MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 luglio 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015)

 

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "Ministero": il Ministero dello Sviluppo Economico;

b) "ABI": l'Associazione bancaria italiana;

c) "CDP": la Cassa depositi e prestiti Spa;

d) "Banca finanziatrice": la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante: Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, aderente alla convenzione di cui all'art. 8, comma 3, del presente decreto;

e) "FRI": il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

f) "Regolamento n. 1407/2013": il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;

g) "Regolamento n. 1408/2013": il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;

h) "Regolamento n. 717/2014": il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

i) "Regolamenti de minimis": il Regolamento numero 1407/2013, il Regolamento n. 1408/2013 e il Regolamento n. 717/2014;

l) "PMI": le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

m) "grandi imprese": imprese diverse dalle PMI;

n) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 5, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 1379/2013;

o) "imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura": imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 5, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 1379/2013;

p) "impresa unica": imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui all'art. 2, paragrafo 2., di ciascuno dei regolamenti de minimis.

Art. 2.

Finalità dell'intervento

1. Al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, il presente decreto istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (8), un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale individuati dalla normativa di cui al successivo art. 3, comma 1.

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e ambito di applicazione

1. Il regime di aiuto istituito dal presente decreto è destinato ad agevolare le seguenti tipologie di imprese:

a) imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (9) e successive modifiche e integrazioni, costituite in forma di società;

b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (10) e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e relativi consorzi, come definiti dall'art. 8 della legge predetta;

c) società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (11) e successive modifiche e integrazioni.

2. Ferme restando eventuali specifiche condizioni di ammissibilità richieste dai decreti di cui all'art. 8, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese indicate al comma 1 devono:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, Albi, Anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;

b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

c) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;

d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

e) essere in regime di contabilità ordinaria;

f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice relativa ai profili di cui all'art. 9, comma 8, e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese, ai sensi dei regolamenti de minimis, la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all'impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -.

3. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la Pubblica amministrazione di cui al Libro Secondo, Titolo II, del Codice penale. L'esclusione non opera qualora il reato sia stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;

e) che siano controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del Codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

4. Non possono essere agevolate con il presente regime di aiuto le attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri e le ulteriori specifiche attività escluse dal campo di applicazione dei regolamenti de minimis.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 1492; I.L.P. 2006, pag. 1015.

(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 247; I.L.P. 1992, pag. 151.

(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 613; I.L.P. 1998, pag. 372.

Art. 4.

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese di cui all'art. 3:

a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;

b) organici e funzionali all'attività esercitata;

c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del 1° impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del programma, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese ai sensi dell'articolo 5, comma 1, antecedentemente alla presentazione della domanda;

d) che presentino spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a € 200.000 e non superiori a € 10.000.000, fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti de minimis applicabili di cui all'art. 6, comma 4.

2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 6, comma 1. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il Ministero può autorizzare, per una sola volta, una proroga del predetto termine della durata non superiore a 6 mesi. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente comma determina la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 12.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese necessarie alle finalità del programma di investimento, sostenute dall'impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;

d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

e) brevetti, licenze e marchi;

f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;

g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;

h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

i) spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;

l) spese generali inerenti allo svolgimento dell'attività d'impresa.

2. Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera a), le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile. Le spese di cui alla lettera b) non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile. Le spese generali di cui alla lettera l) sono ammissibili nella misura massima del 20% del totale delle spese rientranti nelle altre categorie di cui al comma 1.

3. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

4. Ai fini della relativa ammissibilità, le spese di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera l), devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti e i beni cui sono riferite, devono:

a) essere ammortizzabili;

b) qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove;

c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra 2 imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti;

d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese.

5. Le spese di cui al presente articolo sono considerate ammissibili al netto dell'IVA.

6. Nel caso di utilizzo di risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei ai sensi dell'art. 7, comma 2, il decreto di cui all'art. 8, comma 2, può stabilire particolari limitazioni alle spese di cui al presente articolo, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modiche e integrazioni. Ulteriori specificazioni in merito all'ammissibilità delle spese sono, in ogni caso, fornite in sede di attuazione del presente regime, con provvedimento del Ministero a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, a fronte della realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 4, nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti caratteristiche:

a) il tasso d'interesse da applicare al finanziamento agevolato, determinato dal decreto di cui all'art. 8, comma 1, è pari almeno allo 0,5% annuo;

b) la durata del finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;

c) il finanziamento agevolato può essere assistito da idonea garanzia;

d) il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

2. Con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, è disciplinato il concorso da parte della Banca finanziatrice alla copertura dei costi del programma di investimenti tramite l'erogazione di finanziamenti ordinari a tasso di mercato.

3. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di concessione delle agevolazioni, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui al comma 1, lettera a).

4. Nei limiti delle disponibilità di risorse di cui all'art. 7, comma 2, in aggiunta al finanziamento agevolato può essere concesso dal Ministero un contributo non rimborsabile a copertura di una quota delle spese ammissibili, nella misura determinata con il decreto previsto dall'art. 8, comma 2.

5. Le agevolazioni determinate ai sensi dei commi 3 e 4 sono concesse a titolo di de minimis ai sensi:

a) del Regolamento n. 1407/2013, per un importo massimo complessivo in termini di equivalente sovvenzione lordo di € 200.000 nell'arco di 3 esercizi finanziari per impresa unica. Nel caso di impresa attiva nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi il predetto massimale è pari a € 100.000, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del predetto regolamento qualora la predetta impresa eserciti anche attività in contabilità separata soggette al massimale di € 200.000; ovvero

b) del Regolamento n. 1408/2013, per un importo massimo complessivo in termini di equivalente sovvenzione lordo di € 15.000 nell'arco di 3 esercizi finanziari, fermo restando il rispetto del limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3., del predetto regolamento, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, fatto salvo quanto previsto al comma 6; ovvero

c) del Regolamento n. 717/2014, per un importo massimo complessivo in termini di equivalente sovvenzione lordo di € 30.000 nell'arco di 3 esercizi finanziari, fermo restando il rispetto del limite nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3., del predetto regolamento, per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

6. Nel caso di imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli o di imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento numero 1407/2013 per programmi di investimento relativi ad attività rientranti nel campo di applicazione del predetto regolamento, a condizione che per dette attività l'impresa richiedente disponga di una contabilità separata. Nel caso di imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, le agevolazioni per programmi di investimento relativi ad attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento n. 717/2014 sono concesse ai sensi del predetto regolamento, a condizione che per dette attività l'impresa richiedente disponga di una contabilità separata.

7. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione superi i massimali di aiuto previsti dal regolamento applicabile ai sensi dei commi 5 e 6, l'importo del finanziamento agevolato è ridotto al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla precitata disciplina. Nel caso di concessione del contributo di cui al comma 4, la riduzione predetta è applicata all'importo del contributo stesso e, ove necessario, al finanziamento agevolato.

8. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre agevolazioni concesse all'impresa beneficiaria a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione e nei 2 esercizi finanziari precedenti, a condizione che non sia superato il massimale pertinente previsto dal regolamento applicabile a norma dei commi 5 e 6.

Art. 7.

Risorse

1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono concessi a valere sul FRI, previa assegnazione delle risorse disposta dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministero può stipulare con le regioni e con altri Enti pubblici apposite convenzioni che, favorendo l'integrazione tra politiche nazionali, regionali e comunitarie in tema di incentivazione all'economia sociale, prevedano la partecipazione finanziaria da parte degli stessi alla misura di sostegno prevista dal presente decreto, attraverso l'associazione ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 6, comma 1, di aiuti concessi sotto forma di contributi non rimborsabili. La concessione dei predetti contributi può, altresì, essere disposta, con modalità definite dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, anche a valere su risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nell'attuazione di azioni, previste nei predetti programmi operativi, coerenti con le finalità e gli ambiti di intervento del presente decreto, ovvero a valere su risorse destinate all'intervento sulla base di specifiche disposizioni normative.

3. Una quota pari al 60% delle risorse di cui al comma 1 e delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 2 è riservata annualmente ai programmi proposti da PMI. Nell'ambito della predetta riserva è istituita una sottoriserva pari al 25% della stessa destinata alle micro e piccole imprese.

Art. 8.

Disciplina attuativa

1. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, specifiche condizioni e modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui al presente decreto sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 357, della precitata legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabiliti i criteri e le modalità relativi alla concessione dell'eventuale contributo di cui all'art. 6, comma 4, aggiuntivo rispetto al finanziamento indicato al comma 1.

3. Sulla base delle linee fornite dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse del FRI nonchè delle disposizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1, il Ministero, CDP e ABI, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stipulano apposita convenzione per la disciplina dei rapporti originati dalla concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1. In ogni caso, gli adempimenti tecnici e amministrativi in fase di concessione e di erogazione delle agevolazioni sono svolti dal Ministero e la valutazione del merito di credito e la gestione del finanziamento agevolato è operata dalle Banche finanziatrici, ferma restando la messa a disposizione da parte di CDP delle risorse del FRI destinate ai finanziamenti agevolati.

4. Possono assumere il ruolo di Banche finanziatrici le banche italiane o le succursali di banca estera comunitaria o extracomunitaria operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni che abbiano aderito alla convenzione di cui al comma 3. L'adesione è condizionata dalla dimostrazione da parte delle predette banche del possesso di specifici requisiti di esperienza nell'erogazione di finanziamenti a favore di imprese operanti nel settore dell'economia sociale definiti con il decreto di cui al comma 1. L'elenco delle banche aderenti è reso disponibile sui siti web del Ministero, di CDP e dell'ABI.

Art. 9.

Procedura di concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La domanda di agevolazione è presentata al Ministero, a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità determinate con successivo provvedimento a firma del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il predetto provvedimento, il Ministero impartisce, altresì, le indicazioni utili per la migliore attuazione dell'intervento e precisa gli oneri informativi a carico delle imprese. L'adozione del predetto provvedimento è subordinata all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 7, comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Al raggiungimento del predetto limite di disponibilità, qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dandone analoga pubblicità.

4. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 3 può presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco temporale di 2 anni.

5. Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata, tra l'altro, la seguente documentazione:

a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa richiedente e al programma di investimento;

b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del programma di investimento;

c) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante eventuali altri aiuti de minimis ricevuti durante l'esercizio finanziario corrente e nei 2 precedenti;

f) la delibera di finanziamento adottata dalla Banca finanziatrice, redatta secondo le modalità definite dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 3.

6. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero rende disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa, individuando i documenti necessari ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5.

7. Il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base della documentazione presentata dall'impresa richiedente. Il Ministero, in particolare:

a) verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione presentata;

b) accerta l'ammissibilità e la validità tecnico-economica e finanziaria del programma, recependo nella propria istruttoria la valutazione del merito di credito operata dalla Banca finanziatrice ai sensi del successivo comma 8;

c) valuta l'ammissibilità e la pertinenza delle spese esposte nella domanda e determina l'importo delle corrispondenti agevolazioni concedibili.

8. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 7, il Ministero acquisisce le valutazioni del merito di credito operate dalle Banche finanziatrici, alle quali il Ministero stesso può richiedere gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari, secondo modalità definite dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 3. Resta ferma la facoltà per il Ministero di richiedere le integrazioni e i chiarimenti necessari all'istruttoria all'impresa richiedente. Il merito di credito è verificato dalle Banche finanziatrici sulla base dei propri modelli di valutazione.

E', altresì, effettuata dalle Banche finanziatrici la valutazione delle caratteristiche sociali dell'impresa e del programma di investimenti. Le Banche finanziatrici valutano, in particolare:

a) la capacità economico-finanziaria dell'impresa richiedente, in termini di capacità di restituzione del finanziamento, tenendo conto delle caratteristiche delle imprese di cui all'art. 3;

b) la validità del programma di investimenti, in termini di impatto socio-ambientale dello stesso, tenendo conto dell'ambito sociale di intervento e dell'esistenza di altre imprese e organizzazioni già operanti per i medesimi interessi generali e finalità di utilità sociale.

9. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile, il Ministero comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dandone informazione anche alla Banca finanziatrice.

10. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero trasmette le relative risultanze al comitato di cui al comma 13, che, mensilmente, secondo i termini e le modalità specificati con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, esprime il proprio parere sull'ammissibilità delle singole iniziative e ne dà comunicazione al Ministero. Acquisito il parere positivo da parte del predetto comitato, il Ministero procede all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la cui validità rimane subordinata alla stipula del contratto di finanziamento. Nel caso in cui il parere del Comitato sia negativo, il Ministero ne dà comunicazione all'impresa interessata ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dandone informazione anche alla Banca finanziatrice.

11. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni contiene, tra l'altro:

a) l'ammontare delle spese ammissibili;

b) l'ammontare del finanziamento agevolato e la misura minima del finanziamento ordinario;

c) il tasso da applicare al finanziamento agevolato;

d) la durata del finanziamento e del relativo piano di preammortamento;

e) gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria nonchè le condizioni di revoca e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.

12. Successivamente all'adozione del provvedimento di concessione di cui ai commi 10 e 11, la Banca finanziatrice provvede alla stipula del contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria. I termini per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, le attività di comunicazione, nonchè gli adempimenti a carico di CDP e della Banca finanziatrice necessari alla stipula del predetto contratto sono individuati, nel rispetto delle indicazioni fornite dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, e specificate dalla convenzione di cui al medesimo art. 8, comma 3.

13. Presso il Ministero è istituito un comitato tecnico di valutazione congiunta, composto da 3 rappresentati del Ministero, 3 rappresentati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e un rappresentante dell'ABI. Le funzioni di Presidente del Comitato sono svolte a rotazione annuale da un rappresentante del Ministero e da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti sono nominati dal Ministero e scelti da ciascuna Amministrazione tra esperti in materia di economia sociale e di incentivazione alle imprese. Ai predetti componenti non spetta alcun compenso comunque denominato nè rimborso spese, e al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il Comitato, oltre all'espressione dei pareri di cui al comma 10, in merito all'ammissibilità di ciascun programma di investimento può formulare eventuali proposte in merito alla migliore attuazione dell'intervento, anche in relazione all'evoluzione della normativa di settore e dei fabbisogni specifici delle imprese dell'economia sociale.

Art. 10.

Erogazione delle agevolazioni

e gestione del finanziamento

1. Il finanziamento agevolato è erogato dalla Banca finanziatrice in non più di 6 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del programma, fatta salva l'eventuale erogazione in anticipazione regolata dal contratto di finanziamento.

L'erogazione per stati di avanzamento del programma è disposta sulla base della richieste presentate periodicamente da parte dell'impresa beneficiaria al Ministero e previa positiva istruttoria da parte di quest'ultimo delle condizioni di erogabilità. Alla richiesta, l'impresa beneficiaria deve allegare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute, secondo quanto specificato con il decreto di cui al comma 3.

2. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori ai sensi del comma 1 non può superare il 90% delle agevolazioni concesse. Ai fini dell'erogazione a saldo del residuo 10%, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, l'impresa beneficiaria trasmette al Ministero, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma, un rapporto tecnico finale concernente il programma realizzato e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute. Il Ministero verifica la completezza della documentazione presentata e la pertinenza delle spese al programma di investimento, dando comunicazione alla Banca finanziatrice dell'esito della valutazione effettuata. Ai predetti fini il Ministero procede a controlli e ispezioni a campione ai sensi dell'art. 14.

3. Il decreto di cui all'art. 8, comma 1, specifica le condizioni e le modalità di erogazione del finanziamento agevolato, ivi inclusa la documentazione da presentare a corredo della relativa richiesta, nonchè i termini per l'istruttoria del Ministero e per l'erogazione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. Nel rispetto delle predetta disciplina e delle disposizioni di cui al presente articolo, la convenzione di cui all'art. 8, comma 3, individua gli ulteriori impegni della Banca finanziatrice e di CDP. Gli schemi per la richiesta di erogazione sono resi disponibili con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.

4. Nel caso sia stato concesso, in aggiunta al finanziamento agevolato, il contributo di cui all'art. 6, comma 4, l'erogazione dello stesso è effettuata dal Ministero, con le modalità individuate dal decreto di cui all'art. 8, comma 2.

5. La gestione del finanziamento agevolato, ivi compresi gli adempimenti relativi al rimborso della quota capitale e al pagamento degli interessi o delle altre somme comunque dovute in dipendenza del contratto di finanziamento, è effettuata dalla Banca finanziatrice, secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'art. 8, comma 1, e specificate dalla convenzione di cui al medesimo art. 8, comma 3.

Art. 11.

Variazioni

1. L'impresa beneficiaria comunica al Ministero e alla Banca finanziatrice ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del programma di investimenti ovvero di natura soggettiva che intervenga successivamente alla presentazione della domanda.

2. Le variazioni di cui al comma 1 intervenute successivamente alla concessione delle agevolazioni devono ricevere l'assenso del Ministero che, a tal fine, può richiedere alla Banca finanziatrice conferma del merito di credito, nei modi e termini stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, comma 1.

3. L'erogazione delle agevolazioni resta sospesa fino a quando le variazioni di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero.

4. La Banca finanziatrice comunica al Ministero ogni variazione soggettiva o oggettiva comunque riscontrata che possa pregiudicare il merito di credito verificato ai fini della concessione delle agevolazioni.

Art. 12.

Revoche

1. Con provvedimento del Ministero, le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria;

b) fallimento dell'impresa beneficiaria, ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;

c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 8;

d) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento agevolato;

e) mancata realizzazione del programma di investimento entro i termini previsti;

f) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, fatta salva l'autorizzazione del Ministero, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo, nel caso di PMI o di cinque per le grandi imprese;

g) negli altri casi di revoca totale e parziale eventualmente previsti dai decreti di cui all'art. 8, commi 1 e 2 o dal contratto di finanziamento.

2. La revoca totale delle agevolazioni comporta la risoluzione del contratto di finanziamento e l'obbligo di restituzione da parte dell'impresa beneficiaria del debito residuo. La revoca totale comporta, altresì, l'obbligo di restituzione da parte della medesima impresa beneficiaria dell'importo del beneficio di cui la stessa ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca, determinato in termini di differenza di interessi ai sensi dell'art. 6, comma 3. Nel caso sia stato concesso, in aggiunta al finanziamento agevolato, il contributo di cui all'art. 6, comma 4, la revoca totale delle agevolazioni comporta anche l'obbligo di restituzione dell'importo del contributo erogato.

3. Nel caso di cui alla lettera e) la revoca delle agevolazioni è parziale qualora la parte di programma realizzata configuri un investimento di per sè organico e funzionale. In tale circostanza, le quote erogabili sono ricalcolate e le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla 1ª erogazione utile o, se occorre, anche dalla successive, ovvero sono recuperate.

4. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, le medesime vengono maggiorate nei termini fissati dai decreti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e specificati, in relazione al finanziamento agevolato, dalla convenzione di cui al comma 3 del medesimo art. 8.

Art. 13.

Estinzione anticipata del finanziamento agevolato

1. Il decreto cui all'art. 8, comma 1, disciplina le condizioni per l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato da parte dell'impresa beneficiaria.

Art. 14.

Vigilanza e controlli

1. Al fine di garantire la trasparenza degli interventi di cui al presente decreto e di prevenire tentativi di infiltrazione criminale nell'ambito degli stessi, il Ministero promuove la stipula di specifici protocolli di intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Fermi restando gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma di investimenti disposti ai sensi dell'art. 10, comma 2, il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi agevolati volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. Ai predetti fini, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 15.

Monitoraggio e valutazione

1. I risultati dei programmi di investimento e l'efficacia degli interventi di cui al presente decreto sono soggetti al monitoraggio e alla valutazione da parte del Ministero, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale. Il Ministero determina gli impatti attesi degli interventi di cui al presente decreto tramite la formulazione, anteriormente al termine iniziale per la presentazione delle domande fissato dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, di indicatori e valori-obiettivo.

2. Il decreto di cui all'art. 8, comma 1, individua le specifiche attività informative e di rendicontazione necessarie a garantire il monitoraggio e la valutazione effettuati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 16.

Obblighi a carico dei soggetti beneficiari

per attività di controllo e monitoraggio

1. Al fine di consentire l'espletamento da parte del Ministero delle attività di cui agli articoli 14 e 15, le imprese beneficiarie sono tenute a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2015

Registrato alla Corte dei conti il 31-8-2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3254

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