MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 4 dicembre 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008)

 

Criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni, a norma dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

Il presente provvedimento definisce i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, a norma dell'art. 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (51).

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(51) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

Art. 2.

Determinazione del compenso

1. Il compenso al commissario liquidatore nominato nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, da porre a carico delle società in procedura, è liquidato, a norma dell'art. 213 della Legge fallimentare, dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, nella qualità di Autorità vigilante sulle procedure di amministrazione straordinaria, tenendo conto dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione svolta, da verificare attraverso l'analisi dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza della liquidazione, nonchè della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni e deve consistere in:

- una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nell'ambito dei limiti indicati all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 570/1992 (52);

- una ulteriore percentuale da calcolare sull'ammontare del passivo accertato, determinata nei limiti di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 570/1992.

2. L'individuazione delle percentuali da applicare, nell'ambito dei limiti di cui al precedente comma 1, è operata in misura inversamente proporzionale all'entità complessiva dell'attivo realizzato e del passivo accertato, avuto anche riguardo, quanto all'attivo, alla natura dello stesso ed alla attività svolta per la sua realizzazione e, quanto al passivo, alla complessità dell'attività svolta ai fini dell'accertamento medesimo e della definizione del relativo contenzioso, nonchè all'effettuazione dei riparti ai creditori.

3. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo realizzato nè passivo accertato, ai sensi del precedente comma 1, gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo realizzato e passivo accertato da parte di altra società del gruppo.

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(52) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 1149; I.L.P. 1993, pag. 1007.

Art. 3.

Determinazione del compenso

per il collegio di commissari liquidatori

In caso di composizione collegiale dell'organo commissariale, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo componente aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti.

Art. 4.

Determinazione del compenso

al commissario cessato o revocato

1. Al commissario liquidatore che cessi dalle funzioni prima della chiusura della liquidazione, il compenso è liquidato con i criteri indicati agli articoli 2 e 3, tenuto conto dell'opera prestata.

2. In ogni caso, considerata l'unitarietà della procedura, la sommatoria dei compensi dei commissari liquidatori succedutisi non deve superare le misure massime stabilite con il decreto ministeriale n. 570/1992.

3. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni ingiustificate, l'Autorità di vigilanza, tenuto conto della qualità dell'opera prestata e dei motivi che hanno dato luogo alla cessazione dall'incarico, può ridurre fino al 60% il compenso calcolato ai sensi dei precedenti articoli, ferma la facoltà di sospendere cautelarmente la liquidazione del compenso nelle more dell'accertamento di eventuali responsabilità.

4. Il commissario liquidatore che, per qualunque motivo, cessi dall'incarico prima della conclusione della liquidazione deve rendere il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 della Legge fallimentare.

Art. 5.

Determinazione del compenso

nel caso di chiusura della procedura per concordato

Nel caso in cui la procedura di amministrazione straordinaria si chiuda con un concordato, ai sensi degli articoli 214 della Legge fallimentare e 78 del D.L.vo n. 270/1999 (53), il compenso dovuto al commissario liquidatore è liquidato con i criteri indicati agli articoli 2, 3 e 4, considerando, quanto all'attivo, l'ammontare dell'attivo già realizzato e l'ulteriore fabbisogno concordatario attribuito ai creditori.

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(53) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2568.

Art. 6.

Determinazione dei compensi dei commissari liquidatori

nominati o confermati a norma dell'art. 1,

commi 498 e 499 della legge n. 296/2006

Il compenso spettante ai commissari liquidatori nominati o confermati in attuazione dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/2006, liquidato sulla base dei criteri di cui al presente decreto, è ridotto del 30%, a norma dell'art. 1, comma 501, della legge n. 296/2006 medesima.

Art. 7.

Rimborsi spese

1. Nel caso in cui le procedure non siano dotate di una propria autonoma sede e/o di una struttura operativa adeguata, al commissario può essere riconosciuto un rimborso forfettario delle spese generali non superiore al 5% dell'importo del compenso spettante.

2. Al commissario liquidatore compete, altresì, a carico della liquidazione il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico e documentate, escluso qualsiasi altro compenso o indennità.

3. Nel caso in cui le spese predette vengano sostenute nell'interesse di più società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, esse dovranno essere ripartite fra le procedure interessate in proporzione dell'attivo realizzato, ancorchè, eventualmente poste inizialmente a carico di una di esse.

Art. 8.

Liquidazione del compenso

1. Il compenso è liquidato, ad istanza del commissario liquidatore, in occasione della approvazione del rendiconto finale della procedura o, nel caso, in sede di autorizzazione al deposito presso il competente tribunale della proposta di concordato formulata ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo n. 270/1999.

2. Con il provvedimento di liquidazione sono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento del compenso, che, nel caso di riparto finale, è subordinato all'esecuzione dello stesso, e, nel caso di chiusura per concordato, è collegato alla progressiva esecuzione degli adempimenti concordatari secondo le previsioni contenute nella proposta di cui al comma precedente.

Art. 9.

Liquidazione di acconti

Nel corso della procedura possono essere disposti dall'Autorità di vigilanza, su motivata istanza del commissario liquidatore, acconti a valere sui compensi finali, tenendo conto dell'attività prestata e dei risultati ottenuti, in misura non superiore al 60% del compenso determinato secondo i criteri di cui al presente decreto.

Roma, 4 dicembre 2007

Registrato alla Corte dei conti il 20-12-2007

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 265

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