MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 28 novembre 2017.

(Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018)

 

Revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, disegni e modelli, nonchè di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell'art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito Legge di stabilità), come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 concernente il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonchè da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono optare per il regime opzionale, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 8, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero:

a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (1);

b) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativamente all'attività commerciale eventualmente esercitata;

d) i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle società semplici;

e) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali di cui all'art. 6.

2. L'opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all'art. 6.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 1587; I.L.P. 2016, pag. 771.

Art. 3.

Soggetti esclusi

1. Il beneficio di cui al presente decreto non si applica alle società:

a) assoggettate alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;

b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;

c) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'art. 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Art. 4.

Modalità di esercizio e durata

1. L'opzione ha durata pari a 5 periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

2. Per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione di cui al comma 1 è comunicata all'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini indicati in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; l'opzione riguarda il periodo d'imposta nel corso del quale essa è comunicata ed i successivi 4.

A decorrere dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la medesima dichiarazione dei redditi si riferisce. L'opzione di cui al periodo precedente reca l'indicazione del numero dei beni a cui la stessa si riferisce, la classificazione di tali beni nelle tipologie di cui all'art. 6, comma 1, l'ammontare del reddito agevolabile per ciascuna delle tipologie di cui all'art. 6, comma 1.

3. Qualora la quota di reddito agevolabile sia determinata ai sensi dell'art. 1, comma 39, 2° periodo o 4° periodo, della Legge di stabilità, l'opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata la richiesta di ruling ai sensi dell'art. 31-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in deroga a quanto previsto dall'art. 31-ter, comma 2, del medesimo decreto, con riferimento al periodo di efficacia dell'accordo.

4. Nelle more della stipula dell'accordo di cui all'art. 31-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti beneficiari determinano il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di ruling di cui al comma 3, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, può essere indicata, in deroga al comma 2, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.

Art. 5.

Operazioni straordinarie

1. In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Definizione di bene immateriale

1. L'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:

a) software protetto da copyright;

b) brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonchè i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

c) disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;

d) processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;

e) 2 o più beni immateriali tra quelli indicati alle lettere da a) a d), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

2. Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

Art. 7.

Tipologie di utilizzo agevolabili

1. Rientrano nell'ambito applicativo dell'opzione:

a) la concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali di cui all'art. 6;

b) l'uso diretto dei beni immateriali di cui all'art. 6, per tale intendendosi l'utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell'opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d'impresa o la perdita.

4. L'opzione ha ad oggetto anche le somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell'utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali di cui all'art. 6 e per violazione dei diritti sugli stessi beni.

Art. 8.

Definizione di attività di ricerca e sviluppo

1. Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonchè all'accrescimento del valore dei beni di cui all'art. 6, le seguenti attività:

a) la ricerca fondamentale, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design;

b) la ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l'utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari;

c) il design, con ciò intendendosi le attività di ideazione, progettazione e sviluppo di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l'aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte;

d) l'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;

e) le ricerche preventive, i test, gli studi e interventi anche finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi.

Art. 9.

Determinazione della quota di reddito agevolabile

1. La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun bene immateriale di cui all'art. 6, sulla base del rapporto tra i costi indicati ai commi da 2 a 5.

2. I costi da indicare al numeratore del rapporto di cui al comma 1 sono afferenti alle attività indicate all'art. 8 svolte:

a) direttamente dai soggetti beneficiari;

b) da Università o Enti di ricerca e Organismi equiparati;

c) da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

3. L'importo di cui al comma 2 è incrementato:

a) dei costi afferenti le attività indicate all'art. 8 derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi;

b) dei costi afferenti alle attività indicate all'art. 8 sostenuti dal soggetto beneficiario nell'ambito di un accordo per la ripartizione dei costi, come definito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010, prot. n. 2010/137654, almeno fino a concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al comma 2 precedente ai soggetti partecipanti all'accordo per la ripartizione dei costi.

4. I costi da indicare al denominatore del rapporto di cui al comma 1 sono i costi di cui ai commi 2 e 3, aumentati:

a) dei costi derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sostenuti per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene afferente alle attività indicate all'art. 8;

b) del costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.

5. L'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3 è aumentato di un importo corrispondente alla differenza tra l'importo dei costi di cui al comma 4 e l'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3. Tale importo rileva fino a concorrenza del 30% dell'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3.

6. Ai fini del computo del rapporto di cui al comma 1:

a) per il 1° periodo d'imposta di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 37 e seguenti, della Legge di stabilità e per i 2 successivi, i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei 3 periodi d'imposta precedenti e sono assunti complessivamente;

b) a partire dal 3° periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 37 e seguenti, della Legge di stabilità, i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun bene immateriale.

7. La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto fra il reddito di cui all'art. 7, commi 2 e 3, e il rapporto di cui ai commi precedenti.

8. La quota di reddito agevolabile determinata ai sensi dei commi precedenti non concorre a formare il reddito d'impresa per il 50% del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d'impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%.

9. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano:

a) gli interessi passivi;

b) le spese relative agli immobili;

c) qualsiasi costo che non può essere direttamente collegato a uno specifico bene immateriale di cui all'art. 6.

Art. 10.

Reinvestimento del corrispettivo

da cessione di beni immateriali

1. Il rinvio contenuto nell'art. 1, comma 40, della Legge di stabilità, ai beni immateriali di cui al precedente comma 39 della medesima legge si intende effettuato solo per individuare le tipologie di beni immateriali cui si riferisce il regime di esclusione delle plusvalenze dalla formazione del reddito d'impresa.

2. Sono escluse dal reddito d'impresa le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali di cui all'art. 6, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali di cui all'art. 6 svolte:

a) direttamente dai soggetti beneficiari;

b) mediante contratti di ricerca da Università o Enti di ricerca e Organismi equiparati;

c) mediante contratti di ricerca da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

d) mediante contratti di ricerca da società, anche start up innovative, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, le quali si siano limitate a fare svolgere le attività di cui all'art. 8 da soggetti indicati alle lettere b) e c) del presente comma.

3. Nell'ipotesi in cui la plusvalenza sia realizzata nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, la plusvalenza può essere determinata in conformità ad un accordo con l'Agenzia delle entrate effettuato in base all'art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4 Qualora non si verifichino le condizioni previste dal comma 2, il reddito del 2° periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica la cessione, deve essere aumentato dell'importo della plusvalenza che avrebbe concorso a formare il reddito nel periodo di imposta in cui è stata realizzata in assenza della previsione di cui allo stesso comma.

Art. 11.

Tracciabilità delle spese e dei redditi

1. Il diretto collegamento delle attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 8 e i beni immateriali di cui all'art. 6, nonchè fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile derivante dai medesimi deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile.

2. Per i beni immateriali di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), nonchè per quelli di cui alla lettera e) del predetto comma 1 che ricomprendono i beni di cui alla lettera d) dello stesso comma 1, i soggetti di cui all'art. 2 mantengono specifiche evidenze documentali idonee a provare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 del citato art. 6.

Art. 12.

Procedura di ruling

1. Ricadono nell'ambito applicativo dell'accordo con l'Agenzia delle entrate previsto dall'art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le seguenti fattispecie:

a) la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali di cui all'art. 6;

b) la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali di cui all'art. 6 in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente lettera a), realizzato nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

c) la determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 10 realizzate nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'attivazione della procedura di ruling è opzionale.

3. Ai fini della determinazione del contributo economico di cui al comma 1, lettera a), le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 2003/361/
CE, accedono alla procedura di ruling di cui al medesimo comma 1, attraverso modalità semplificate stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto del principio comunitario del contenimento degli oneri amministrativi. Il contributo è determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall'OCSE, con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento. Le predette imprese dovranno in ogni caso essere in grado di monitorare il nesso fra le spese e il reddito, fornendone dimostrazione all'Amministrazione finanziaria.

Art. 13.

Grandfathering

1. L'opzione di cui all'art. 4 esercitata per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 può avere ad oggetto i marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione; in tal caso, l'opzione ha durata pari a 5 periodi d'imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

2. Ciascun soggetto che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1, a partire dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per ciascun periodo di imposta di efficacia di tale opzione, indica nella dichiarazione dei redditi gli elementi previsti dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 4 nonchè i Paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti:

a) la società che esercita il controllo diretto sul soggetto stesso;

b) la società che esercita il controllo indiretto sul soggetto stesso che, a sua volta, è controllata esclusivamente dallo Stato o da altri Enti pubblici o da persone fisiche ovvero non è controllata da alcun soggetto;

c) le società correlate dalle quali il soggetto ha ricevuto compensi per lo sfruttamento dei marchi d'impresa oggetto dell'opzione.

3. Ai fini del presente articolo, due soggetti si considerano correlati quando:

a) uno dei 2 soggetti detiene, direttamente o indirettamente, una percentuale almeno pari al 25% dei diritti di voto o dei diritti patrimoniali nell'altro soggetto;

b) un 3° soggetto detiene, direttamente o indirettamente, una percentuale almeno pari al 25% dei diritti di voto o dei diritti patrimoniali in ciascuno degli altri 2 soggetti.

4. La quota di reddito agevolabile derivante dall'utilizzo dei marchi è determinata secondo le disposizioni dell'art. 9, comprendendo, fra i costi indicati nei commi da 2 a 5 di detto articolo, anche quelli afferenti:

a) alle attività di sviluppo dei marchi;

b) alle attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescono il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscono alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi del design, o degli altri materiali proteggibili;

c) alle ricerche di mercato.

Art. 14.

Scambio d'informazioni per le opzioni sui marchi

1. Per i Paesi con i quali è in vigore uno strumento giuridico internazionale che consente lo scambio di informazioni e che sono membri dell'Inclusive Framework on BEPS, l'Agenzia delle entrate comunica alle amministrazioni fiscali dei Paesi di residenza fiscale delle società di cui al comma 2 dell'art. 13, il nominativo di ciascun soggetto che ha esercitato l'opzione per i marchi d'impresa.

2. I nominativi di cui al comma 1 devono essere comunicati entro 3 mesi dalla ricezione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata fruita l'agevolazione derivante dall'utilizzo dei marchi.

Roma, 28 novembre 2017

Registrato alla Corte dei conti il 29-12-2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 947

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