MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 4 settembre 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008)

 

Annullamento del decreto 20 giugno 2005 e rideterminazione del compenso minimo ai commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 20 giugno 2005 (29) (Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2005, n. 159) è annullato.

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(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 2335.

Art. 2.

Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 23 febbraio 2001 (30) è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, il compenso al commissario liquidatore è a totale carico della liquidazione e imputato, in prededuzione, alle spese di procedura. Esso non può essere comunque inferiore ad € 2.500, salve le ipotesi di cui all'articolo precedente. Si applica il comma 3 dell'art. 1".

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(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1324.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano a tutte le procedure di liquidazione in corso, salvo che alla data di pubblicazione del presente decreto sia già stato determinato l'ammontare del compenso finale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2007

Registrato alla Corte dei conti il 30-10-2007

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 124

 

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