MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 dicembre 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2009)
Approvazione, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 81/2007, dello schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per le iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992, e disposizioni sugli accertamenti delle Commissioni ministeriali.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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Decreta:
Art. 1.
Atto di liquidazione a saldo e conguaglio
1. E' approvato lo schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio da redigere a cura delle banche concessionarie ed allegato al presente decreto sotto la lettera A.
2. E' confermata la procedura di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come successivamente integrato e modificato, ad eccezione delle procedure previste per l'emanazione del decreto di concessione definitiva sostituito dall'atto di liquidazione di cui al precedente comma 1.
3. Tutti gli atti istruttori esaminati e predisposti dalle banche concessionarie, compresa la relazione finale di spesa, che non viene più trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 2, comma 2 ed al comma 4 del presente articolo nel caso di relazione finale con esito negativo, sono conservati presso le banche concessionarie per qualsiasi ulteriore successiva verifica disposta da parte del Ministero.
4. Le banche concessionarie entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della completa documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria provvedono - salvo che per quei programmi estratti a campione da parte del Ministero ed oggetto di accertamento secondo le disposizioni di cui al successivo art. 2 - al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa stessa, ovvero a trasmettere al Ministero la proposta di revoca corredata, in quest'ultimo caso, dalla relazione finale di spesa con esito negativo. Nel caso in cui le agevolazioni spettanti risultino inferiori a quelle indicate nel decreto di concessione provvisoria, le banche concessionarie attivano la procedura di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Per il periodo necessario all'espletamento di detta procedura, il termine innanzi previsto di 120 giorni è sospeso. A conclusione del procedimento, le banche concessionarie redigono l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio e lo inviano al Ministero.
5. Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio da parte del Ministero, senza che quest'ultimo abbia formulato osservazioni in merito, le banche concessionarie provvedono ad inviare al Ministero, all'impresa beneficiaria, con raccomandata con ricevuta di ritorno, ed agli altri soggetti aventi diritto alla comunicazione, in copia originale, l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio recante la dicitura "in nome e per conto del Ministero dello Sviluppo Economico".
Le banche concessionarie, dopo aver trasmesso l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, provvedono a richiedere al Ministero l'erogazione delle somme residue ancora spettanti alle imprese beneficiarie secondo le previste ordinarie procedure.
Art. 2.
Modalità di attuazione degli accertamenti affidati
alle Commissioni ministeriali
1. Le banche concessionarie trasmettono al Ministero, con cadenza quindicinale, l'elenco delle iniziative per le quali le imprese beneficiarie hanno dichiarato alle banche concessionarie l'avvenuto completamento del programma.
2. Per detti programmi il Ministero estrae un campione di iniziative da sottoporre ad accertamento e ne comunica l'esito alle banche concessionarie. Queste ultime provvedono all'invio al Ministero della relazione finale di spesa entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria. I programmi di investimento così individuati sono oggetto di controllo da parte delle Commissioni di accertamento nominate dal Ministero.
3. Il campione, formato con i criteri dell'estrazione casuale, è così costituito:
a) I fascia (investimenti agevolati di importo superiore a 200 mila euro e fino ad 1 milione di euro): iniziative da sottoporre a controllo pari al 5%;
b) II fascia (investimenti agevolati di importo superiore ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro): iniziative da sottoporre a controllo pari al 15%;
c) III fascia (investimenti agevolati di importo superiore a 5 milioni di euro e fino a 25 milioni di euro): iniziative da sottoporre a controllo pari al 40%;
d) IV fascia (investimenti agevolati di importo superiore a 25 milioni di euro): iniziative da sottoporre a controllo pari al 100%.
4. Le Commissioni di accertamento, nominate con decreto del Direttore generale per il sostegno alle attività imprenditoriali, effettuano il controllo solo documentale sulla realizzazione del programma presso le banche concessionarie ed ove necessario acquisiscono i documenti integrativi dalle imprese beneficiarie. Le risultanze dell'accertamento sono comunicate al Ministero ed alle banche concessionarie competenti.
5. Le banche concessionarie, al ricevimento della relazione predisposta dalla Commissione ministeriale, provvedono allo svolgimento di tutte le ulteriori procedure previste dall'art. 1, commi 4 e 5, del presente decreto al fine dell'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio.
Art. 3.
Composizione delle Commissioni
1. Le Commissioni ministeriali sono costituite da 2 componenti, di cui uno con funzione di Presidente.
2. I componenti di dette Commissioni sono scelti tra i dipendenti dello Stato, in servizio presso il Ministero dello Sviluppo Economico, competenti nella materia per titoli di studio o per l'attività svolta, inquadrati nella Terza Area di cui al CCNL del personale del Comparto Ministeri 2006-2009, ovvero con titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o equipollente.
3. Per esigenze connesse all'opportunità di integrare le competenze necessarie agli accertamenti da effettuare, possono essere nominati componenti di dette Commissioni anche dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero esperti, nel limite complessivo del 20% degli incarichi conferiti. La presidenza della Commissione può essere affidata ad un dipendente dello Stato in servizio presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
4. Entro 90 giorni dalla notifica del decreto di nomina le Commissioni provvedono ad effettuare le verifiche documentali presso le banche concessionarie, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1.
5. Per la determinazione dei compensi dei componenti delle Commissioni si rinvia ai parametri fissati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 22 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1999, registro n. 1, foglio n. 202. Detti compensi sono ridotti nella misura del 25%.
Art. 4.
Disciplinare
La declaratoria delle attività di accertamento svolte dalle Commissioni ministeriali è stabilita con apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro.
Art. 5.
Modalità di attuazione dei controlli affidati alle banche
1. Le banche concessionarie, dopo il ricevimento della documentazione finale di spesa da parte delle imprese beneficiarie, provvedono, per tutte le iniziative, tramite propri funzionari o collaboratori appositamente incaricati, ad effettuare le verifiche tecnico-amministrative previste nella normativa di riferimento ed il sopralluogo presso l'unità produttiva nella quale è stato realizzato l'investimento agevolato. Le relative risultanze unitamente alle verifiche effettuate sulla base della documentazione prodotta dalle imprese beneficiarie, sono utilizzate per la predisposizione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio di cui al precedente art. 1.
2. L'atto di liquidazione a saldo e conguaglio dovrà essere preceduto dal sopralluogo della banca concessionaria presso l'impresa beneficiaria non anteriore all' 1 gennaio 2008.
3. Nel caso in cui è decorso un quinquennio dalla data di entrata in funzione dell'impianto agevolato e non risulta effettuato da parte della banca concessionaria alcun sopralluogo presso l'unità produttiva, la banca concessionaria medesima deve relazionare su tale evenienza, provvedendo, in ogni caso, alle verifiche sulla base della documentazione prodotta dalle imprese beneficiarie, e predisponendo l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio.
Art. 6.
Criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori
1. Per i programmi agevolati, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 81/2007 non è stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dall'art. 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'art. 13 del decreto del Ministro delle Attività Produttive dell'1 febbraio 2006, le banche concessionarie provvederanno alla verifica dello scostamento degli indicatori.
2. Ai fini delle verifiche a consuntivo del valore degli indicatori suscettibili di variazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni, la data di entrata a regime, qualora non intervenuta nei termini previsti dalla normativa di riferimento di ciascun bando, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, che dovrà produrre alla banca concessionaria idonei elementi di supporto, può essere differita di ulteriori 24 mesi, ferme restando le procedure di calcolo degli indicatori nell'esercizio di regime aggiornato.
3. Per i programmi agevolati non ricadenti tra quelli di cui al comma 1 del presente articolo restano vigenti le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni, fatto salvo l'eventuale differimento del termine di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 7.
Modalità graduali per la restituzione delle agevolazioni
1. Alle imprese beneficiarie che risultino aver realizzato i programmi agevolati ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ma che all'atto della verifica, nell'esercizio di regime aggiornato, del valore degli indicatori suscettibili di variazione di cui all'art. 3 del presente decreto, mostrino ancora uno scostamento degli indicatori superiore a quello indicato all'art. 8, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni saranno totalmente revocate, su proposta delle banche concessionarie, le agevolazioni concesse.
2. Dette imprese beneficiarie, su richiesta motivata, potranno avvalersi della restituzione graduale delle agevolazioni concesse e non più spettanti secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (30) e successive modifiche ed integrazioni.
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(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 967; I.L.P. 1999, pag. 792.
Art. 8.
Disposizioni generali
1. Gli oneri per l'espletamento dell'attività di cui al presente decreto sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero e le banche concessionarie sono integrate con un atto aggiuntivo che stabilisce l'ammontare degli oneri e le modalità di espletamento dei controlli di cui all'art. 5 del presente decreto.
3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2008
Registrato alla Corte dei conti il 28-12-2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle Attività Produttive, registro n. 1, foglio n. 31
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