MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 marzo 2011, n. 102.
(Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2011)
Regolamento recante le condizioni e le modalità operative del Fondo start-up, in attuazione dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) "Fondo Start-Up o Fondo": Fondo rotativo con dotazione iniziale di 4.000.000 di euro, istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate;
b) "Società destinatarie": imprese di nuova costituzione la cui sede sociale è in Italia o in altro paese dell'Unione europea, appositamente costituite, nella forma di società di capitali, da raggruppamenti di piccole e medie imprese (PMI) o da singole PMI operanti in Italia per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi al di fuori dell'Unione europea;
c) "Piccole e medie imprese (PMI)": le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
d) "Intervento": acquisizione da parte della Simest SPA, a valere sul Fondo rotativo - in nome proprio e per conto del Ministero dello Sviluppo Economico - di una quota non di controllo e temporanea del capitale sociale della società destinataria;
e) "Soggetto gestore": la Simest SPA, istituita ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100.
Art. 2.
Finalità del fondo rotativo
1. Il Fondo rotativo start-up è finalizzato alla realizzazione di interventi a condizione di mercato per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione promossi in Paesi al di fuori dell'Unione europea da singole piccole e medie imprese o da loro raggruppamenti, costituiti sotto forma di società di capitali, attraverso la costituzione di un'apposita società con sede in Italia o in altro Paese dell'Unione europea.
2. Al Fondo affluiscono tutti i proventi derivanti dagli impieghi della somma di cui al comma precedente e le somme derivanti dalla cessione delle partecipazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3.
3. La dotazione iniziale del fondo, pari a 4.000.000 di euro, è costituita a valere sulle somme già finalizzate specificamente, con il decreto del Ministro del Commercio Internazionale 27 settembre 2007, alla costituzione di un fondo volto a sostenere la fase di start-up delle PMI.
Art. 3.
Modalità di intervento del fondo
1. L'intervento del fondo è temporaneo e non di controllo e non può superare in ogni caso il 49% del capitale sociale della società destinataria, per un importo complessivo non superiore a € 200.000.
2. Qualora la compagine della società destinataria comprenda società finanziarie o altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria o investitori istituzionali, la quota di partecipazione del fondo non potrà superare quella dei soci proponenti che non svolgono attività finanziaria.
3. La durata dell'intervento del fondo è da 2 a 4 anni, fino ad un massimo di 6 anni, qualora la specificità del progetto lo richieda, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 5.
4. Il progetto della società destinataria deve avere una previsione di redditività ragionevole nel medio-lungo periodo.
5. Le modalità e le condizioni di acquisizione della partecipazione al capitale sociale della società destinataria, della gestione e della successiva cessione della partecipazione a valori di mercato, sono definiti nel contratto tra il soggetto gestore e i soci proponenti.
6. Ai soci proponenti non possono essere richieste garanzie reali a fronte dell'obbligo di riacquisto della partecipazione del fondo.
7. Qualora i soci proponenti non riacquistino alla scadenza la partecipazione del fondo, è riservata al soggetto gestore la possibilità di negoziare con terzi la cessione di tale partecipazione.
8. E' altresì prevista la possibilità di esercizio del diritto di opzione a favore dei soci proponenti per il riacquisto anticipato della partecipazione del fondo; analogo diritto di opzione è previsto per la cessione anticipata della partecipazione da parte del Fondo.
9. La remunerazione del fondo è data dai dividendi sugli utili della società destinataria maturati durante il periodo di partecipazione e spetta al fondo anche l'eventuale plusvalore derivante dalla cessione della quota di partecipazione.
Art. 4.
Richieste di intervento
1. Le richieste di intervento devono essere presentate dalle imprese alla Simest SPA, che provvede all'istruttoria ed effettua in nome proprio e per conto del Ministero dello Sviluppo Economico tutte le attività necessarie per realizzare quanto previsto dall'articolo 3.
2. Entro 60 giorni dalla presentazione, le richieste di intervento complete di tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto e della relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 5, che delibera al riguardo nella 1ª riunione utile.
Art. 5.
Comitato di indirizzo e controllo
1. E' costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi, il Comitato di indirizzo e controllo che delibera sulle richieste di intervento presentate.
2. Il Comitato, con apposite delibere, stabilisce inoltre i criteri e le modalità operative cui il soggetto gestore deve attenersi nello svolgimento delle attività di cui al presente decreto.
3. I compiti, la composizione del Comitato nonchè eventuali compensi ai componenti sono definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
Art. 6.
Compiti del soggetto gestore
1. Il soggetto gestore svolge l'attività istruttoria di cui all'articolo 4, assicura la necessaria assistenza alle imprese destinatarie e cura la diffusione delle finalità del fondo tra le piccole e medie imprese.
2. Il soggetto gestore comunica al Ministero dello Sviluppo economico, almeno ogni 6 mesi, lo stato delle partecipazioni, i dati relativi ai progetti approvati, eventuali rinunce e ogni utile informazione sullo stato di utilizzo del fondo.
Art. 7.
Vigilanza e controlli
1. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi, il Ministero dello Sviluppo Economico esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione del fondo e accerta l'effettiva realizzazione dei progetti approvati anche mediante ispezioni in loco.
2. Eventuali spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del fondo rotativo nella misura massima del 5% della dotazione del fondo stesso.
Art. 8.
Rapporti tra il Ministero e il soggetto gestore
1. I rapporti fra il Ministero dello Sviluppo Economico e il soggetto gestore sono regolati da apposita convenzione, con la quale sono definite le attività da svolgere e determinati i corrispettivi, posti a carico del fondo.
Art. 9.
Decorrenza
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 marzo 2011
Registrato alla Corte dei conti il 12-5-2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle Attività Produttive, registro n. 2, foglio n. 357