MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 29 settembre 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2015)

 

Modalità di valutazione dei finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e adeguamento della disciplina del fondo alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) fondo: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (9) e successive modificazioni e integrazioni;

b) Ministero: il Ministero dello Sviluppo Economico;

c) Regolamento n. 248 del 1999: il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 31 maggio 1999, n. 248, recante il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e successive modificazioni e integrazioni;

d) Consiglio di gestione: il Consiglio di gestione del fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (10) e successive modificazioni e integrazioni;

e) decreto-legge n. 69 del 2013: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

f) finanziamenti nuova Sabatini: i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013;

g) default: in relazione a una data esposizione finanziaria, il passaggio di detta operazione in una delle classi di credito deteriorato definite dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 - Avvertenze generali, par. B.2 (Qualità del credito);

h) probabilità di inadempimento: la probabilità che una controparte passi allo stato di default entro un orizzonte temporale di un anno;

i) regolamento di esenzione: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.

(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 216; I.L.P. 2014, pag. 88.

Art. 2.

Settori di intervento

1. A modifica e integrazione di quanto stabilito all'art. 7 del Regolamento n. 248 del 1999 e in conformità con la normativa comunitaria applicabile agli interventi del fondo, sono altresì ammissibili alla garanzia del fondo le operazioni finanziarie riferite a imprese e consorzi appartenenti ai settori della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica e dei trasporti. Non sono ammesse alla garanzia del fondo le operazioni finanziarie riferite a imprese e consorzi appartenenti al settore finanziario e assicurativo.

Art. 3.

Valutazione ai fini dell'accesso alla garanzia

del fondo attraverso la probabilità di inadempimento

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dei soggetti destinatari di un finanziamento nuova Sabatini, ai fini dell'accesso alla garanzia del fondo, è effettuata direttamente dal soggetto che richiede la garanzia utilizzando l'apposito modello di valutazione, adottato ai sensi di quanto previsto al comma 3.

2. Il modello di valutazione di cui al comma 1 fornisce una misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento nuova Sabatini ed è articolato in più classi di rischio, in funzione degli intervalli di valore della probabilità di inadempimento. Il predetto modello di valutazione è reso disponibile sul sito internet del fondo (www.fondidigaranzia.it).

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento n. 248 del 1999, il Consiglio di gestione adotta, su proposta del gestore del fondo, le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale, che includono anche il modello di valutazione di cui al comma 1, nonchè le eventuali disposizioni operative necessarie a dare attuazione alla modalità di valutazione di cui al presente articolo. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013 sono approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con il medesimo decreto è altresì fissato il limite massimo di rischiosità delle imprese, espresso in termini di probabilità di inadempimento, ai fini dell'accesso alla garanzia del fondo.

4. Nelle more dell'adozione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al comma 3, le richieste di garanzia del fondo relative a finanziamenti nuova Sabatini sono valutate dal gestore del fondo con le ordinarie modalità previste dalle vigenti disposizioni operative del fondo, in via prioritaria rispetto alle altre operazioni finanziarie e, comunque, entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta e sono presentate al Consiglio di gestione, per la relativa deliberazione, nella 1ª riunione utile.

Art. 4.

Condizioni e termini per l'estensione della modalità di accesso alla garanzia basata sull'utilizzo della probabilità di inadempimento alla generale operatività del fondo

1. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono disciplinati le condizioni e i termini per l'estensione della modalità di accesso alla garanzia del fondo basata sull'utilizzo della probabilità di inadempimento, di cui all'art. 3, alle altre operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del fondo.

2. Il decreto di cui al comma 1 prevede altresì l'articolazione delle misure massime della copertura del fondo in funzione della probabilità di inadempimento dell'impresa e della forma tecnica e durata dell'operazione finanziaria.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2015

Registrato alla Corte dei conti il 19-11-2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3968

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