MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 6 marzo 2017.

(Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017)

 

Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

b) banche: le banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del TUB;

c) confidi: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB ovvero iscritti nell'Elenco di cui all'art. 112 del TUB;

d) Consiglio di gestione: il distinto Organo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, costituito dal gestore del fondo ai sensi dell'art. 47 del TUB, cui è affidata l'amministrazione del fondo;

e) controgaranzia: la garanzia concessa dal fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui nè il soggetto beneficiario nè il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a 1ª richiesta del soggetto finanziatore;

f) decreto 29 settembre 2015: il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, con il quale sono stabilite le modalità di valutazione delle imprese destinatarie dei finanziamenti nuova Sabatini ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

g) decreto-legge n. 69 del 2013: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni;

h) disposizioni operative: le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it

i) finanziamenti a breve termine: i finanziamenti dei soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari di durata non superiore a 12 mesi;

l) finanziamenti a medio-lungo termine: i finanziamenti concessi dai soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari di durata superiore a dodici mesi; i finanziamenti a medio e lungo termine comprendono la locazione finanziaria;

m) finanziamenti nuova Sabatini: i finanziamenti a medio e lungo termine concessi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013;

n) finanziamento del rischio: le operazioni sul capitale di rischio e gli investimenti in quasi-equity;

o) fondo: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

p) garanzia diretta: la garanzia concessa dal Fondo direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;

q) garanzia: la garanzia diretta, la controgaranzia e la riassicurazione;

r) gestore del fondo: il soggetto cui è affidata la gestione del fondo;

s) gestori: i gestori di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (SGR, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE, gestore di EuVECA e gestore di EuSEF 31);

t) imprese di assicurazione: le imprese di assicurazione che esercitano le attività di cui all'art. 114, comma 2-bis, del TUB;

u) incubatori certificati: le PMI che svolgono attività di incubatori certificati di start-up innovative, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni e integrazioni;

v) intermediari: gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del TUB;

z) investimento iniziale: in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di esenzione indica: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore;

aa) investimenti in quasi-equity: le operazioni finanziarie che si collocano tra equity e debito e presentano un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per il soggetto che effettua l'operazione si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è altrimenti garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa; gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e, in alcuni casi, convertibile in equity, ovvero come capitale privilegiato (preferred equity);

bb) microcredito: i finanziamenti di cui all'art. 111 del TUB, concessi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 7-bis, in favore della microimprenditorialità;

cc) mid-cap: le imprese, diverse dalle PMI, che hanno un numero di dipendenti non superiore a 499;

dd) mini bond: le obbligazioni o titoli similari emessi dai soggetti beneficiari, di cui all'art. 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

ee) Ministero: il Ministero dello Sviluppo Economico;

ff) modello di valutazione: il modello di valutazione dei soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 29 settembre 2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016 che individua 5 classi di merito creditizio dei soggetti beneficiari, caratterizzate da una probabilità di inadempimento crescente del prenditore, con l'ultima classe (5) che definisce l'area di non ammissibilità del soggetto beneficiario alla garanzia del fondo;

gg) nuove imprese: i soggetti beneficiari costituiti o che hanno iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta della garanzia del fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi 2 bilanci approvati, ovvero sulle due ultime dichiarazioni dei redditi;

hh) operatori di microcredito: i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del TUB;

ii) operazioni di sottoscrizione di mini bond: le operazioni di sottoscrizione, da parte di una banca, di un intermediario finanziario o di un gestore, di mini bond, aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 5 giugno 2014;

ll) operazioni finanziarie a fronte di investimenti: le operazioni finanziarie concesse al soggetto beneficiario a fronte della realizzazione di un programma di investimento. Una quota dell'operazione finanziaria, comunque non superiore, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, al 40% dell'importo complessivo della stessa, può avere ad oggetto anche il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione del programma di investimento;

mm) operazioni sul capitale di rischio: le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza nelle PMI, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, compiute dai fondi di investimento mobiliare chiusi per il tramite delle SGR, ivi incluse le società di gestione armonizzate, oltre che dalle banche, dagli intermediari e dalle SFIS;

nn) PMI: le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al registro delle imprese;

oo) PMI innovative: le PMI di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

pp) posizione globale di rischio: la posizione globale di rischio del soggetto beneficiario elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

qq) professionisti: i professionisti iscritti agli Ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

rr) programma di investimento: le spese e i costi per investimenti in attivi materiali e immateriali ammortizzabili. Il programma di investimento deve contenere la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese in attivi materiali e immateriali ammortizzabili che il soggetto beneficiario intende sostenere;

ss) regolamenti de minimis: in relazione al settore di attività in cui opera il soggetto beneficiario: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo; Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

tt) Regolamento di esenzione: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

uu) Regolamento n. 248 del 1999: il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 31 maggio 1999, n. 248, recante il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e successive modificazioni e integrazioni;

vv) riassicurazione: la garanzia concessa dal fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita;

zz) SFIS: le Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'Albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni;

aaa) soggetti beneficiari: le PMI e i professionisti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore finanziario e assicurativo e nei settori dell'agricoltura e della pesca, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 248 del 1999 in materia di confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Rientrano tra i soggetti beneficiari, limitatamente alle garanzie rilasciate dal fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, le mid-cap, ferme restando le predette esclusioni settoriali;

bbb) soggetti finanziatori: le banche, gli intermediari, le imprese di assicurazione, gli operatori di microcredito, i gestori e le SFIS;

ccc) soggetti garanti autorizzati: i soggetti garanti per i quali, a seguito di apposita valutazione in ordine all'adeguatezza patrimoniale, alla solvibilità, all'efficienza e all'accuratezza della gestione, effettuata dal Consiglio di gestione sulla base di quanto stabilito dalle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui all'art. 12, comma 2, è concessa l'autorizzazione a operare secondo le specifiche modalità previste dal presente decreto;

ddd) soggetti garanti: i confidi e gli intermediari che effettuano attività di rilascio di garanzie alle PMI sia a valere su risorse proprie sia a valere su fondi di garanzia per i soggetti beneficiari gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati;

eee) soggetti richiedenti: i soggetti finanziatori o i soggetti garanti che richiedono la garanzia del fondo;

fff) start-up innovative: le PMI di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni e integrazioni, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

ggg) TUB: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dall'art. 4 del decreto 29 settembre 2015, disciplina le condizioni e i termini per l'estensione del modello di valutazione alle operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del fondo e stabilisce l'articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria.

2. Il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, apporta altresì modificazioni e integrazioni ai criteri e alle modalità di concessione della garanzia stabiliti dal regolamento n. 248 del 1999.

Art. 3.

Modalità di intervento del fondo

1. A modifica e integrazione di quanto previsto dal Regolamento n. 248 del 1999, la garanzia è concessa, in favore dei soggetti beneficiari, con le seguenti modalità:

a) garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori;

b) controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti. La controgaranzia e la riassicurazione possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria.

Art. 4.

Requisiti e condizioni per l'accesso alla garanzia

1. A modifica e integrazione di quanto stabilito dalla vigente normativa relativa al fondo, la garanzia può essere concessa esclusivamente a condizione che i soggetti beneficiari:

a) non rientrino nella definizione di impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 18), del regolamento di esenzione;

b) non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come sofferenze ai sensi del paragrafo 2., Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;

c) non presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2., Parte B, della predetta circolare n. 272 del 2008 della Banca d'Italia;

d) non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge.

2. La garanzia non è concessa in relazione a:

a) operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario;

b) finanziamenti a breve termine concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione. E' fatta salva la possibilità di accesso al fondo in relazione ai predetti finanziamenti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su risorse apportate al Fondo ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6;

c) operazioni finanziarie non aventi durata o scadenza stabilita e certa.

3. La garanzia diretta non è concessa su operazioni finanziarie già deliberate, alla data di presentazione della richiesta di garanzia, dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell'operazione finanziaria sia condizionata, nella propria esecutività, all'acquisizione della garanzia del fondo.

4. La controgaranzia e la riassicurazione non sono concesse su operazioni finanziarie per le quali il soggetto garante abbia deliberato la propria garanzia in data antecedente di oltre 2 mesi alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia.

5. Nel caso di operazioni finanziarie per le quali il soggetto garante abbia già deliberato la propria garanzia alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia, fermo restando il rispetto della condizione di cui al comma 4, il soggetto garante, a pena di inefficacia della garanzia, deve trasmettere al gestore del fondo, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal medesimo gestore, una dichiarazione attestante la riduzione della commissione di garanzia applicata al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della riassicurazione e/o controgaranzia.

6. Qualora le operazioni finanziarie di cui al comma 5 siano, alla data di presentazione della richiesta di controgaranzia, già deliberate anche dal soggetto finanziatore, quest'ultimo, a pena di inefficacia della controgaranzia, deve trasmettere al gestore del fondo, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal medesimo gestore, una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento controgarantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della controgaranzia.

Art. 5.

Importo massimo garantito

1. La garanzia è concessa per un importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal soggetto beneficiario in relazione a eventuali operazioni finanziarie già ammesse alla garanzia del fondo, non superiore a € 2.500.000.

Art. 6.

Applicazione del modello di valutazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 12, comma 1, l'applicazione del modello di valutazione ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari è estesa a tutte le operazioni finanziarie ammissibili al fondo, fatta eccezione per le operazioni finanziarie di cui al comma 2. A decorrere dalla medesima data, il modello di valutazione è altresì applicato ai fini dell'accesso alle garanzie rilasciate dal fondo su portafogli di finanziamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni e di portafogli di mini bond, ai sensi dell'art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni. E', in ogni caso, fatta salva la possibilità per il Consiglio di gestione di individuare, anche sulla base dei dati desunti dall'attività di monitoraggio della rischiosità degli impieghi del fondo, specifiche tipologie di operazioni finanziarie o di soggetti beneficiari per i quali la valutazione ai fini dell'accesso alla garanzia è effettuata, oltre che attraverso il predetto modello, sulla base di ulteriori criteri e parametri, individuati mediante apposita integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del fondo.

2. Ferma restando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla vigente normativa del fondo per l'accesso alla garanzia, il modello di valutazione non si applica alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie:

a) riferite a nuove imprese;

b) riferite a start-up innovative e incubatori certificati, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 26 aprile 2013;

c) di microcredito;

d) di importo non superiore a € 25.000 per singolo soggetto beneficiario, ovvero a € 35.000 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;

e) a rischio tripartito di cui all'art. 8.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le operazioni finanziarie riferite a nuove imprese possono accedere alla garanzia solo se concesse a fronte di un programma di investimento e a condizione che i mezzi propri, così come definiti dalle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui all'art. 12, comma 1, apportati dal soggetto beneficiario siano pari ad almeno il 25% dell'importo del medesimo programma di investimento.

4. Le operazioni finanziarie di cui al comma 3 sono valutate, secondo criteri individuati dalle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui all'art. 12, comma 1, sulla base del piano di impresa, completo di bilancio previsionale triennale, redatto secondo lo schema allegato alle disposizioni operative.

5. Con riferimento alle richieste di riassicurazione e controgaranzia, nel caso di richiesta effettuata da un soggetto garante autorizzato, la valutazione delle operazioni finanziarie riferite a nuove imprese è effettuata, in deroga alle modalità e alle condizioni stabilite dai commi 3 e 4, dal medesimo soggetto garante autorizzato, fermi restando i requisiti di accesso al fondo previsti dall'art. 4.

6. Le richieste di garanzia riferite a start-up innovative e incubatori certificati che non rispettano le condizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 26 aprile 2013, sono valutate sulla base delle ordinarie modalità previste dal presente articolo.

Art. 7.

Misure di copertura

1. La garanzia diretta è concessa con le misure massime di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di valutazione e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita, riportate nella Tabella n. 1 in allegato al presente decreto.

2. La riassicurazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per le operazioni a rischio tripartito, è concessa con le misure massime di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di valutazione e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita, riportate nella Tabella 2 in allegato al presente decreto.

3. I valori riportati nelle tabelle in allegato al presente decreto indicano la misura della copertura del fondo rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante.

4. Per la riassicurazione, le misure riportate nella Tabella 2 in allegato al presente decreto tengono conto della percentuale di garanzia concessa, sull'operazione finanziaria, dal soggetto garante e rappresentano, conseguentemente, il valore massimo che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal soggetto garante sull'operazione finanziaria e la misura della riassicurazione concessa, sulla medesima operazione, dal fondo. Resta fermo che:

a) la misura della riassicurazione non può essere superiore all'80% dell'importo garantito dal soggetto garante sull'operazione finanziaria garantita;

b) la garanzia rilasciata dal soggetto garante in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell'accesso al fondo, non può essere superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita.

5. La controgaranzia può essere concessa:

a) nella stessa misura in cui è rilasciata, sulla medesima operazione finanziaria, la riassicurazione;

b) se richiesta da un soggetto garante autorizzato, fino al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal medesimo soggetto garante autorizzato.

6. Fatta eccezione per le operazioni di finanziamento del rischio e per le operazioni finanziarie riportate nella tabella di cui al comma 1 per le quali la misura della garanzia diretta è pari all'80%, le misure di copertura di cui al presente articolo possono essere incrementate, mediante l'utilizzo dei contributi al fondo previsti dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012, fino:

a) all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, per la garanzia diretta;

b) al 90% dell'importo garantito dal soggetto garante, per la riassicurazione.

Art. 8.

Operazioni finanziarie a rischio tripartito

1. Le operazioni finanziarie per le quali è prevista una equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, garante di primo livello e fondo accedono alla garanzia senza applicazione del modello di valutazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le operazioni finanziarie presentano i seguenti requisiti:

a) la richiesta è presentata da un soggetto garante autorizzato;

b) l'importo dell'operazione finanziaria non è superiore a € 120.000 per singolo soggetto beneficiario;

c) sull'operazione finanziaria non sono acquisite, nè dal soggetto finanziatore nè dal soggetto garante autorizzato, garanzie reali, assicurative o bancarie;

d) la garanzia rilasciata dal soggetto garante al soggetto finanziatore è pari al 67% dell'importo dell'operazione finanziaria;

e) la riassicurazione è concessa in misura pari al 50% dell'importo garantito dal soggetto garante autorizzato;

f) la controgaranzia è concessa in misura pari al 100% dell'importo garantito dal soggetto garante autorizzato.

3. Ai fini dell'accesso al fondo, ai soggetti garanti autorizzati possono essere richiesti, a fini statistici, ulteriori dati e informazioni relativi al soggetto beneficiario, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative.

Art. 9.

Operazioni finanziarie a fronte di investimenti

1. Per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti, alla richiesta di garanzia i soggetti richiedenti devono allegare il programma di investimento presentato dal soggetto beneficiario.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le operazioni finanziarie sono ammissibili all'intervento del Fondo ai sensi del regolamento di esenzione, Sezione 2, Aiuti agli investimenti delle PMI, se finalizzate alla realizzazione di un investimento iniziale e a condizione che la data di avvio dei lavori sia successiva a quella di presentazione della richiesta di garanzia.

3. Il programma di investimento deve essere completato dal soggetto beneficiario, a pena di revoca dell'agevolazione, entro tre anni dalla data della prima erogazione dell'operazione finanziaria. Per data di completamento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rientrante nel programma di investimenti.

4. Su istanza del soggetto beneficiario, ovvero nei casi in cui non sia soddisfatta una o più delle condizioni stabilite dal regolamento di esenzione relativamente alla categoria di Aiuti agli investimenti delle PMI, a condizione che il programma di investimenti non risulti avviato da più di sei mesi alla data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, la garanzia può essere concessa ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis. Resta fermo il limite per il completamento del programma di investimento di cui al comma 3.

5. Completato il programma di investimento, i soggetti beneficiari devono predisporre una relazione finale, firmata dal legale rappresentante con le formalità previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al programma di investimento presentato, l'attestazione dell'avvenuto avvio dell'attività prevista, nonchè copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati.

6. La relazione finale sul programma di investimenti di cui al comma 5 deve essere conservata per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita dal fondo e deve essere trasmessa dal soggetto beneficiario al gestore del fondo, entro un mese dalla relativa richiesta, ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al decreto ministeriale 2 settembre 2015, ovvero per il completamento delle istruttorie relative alle richieste di attivazione della garanzia.

7. Nel caso di mancato completamento del programma di investimenti entro il termine massimo di cui al comma 3, di mancato rispetto degli obblighi di conservazione e di trasmissione della relazione finale sul programma di investimenti di cui al comma 6, nei confronti del soggetto beneficiario è disposta la revoca dell'agevolazione. In tali casi, il soggetto beneficiario ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è tenuto a corrispondere al Fondo l'importo dell'equivalente sovvenzione lordo revocato, maggiorato, in relazione alla gravità dell'inadempimento sulla base di quanto disposto dalle disposizioni operative, fino a 4 volte.

Art. 10.

Commissioni

1. Le misure delle commissioni da versare al fondo a fronte della garanzia, articolate anche in funzione della diversa rischiosità dei soggetti beneficiari e con separata indicazione della quota riferita, relativamente alle richieste di garanzia del fondo presentate dai soggetti garanti, alla riassicurazione e alla controgaranzia, sono stabilite con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ferme restando le fattispecie per le quali la legge dispone la gratuità della garanzia.

2. A modifica e integrazione di quanto stabilito dal regolamento n. 248 del 1999, nei casi in cui, a seguito della concessione della garanzia, l'operazione finanziaria garantita non sia successivamente perfezionata con le modalità e nei termini fissati dalle disposizioni operative, il soggetto richiedente versa al fondo una commissione di importo pari a € 300.

3. Nel caso di reiterato mancato pagamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio di gestione, su proposta del gestore del fondo, può deliberare sia limitazioni riferite all'ammontare massimo delle operazioni garantibili, sia l'inibizione a operare con il fondo. Tali limitazioni, graduate in ragione della gravità dell'inadempimento, sono disposte per un periodo temporale definito, fino a un massimo di 12 mesi.

Art. 11.

Accantonamenti prudenziali e monitoraggio

della rischiosità degli impieghi del fondo

1. Le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, articolate in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari, sono adottate dal Consiglio di gestione, su proposta del gestore del fondo e sono soggette all'approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

A decorrere dal secondo esercizio contabile successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 12, comma 1, le misure degli accantonamenti sono aggiornate, annualmente, tenuto conto degli esiti della valutazione di cui al comma 2.

2. Al fine del costante monitoraggio della rischiosità degli impieghi del fondo, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni finanziarie a rischio tripartito di cui all'art. 8, anche ai fini di quanto previsto all'art. 12, comma 4, e dell'adeguatezza delle politiche di accantonamento, il gestore del fondo conferisce incarico a soggetti terzi di effettuare, con cadenza annuale, l'analisi della rischiosità del portafoglio delle garanzie in essere del fondo e la verifica della congruità delle misure degli accantonamenti prudenziali operati a presidio dei rischi assunti. I predetti soggetti sono selezionati, previa informativa al Ministero, dal gestore del fondo tra società o esperti indipendenti e di comprovata esperienza in materia finanziaria e di risk assessment. I costi della suddetta valutazione sono rendicontati dal gestore del fondo con le modalità previste dalla convenzione per la gestione del fondo e posti a carico delle risorse del fondo.

3. La consistenza, tempo per tempo, degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul fondo non può essere inferiore all'8% dell'ammontare delle garanzie in essere del fondo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 12, comma 1, è, conseguentemente, abrogato l'art. 10 del decreto interministeriale 26 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle modificazioni e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale, di cui all'art. 13 del regolamento n. 248 del 1999.

2. Il decreto di cui al comma 1 può essere emanato a decorrere dall'1 gennaio 2018, a conclusione di un congruo periodo di sperimentazione nell'applicazione del modello di valutazione con riferimento alle richieste di garanzia sui finanziamenti nuova Sabatini in aderenza a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013 e previa verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica alla luce della relazione di cui al comma 3, fatta eccezione delle disposizioni di cui all'art. 8 per le quali le relative condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale possono essere adottate anche antecedentemente alla predetta data.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Consiglio di gestione trasmette al Ministero e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un'apposita relazione sull'andamento del periodo di sperimentazione del modello di valutazione applicato alle richieste di garanzia sui finanziamenti nuova Sabatini, con riferimento ai previsti effetti, anche in termini di fabbisogno finanziario prospettico del fondo, connessi all'estensione del modello di valutazione ai restanti interventi del fondo, alla luce della rischiosità degli impegni assunti dal fondo e dei conseguenti accantonamenti prudenziali operati nel corso del predetto periodo di sperimentazione.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi incluse le misure della garanzia, possono essere ridefinite, con successivi decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione dell'andamento del ciclo economico.

5. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 10, comma 1, agli interventi di riassicurazione e di controgaranzia le commissioni sono applicate nelle misure indicate nella tabella relativa agli interventi di controgaranzia di cui all'allegato 1 all'art. 9 del decreto interministeriale 26 giugno 2012.

6. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sarà effettuato il coordinamento redazionale della normativa del fondo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2017

Registrato alla Corte dei conti il 23-6-2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 663

 

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