MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 28 ottobre 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016)

 

Approvazione del modello per le modifiche delle start up innovative, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese, a norma dell'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Onere formale

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2480, 2° capoverso, del Codice civile, gli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto delle società a responsabilità limitata, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 24 del C.A.D., dal Presidente dell'assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico socio nel caso di unipersonale, in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera a) al presente decreto, redatto sulla base delle specifiche tecniche del modello, di cui all'art. 2, comma 1.

2. Le società si avvalgono delle disposizioni del presente decreto per le modifiche che non comportano la perdita dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2012, n. 179 e la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese delle start up innovative. A tal uopo, contestualmente al deposito per l'iscrizione in Sezione ordinaria del Registro delle imprese del verbale modificativo, la start up deposita la dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti di cui al c. 15 dell'art. 25 del D.L. 18/10/2012, n. 179.

3. L'atto modificativo è redatto in modalità esclusivamente informatica.

4. L'atto sottoscritto in maniera diversa da quanto previsto dal comma 1, non è iscrivibile nel Registro delle imprese.

Art. 2.

Procedimento di iscrizione in sezione ordinaria

1. Il documento informatico, formato a norma dell'art. 1, è presentato per l'iscrizione al Registro delle imprese, competente territorialmente, entro 30 giorni dall'assemblea, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello, emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente alle relative istruzioni per gli Uffici ai fini dell'iscrizione, e pubblicate sul sito internet del Ministero medesimo.

2. L'Ufficio del Registro delle imprese svolge le seguenti verifiche:

a) la conformità dell'atto modificativo depositato per l'iscrizione al modello standard approvato col presente decreto e redatto sulla base delle specifiche tecniche del modello, di cui al comma 1 del presente articolo;

b) la sottoscrizione a norma dell'art. 24 del CAD da parte del Presidente dell'assemblea e di tutti i soci che hanno approvato la delibera o se trattasi di società unipersonale dell'unico socio;

c) l'iscrizione della società modificata nella Sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle start up innovative;

d) che le modifiche approvate siano compatibili con la permanenza della società nella Sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle start up innovative di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012;

e) la validità delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall'art. 2189, comma 2, del Codice civile e dall'art. 11, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

f) la competenza territoriale;

g) l'esistenza di un indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società;

h) la liceità, possibilità, determinabilità e legittimità delle modifiche approvate;

i) la permanenza dell'esclusività o della prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

j) la contestuale presentazione della dichiarazione di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa sotto la propria responsabilità, del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2.

3. E' altresì a carico dell'Ufficio del Registro delle imprese l'adempimento degli obblighi di cui al Titolo II del D.L.vo 21/11/2007, n. 231, e successive modificazioni.

4. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, l'Ufficio procede all'iscrizione provvisoria dell'atto modificativo, entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito, nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva "modifica di atto costitutivo di start up a norma dell'art. 4 comma 10-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in Sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale".

5. Entro 10 giorni dalla iscrizione in Sezione provvisoria, l'Ufficio del Registro delle imprese, verificata in capo alla società la permanenza dei requisiti di start up oggetto della dichiarazione di attestazione, di cui all'art. 1, comma 2, iscrive la notizia, contestualmente alla attestazione in sezione speciale ed elimina la dicitura "iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in Sezione speciale".

Art. 3.

Disposizioni conclusive

1. Restano fermi e trovano applicazione anche nella fattispecie disciplinata dal presente decreto, gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la Pubblica amministrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2016

Allegato ...omissis...

 

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