MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 gennaio 2009, n. 19.
(Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2009)
Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Codice: il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici SPA;
c) contributo: la contribuzione annuale dei mediatori a favore del Fondo determinata a sensi dell'articolo 115, comma 3, del Codice;
d) Fondo: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 115 del Codice;
e) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) mediatori: gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti nella Sezione di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Codice;
g) polizza: la polizza di assicurazione della responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del Codice;
h) registro: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 1, del Codice;
i) Comitato: il Comitato di gestione di cui all'articolo 115 del Codice.
Art. 2.
Limiti di intervento del Fondo
1. Il risarcimento del danno patrimoniale garantito dal Fondo è limitato in ogni caso alle somme corrispondenti all'ammontare di copertura della polizza. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza.
Art. 3.
Patrimonio del Fondo
1. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi degli aderenti, da versamenti volontari, dai redditi patrimoniali e da ogni altro provento consentito dalla legge.
2. Il Fondo succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792.
Art. 4.
Funzionamento del Comitato
1. Il Comitato nomina il Vicepresidente scegliendolo tra i suoi componenti.
2. Il Presidente e i componenti del Comitato durano in carica 3 anni.
3. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della CONSAP nominato dal Comitato su designazione della CONSAP medesima.
4. Il Comitato è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno 1 volta ogni 3 mesi e in via straordinaria quando necessario o su richiesta di almeno 3 suoi componenti.
5. Il Comitato delibera con la presenza di almeno 4 membri a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle sedute del Comitato e sono predisposti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente.
7. Con il decreto di nomina del Comitato si stabilisce la misura del compenso annuale nonchè del gettone di presenza alle adunanze, spettanti al Presidente ed ai componenti; per i membri residenti fuori Roma vengono rimborsate le spese documentate di viaggio e soggiorno.
Art. 5.
Funzioni del Comitato
1. Il Comitato:
a) adotta gli atti di amministrazione e gli altri atti di organizzazione relativi all'attività e alla gestione del Fondo, compresa l'individuazione dei fabbisogni di personale e di servizi da destinare da parte della CONSAP alle esigenze di funzionamento del Fondo stesso;
b) delibera sulle domande di risarcimento presentate ai sensi dell'articolo 9;
c) delibera il rendiconto finanziario e approva la relativa relazione di accompagnamento;
d) fornisce annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico ogni elemento utile per la determinazione del contributo annuale dei mediatori.
Art. 6.
Presidente del Comitato
1. Il Presidente del Comitato adotta i provvedimenti di urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nella 1ª seduta.
2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questo.
Art. 7.
Segretario del Comitato
1. Il Segretario del Comitato di cui all'articolo 4, comma 3:
a) coordina l'istruttoria degli affari da sottoporre al Comitato e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;
b) redige i verbali delle riunioni del Comitato e ne cura la trascrizione sull'apposito registro;
c) coordina l'esecuzione delle delibere del Comitato su delega del Comitato stesso;
d) coordina la tenuta della contabilità, dei libri e della corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi alla gestione;
e) presenta al Comitato il progetto di rendiconto finanziario e la relativa relazione.
Art. 8.
Norme per la nomina dei componenti del Comitato
in rappresentanza degli intermediari
e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. I componenti del Comitato in rappresentanza dei mediatori e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nominati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sono prescelti nell'ambito di apposite terne di nominativi proposte dalle relative associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Art. 9.
Modalità di intervento del Fondo
1. L'assicurato o l'impresa di assicurazione che abbiano subito un danno dal mediatore e non siano stati risarciti dal mediatore stesso, possono chiedere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il risarcimento al Fondo, allegando la documentazione relativa ai fatti e alle circostanze che hanno determinato il danno, nonchè la documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di risarcimento al mediatore.
2. Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e in ogni caso, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento di cui al comma 1, trasmette agli assicuratori che hanno stipulato la polizza la domanda di risarcimento stessa, comprensiva della documentazione allegata.
3. Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione se il danno sia risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale ovvero le ragioni per le quali eventualmente il danno è in tutto o in parte non risarcibile.
4. Nel caso in cui l'assicuratore comunichi che il danno è in tutto o in parte non risarcibile, ovvero anche quando non fornisca alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede a risarcire il danneggiato entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. Qualora l'assicuratore comunichi che il danno è risarcibile per effetto della polizza, il Fondo, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'assicuratore, informa il danneggiato di tale circostanza, allegando copia della risposta dell'assicuratore.
6. Il danneggiato che, anche a causa dell'inattività del mediatore, non sia stato indennizzato dagli assicuratori che hanno stipulato la polizza entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, rende nota tale circostanza al Fondo che provvede al risarcimento entro 90 giorni dalla ricezione di detta comunicazione.
7. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all'ISVAP per gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 329 e seguenti del Codice.
8. Il Fondo può agire in giudizio contro gli assicuratori per far accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del massimale e può chiamarli in causa a norma dell'articolo 1917, comma 4, del Codice civile.
Art. 10.
Surrogazione del Fondo
1. Il Fondo che ha risarcito il danneggiato ai sensi dell'articolo 9, è surrogato secondo quanto stabilito dall'articolo 115, comma 5, del Codice, nei diritti del danneggiato verso il mediatore, fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a favore del danneggiato stesso.
Art. 11.
Contributi annuali
1. Il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo, è determinato entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del Codice.
2. Il contributo è versato al Fondo entro la data fissata nel decreto di cui al comma 1. Entro lo stesso termine annuale i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nell'esercizio chiuso nell'anno solare precedente quello del versamento. Il Fondo può chiedere ulteriori documentazioni comprovanti le dichiarazioni acquisite e, ove occorre, segnalare al Ministero dello Sviluppo Economico l'opportunità di chiedere all'ISVAP eventuali ulteriori verifiche.
Art. 12.
Mancato pagamento dei contributi
1. Decorsi inutilmente 30 giorni dal termine per il pagamento dei contributi stabilito ai sensi dell'articolo 11, comma 2, il Fondo dà notizia dell'inadempienza riscontrata all'ISVAP, che provvede per quanto di sua competenza.
2. L'ISVAP comunica al Fondo i provvedimenti di cancellazione dal registro adottati nei confronti dei mediatori inadempienti.
Art. 13.
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 14.
Rendiconto finanziario
1. Il rendiconto finanziario del Fondo, deliberato dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio, comprende le seguenti voci:
a) in entrata:
1) contributi degli aderenti al Fondo di competenza dell'esercizio;
2) interessi su titoli;
3) interessi attivi diversi;
4) somme recuperate in dipendenza di azioni di surroga;
5) altre entrate, da indicare analiticamente;
b) in uscita:
1) somme corrisposte per i risarcimenti ai sensi dell'articolo 115 del Codice e relative spese di liquidazione;
2) spese di funzionamento;
3) oneri patrimoniali e finanziari;
4) altre uscite, da indicare analiticamente.
2. Al rendiconto è allegata una relazione, approvata dal Comitato, che illustra le singole voci del rendiconto.
3. Entro 10 giorni dalla delibera di approvazione di cui al comma 1, il Comitato trasmette il rendiconto alla CONSAP che lo approva nei successivi 30 giorni. Il rendiconto approvato dalla CONSAP è trasmesso entro 10 giorni al Ministero dello Sviluppo Economico.
Art. 15.
Situazione patrimoniale
1. Il rendiconto di cui all'articolo 14 è accompagnato da un documento che illustra la situazione patrimoniale del Fondo dalla quale risultino alla fine dell'esercizio:
a) nell'attivo:
1) le immobilizzazioni finanziarie;
2) i crediti verso i contribuenti;
3) le disponibilità liquide;
4) i ratei e risconti attivi;
5) le altre partite dell'attivo, da indicare analiticamente;
b) nel passivo:
1) il capitale netto;
2) la riserva premi;
3) la riserva sinistri;
4) i ratei e risconti passivi;
5) le altre partite del passivo, da indicare analiticamente.
2. La riserva premi costituita alla fine di ogni esercizio per far fronte agli oneri derivanti dagli obblighi di risarcimento di cui all'articolo 2, è pari all'intero ammontare dei contributi versati dagli aderenti al Fondo in ciascun esercizio, compresi i rendimenti finanziari relativi agli investimenti dei contributi stessi, al netto dei sinistri dell'esercizio pagati o riservati e degli oneri di qualsiasi natura sopportati per la gestione e il funzionamento del Fondo stesso. L'obbligo di accantonamento a riserva cessa quando l'ammontare della riserva premi è pari a 40 volte l'ammontare del massimale annuo globale per tutti i sinistri previsto dall'articolo 110, comma 3, del Codice.
3. La riserva sinistri è costituita alla fine di ciascun esercizio accantonando l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio o in quelli precedenti e non ancora liquidati, nonchè alle relative spese di liquidazione.
4. L'importo dei sinistri di un esercizio che eccede l'ammontare dei contributi dell'esercizio stesso è imputato sull'accantonamento della riserva premi costituito alla fine dell'esercizio precedente.
Art. 16.
Vigilanza
1. Il Fondo è posto sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Il Ministero dello Sviluppo Economico può chiedere in qualunque momento al Fondo notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 gennaio 2009
Registrato alla Corte dei conti il 5-3-2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 154