamenti dell'Unione europea relativi agli aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), indicati al comma 2.

2. Ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e n. 717/2014 del 27 giugno 2014, l'importo a titolo di de minimis che un'impresa può ricevere nell'arco di 3 esercizi finanziari non può essere superiore a:

a) € 100.000 nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;

b) € 15.000 nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

c) € 30.000 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

d) € 200.000 nei restanti settori di attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del credito d'imposta, nei limiti indicati al comma 2, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei 2 esercizi finanziari precedenti da parte dell'impresa unica, definita dalla vigente normativa dell'Unione europea come l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

4. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al comma 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

5. Le imprese diverse da quelle di cui al comma 1 possono beneficiare del credito d'imposta con i soli limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dall'articolo 2, comma 5, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013.

6. Con riferimento ai soggetti di cui ai commi 1 e 5 che presentano istanza di accesso al credito d'imposta per un importo pari o superiore ad € 150.000, la piattaforma informatica prenota le relative risorse finanziarie e provvede ad accantonarle per almeno 45 giorni dalla data della richiesta alla competente Prefettura della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi 45 giorni dalla predetta richiesta, il credito d'imposta è concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 1844, 2545.

Art. 3.

Modalità, contenuti e termini di presentazione

delle istanze di accesso al credito d'imposta

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, comunica annualmente, con avviso pubblicato nel sito www.mise.gov.it, l'avvio della procedura di trasmissione delle istanze e il termine della stessa per esaurimento delle risorse disponibili.

2. In fase di 1ª applicazione, le istanze di accesso al credito d'imposta riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 possono essere presentate, tramite la procedura informatica di cui al comma 3, dal 15 settembre 2014 fino al 31 dicembre 2014. Dal 10 gennaio 2015 possono essere presentate le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 e dal 10 gennaio 2016 quelle relative ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014.

3. Le istanze, firmate digitalmente, sono presentate in via esclusivamente telematica, tramite la procedura informatica accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it.

4. L'accesso alla piattaforma utilizzata dalla procedura informatica di cui al comma 2 prevede l'identificazione dell'impresa tramite codice fiscale e l'autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa rilevabile dal Registro delle imprese.

5. La piattaforma informatica è articolata in tre distinte sezioni di accesso, una generale e le restanti due relative, rispettivamente, alle riserve di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto interministeriale 23 ottobre 2013. La Sezione generale è accessibile a tutte le imprese, indistintamente, per la concessione del credito d'imposta nell'importo massimo di € 200.000, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le imprese start up innovative e gli incubatori certificati nonchè le imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possono accedere sia alla Sezione generale, sia, in alternativa, alla sezione relativa alla riserva di rispettiva competenza.

6. I contenuti delle istanze di accesso al credito d'imposta sono riportati negli schemi allegati al presente decreto sub A, B, e C.

L'allegato A è riferito alle istanze da presentare alla sezione generale; l'allegato B è relativo alle istanze delle imprese start up innovative e degli incubatori certificati a valere sulla specifica riserva; l'allegato C è relativo alle istanze delle imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 a valere sulla specifica riserva. Negli schemi allegati al presente decreto i dati considerati obbligatori sono identificati con l'asterisco. Tali dati, pertanto, devono essere obbligatoriamente inseriti nel formulario presente nella piattaforma informatica e la loro assenza non consente l'inoltro della domanda.

L'istanza è generata automaticamente dalla piattaforma informatica al termine della procedura di inserimento dei dati e della firma digitale da parte del richiedente.

7. Il richiedente deve allegare all'istanza, in formato ".p7m", i titoli accademici previsti al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Deve altresì allegare, nel medesimo formato, il documento di certificazione contabile di cui all'articolo 4 del presente decreto.

8. In fase di inserimento dei dati nel formulario on line e per ognuna delle Sezioni in cui è articolata la piattaforma informatica, sono comunicate le risorse ancora disponibili per l'accoglimento.

All'esaurimento delle risorse disponibili, la piattaforma informatica dà evidenza della predetta condizione e non consente la trasmissione telematica.

9. La piattaforma informatica processa le istanze di accesso al credito d'imposta secondo l'ordine cronologico di trasmissione e trasmette con posta elettronica certificata (PEC) il provvedimento di concessione del credito d'imposta.

10. Le istanze pervenute fuori dei termini, iniziali e finali, indicati, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle previste dal presente articolo non sono prese in considerazione.

Art. 4.

Certificazione contabile

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'istanza è completata dalla certificazione della documentazione contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013. Tale certificazione è redatta secondo lo schema riportato nell'allegato D al presente decreto e firmata digitalmente dal Presidente del Collegio sindacale, ovvero, per le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio, da un professionista iscritto quale attivo nel Registro dei revisori legali dei conti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013, il legale rappresentante delle start up innovative e degli incubatori certificati autocertifica la documentazione contabile di cui al comma 1 del presente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2014

Allegati ...omissis...

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