MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 29 gennaio 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2015)

 

Interventi per lo sviluppo di piccole e medie imprese mediante investimenti nel capitale di rischio.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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Decreta:

Art. 1.

Istituzione di un Fondo comune di investimento

1. Al fine di sostenere la realizzazione di investimenti nel capitale di rischio di imprese con elevato potenziale di sviluppo, una quota delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, pari a € 50.000.000, è attribuita alla Sezione del medesimo fondo relativa alla finalità di cui di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (39) e destinata alla concessione di un finanziamento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia (nel seguito, Agenzia), da restituire con le modalità di cui all'art. 4, che la medesima Agenzia impiega, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, per istituire un apposito fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso, riservato a investitori istituzionali.

2. Le quote del fondo comune di investimento cui al comma 1 (nel seguito, fondo) possono essere sottoscritte, oltre che dall'Agenzia, anche da investitori istituzionali, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente. La dotazione finanziaria del Fondo può essere altresì incrementata mediante l'utilizzo di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020. In tale caso, le risorse comunitarie affluiscono ad apposite e distinte Sezioni del fondo e sono gestite nel rispetto della vigente normativa in materia di utilizzo dei Fondi strutturali e di istituzione e gestione di strumenti finanziari di cui agli articoli 37 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Il fondo è istituito da Strategia Italia Spa SGR e dalla medesima gestito in piena indipendenza, secondo una logica prettamente commerciale e orientata al profitto.

4. Nell'ambito degli Organi di gestione e del Comitato investimenti di strategia Italia Spa SGR è assicurata la presenza di comprovate competenze e professionalità, anche di carattere internazionale, in materia di finanziamento di imprese innovative ad alto potenziale di crescita.

5. Per la gestione del fondo, a Strategia Italia Spa SGR sono riconosciute:

a) una commissione annua di gestione, in linea con gli standard di mercato e, comunque, non superiore al 2% del valore del fondo;

b) una commissione di performance, anch'essa in linea con i livelli di mercato, commisurata ai risultati di gestione del fondo.

6. Il fondo ha una durata massima di 10 anni a decorrere dalla data di chiusura della fase di sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del 10° anno. Strategia Italia Spa SGR può, in coerenza con la normativa in materia di esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, deliberare una eventuale proroga, non superiore a 3 anni, della durata del fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio.

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(39) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pag. 2712.

Art. 2.

Modalità di intervento del fondo

1. Il fondo opera investendo nel capitale di rischio delle imprese di cui all'art. 3 unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di rischio di ciascuna impresa target è finanziato, per almeno il 30%, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti.

2. Gli investitori privati indipendenti di cui al comma 1 sono individuati da Strategia Italia Spa SGR attraverso una procedura aperta e trasparente.

3. Il fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale di rischio delle imprese di cui all'art. 3 alle medesime condizioni.

Art. 3.

Tipologia di operazioni e imprese target

1. Il fondo interviene, prevalentemente, per finanziarie investimenti successivi in imprese già raggiunte da operazioni di early stage financing.

2. Il fondo investe esclusivamente nel capitale di rischio nelle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014, ivi incluse le start up innovative di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (40) e successive modificazioni e integrazioni, operanti in settori ad elevato potenziale di crescita, ovvero che realizzano innovazioni nei processi, beni o servizi.

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(40) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pag. 3068; 2013, pag. 372; I.L.P. 2012, pag. 1524; 2013, pag. 164.

Art. 4.

Restituzione del finanziamento

1. L'Agenzia, entro 30 giorni dalla data di liquidazione del fondo, restituisce al Ministero dello Sviluppo Economico il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1, in misura risultante dalla liquidazione del medesimo Fondo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei proventi e del risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti.

2. Con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico sono definite le modalità e i termini di trasferimento e restituzione delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, la misura delle commissioni riconosciute a Strategia Italia Spa SGR, nonchè i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo degli interventi del fondo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2015

Registrato alla Corte dei Conti il 29-4-2015

Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1374

 

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