MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 3 novembre 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016)

 

Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai Commissari liquidatori e ai membri dei Comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies Cod. civ. e di scioglimento atto dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies Cod. civ.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 12, comma 77 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (2), i criteri di liquidazione dell'ammontare dei compensi spettanti ai Commissari liquidatori ed ai membri dei Comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 2545-terdecies del Codice civile e nelle procedure di scioglimento per atto dell'Autorità di cui all'art. 2545-septiesdecies del Codice civile.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 2275, 2448; I.L.P. 2012, pagg. 1131, 1224.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per Legge fallimentare il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) per Ministro il Ministro dello Sviluppo Economico;

c) per Ministero e per Autorità di vigilanza, il Ministero dello Sviluppo Economico;

d) per Commissari liquidatori i Commissari nominati a norma dell'art. 198, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del Codice civile;

e) per Comitato di sorveglianza il Comitato nominato a norma dell'art. 198, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) per attivo realizzato: gli importi complessivamente realizzati dalla procedura attraverso: la vendita dei beni, ivi compresa la vendita di aziende e rami d'azienda; il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa; le azioni giudiziali e le transazioni e le somme comunque acquisite alla procedura, ivi comprese le somme disponibili all'apertura della procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge ed in generale i proventi della gestione finanziaria e patrimoniale;

g) per passivo accertato l'insieme dei crediti anteriori alla liquidazione della società cooperativa, ammessi al concorso sul patrimonio dell'ente a norma degli articoli 92 e seguenti della Legge fallimentare;

h) per somme ripartite ai creditori il quantum attribuito ai creditori anteriori alla liquidazione della società cooperativa, con le ripartizioni di cui agli articoli 212 e 213 della Legge fallimentare o con un concordato di cui all'art. 214 della Legge fallimentare.

Art. 3.

Compenso del Commissario liquidatore

1. Il compenso spettante al Commissario liquidatore si compone di una quota remunerativa delle attività di natura concorsuale e di una quota remunerativa dell'attività gestionale, nel caso di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

2. La misura del compenso, a carico dell' impresa assoggettata alla procedura, è determinata e liquidata dal Ministero, secondo i criteri e le modalità specificate negli articoli che seguono.

Art. 4.

Criteri per la determinazione

del compenso del Commissario liquidatore

1. Il compenso del Commissario liquidatore per le attività di natura concorsuale è determinato in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, come definito alla lettera f) dell'art. 2, corrispondente alle misure seguenti:

2. a) 12,71% quando l'attivo non superi € 51.000;

b) 8,47% sulle somme eccedenti € 51.000 fino a € 258.000;

c) 4,23% sulle somme eccedenti € 258,000 fino a € 516.000;

d) 1,69% sulle somme eccedenti € 516.000.00 fino a € 1.549.000;

e) 0,84% sulle somme eccedenti € 1.549.000 fino a € 5.165.000;

f) 0,7% sulle somme eccedenti € 5.165.000.

3. Le predette aliquote percentuali sono incrementate, rispettivamente, del 18%, 12% e 6% con riferimento all'attivo realizzato entro il 1°, 2° e 3° anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, sono ridotte del 10% in ragione d'anno a partire dall'8° anno successivo al suddetto decreto, limitatamente all'attivo realizzato dalla vendita di beni mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non contenziosi.

4. In sede di determinazione del compenso finale, inoltre, al Commissario liquidatore è corrisposto un compenso supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato passivo accertato e ammesso, pari:

allo 0,5%, fino all'importo di € 103.000;

allo 0,3%, sulle somme eccedenti € 103.000 e fino a € 258.000;

allo 0,2% sulle somme eccedenti € 258.000 e fino a € 516,000;

allo 0,1% sulle somme eccedenti € 516.000.

5. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 206 della Legge fallimentare, al Commissario liquidatore è corrisposto un ulteriore compenso pari allo 0,1% sull'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili netti conseguiti a chiusura di ogni esercizio.

6. Il compenso del Commissario liquidatore è a totale carico della liquidazione, è imputato in prededuzione alle spese di procedura e, in ogni caso, non può essere inferiore a € 2.500.

7. Il compenso è determinato a seguito di specifica istanza del Commissario liquidatore, con provvedimento dell'Autorità di vigilanza da adottarsi all'atto dell'autorizzazione al deposito del bilancio finale della procedura e del conto della gestione, a norma dell'art. 213 della Legge fallimentare ovvero, nel caso in cui la procedura si chiuda mediante concordato, all'atto dell'autorizzazione al deposito in Tribunale della proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 della Legge fallimentare. L'erogazione del compenso è comunque subordinata all'esecuzione del piano di riparto finale, ovvero alla esecuzione degli adempimenti concordatari.

8. Nel corso della procedura e, di regola, contestualmente all'effettuazione di riparti parziali possono essere attribuiti al commissario liquidatore acconti sul compenso in misura non superiore al 60% del compenso calcolato sull'attivo a quel momento realizzato e al 50% del compenso calcolato sull'ammontare del passivo accertato e ammesso.

9. Al Commissario liquidatore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% sull'importo del compenso finale, nonchè il rimborso, sotto il controllo del Comitato di sorveglianza, delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico. E' escluso qualsiasi altro compenso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura.

10. Nel caso di delega a terzi di funzioni spettanti al commissario liquidatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 75 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 5.

Compenso nel caso di avvicendamento

nelle funzioni di Commissario

1. La sommatoria dei compensi dei Commissari liquidatori eventualmente succedutisi nella carica, determinati nel rispetto della consecutività dei realizzi e sulla base del principio di unicità del compenso, non deve superare l'ammontare massimo stabilito all'art. 4.

2. Al Commissario liquidatore che per qualunque motivo cessi dall'incarico prima della conclusione della liquidazione, il compenso è provvisoriamente liquidato con i criteri indicati nel presente decreto, dopo la approvazione del conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 della Legge fallimentare. Nel caso di mancata presentazione o di non approvazione del conto della gestione o ricorrendo comunque gravi motivi, l'Autorità di vigilanza sospende cautelativamente la provvisoria liquidazione del compenso, ovvero l'esecuzione del provvedimento di liquidazione, nelle more dell'accertamento di eventuali responsabilità del Commissario per atti e fatti compiuti nell' esercizio della funzione.

3. Qualora in sede di definitiva liquidazione del compenso sia accertato che specifiche attività alle quali è conseguita la realizzazione di attivo, l'accertamento di passivo o ripartizioni ai creditori, sono state espletate con il concorso di soggetti succedutisi nel tempo nelle funzioni di commissario, si provvede, previo contraddittorio con gli interessati alla imputazione pro-quota del compenso maturato in relazione a quelle specifiche attività, sulla base dell'attività rispettivamente svolta dai Commissari pro tempore, ovvero sulla base di un criterio temporale, ove non sia individuabile un criterio oggettivo di imputazione, in ogni caso, al Commissario che ha provveduto alla formazione e al deposito dello stato passivo, spetta il compenso supplementare in misura non superiore al 50% di quello previsto al comma 3 dell'articolo precedente.

Art. 6.

Compenso nel caso di chiusura

della procedura mediante concordato

Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il compenso spettante al Commissario liquidatore è liquidato con le medesime percentuali di cui all'art. 4, commi 1 e 2, sull'ammontare complessivo attribuito ai creditori con il concordato. Al Commissario viene altresì corrisposto il compenso supplementare di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 7.

Compenso ai componenti del Comitato di sorveglianza

1. Ai componenti dei Comitati di sorveglianza delle procedure di cui all'art. 1, viene corrisposta, a carico della liquidazione, una indennità annua in prededuzione, imputata alle spese di procedura, da calcolarsi sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato, determinata sulla base dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure massime:

a) € 1.500 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro;

b) € 2.000 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 7,5 milioni di euro;

c) € 2.500 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro.

2. Nel caso in cui la procedura è autorizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, l'indennità di cui al comma 1 è maggiorata del 50% fino alla scadenza dell'autorizzazione.

3. L'indennità spettante al Presidente è maggiorata del 20%.

4. Il compenso di cui ai commi che precedono è liquidato dal Commissario con cadenza annuale, nell'importo ragguagliato all'effettiva partecipazione di ciascun componente alle riunioni del Comitato di sorveglianza.

5. Ai componenti dei Comitati di sorveglianza spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni dell'Organo collegiale.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Nelle procedure di cui all'art. 1 in corso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano con riferimento all'attivo realizzato, al passivo accertato e ai ricavi conseguiti a far data dall'entrata in vigore del presente decreto. Il compenso per le attività svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e liquidato dall'Autorità di vigilanza sulla base dei criteri di cui ai decreti previgenti.

2. Le disposizioni concernenti il compenso ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano a far data dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi agli Organi della procedura adottati nelle more dell'adozione del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti giuridici prodottisi. Eventuali conguagli sui compensi liquidati a titolo di acconto in favore di Commissari medio tempore cessati dall'incarico sono liquidati con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 6.

4. Nel caso di procedure nelle quali, prima dell'entrata in vigore dell'art. 12. comma 75 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sia stato nominato un Collegio commissariale ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sì applica la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 1 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 64 del 23 febbraio 2001.

5. Nel caso in cui le spese per il pagamento dei compensi ai Commissari liquidatori nominati a norma degli articoli 2545-terdecies e 2545-septiesdecies siano a carico dell'Erario, si applica la misura minima di cui all'art. 4, comma 5.

6. Con cadenza quinquennale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia, provvede all'adeguamento dei valori indicati nelle classi dimensionali relative all'attivo, al passivo e ai ricavi lordi, sulla base degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 9.

Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni citate nelle Premesse:

decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 23 febbraio 2001;

decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 maggio 2004;

decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 4 settembre 2007;

decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 24 luglio 2008.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 11.

Pubblicità

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Roma, 3 novembre 2016

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