MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 8 gennaio 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2015)

 

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2015, ad ogni singola Camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), anche per le loro sedi secondarie ed unità locali, sia con riferimento alle misure fisse, minime e massime, alle fasce e alle aliquote di fatturato, sia alle misure transitorie definite per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 23/2010 (25) hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse, sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 (26), a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35%.

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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 1037.

(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 2396.

Art. 2.

Fondo perequativo di cui al comma 9, dell'art. 18

della legge 29 dicembre 1993, n. 580

1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dall'anno 2015, la quota del diritto annuale riscosso, da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonchè le modalità di destinazione e ripartizione del fondo perequativo stesso sono determinate applicando le disposizioni dell'art. 7 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, di cui in premessa, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con la riduzione delle aliquote prevista al comma 2 del presente articolo. Le risorse finalizzate alla realizzazione di progetti ed iniziative di sistema sono destinate prioritariamente ai conguagli degli interventi destinati al rafforzamento dei Confidi ai sensi dell'art. 3, comma 5, nonchè ad interventi di sostegno alle iniziative di accorpamento e riduzione della spesa da parte delle Camere con minore numero di imprese, specificati in apposito accordo di programma fra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere.

2. Le aliquote di cui al comma 1 da utilizzare per determinare le quote da versare al fondo perequativo si applicano con le riduzioni corrispondenti alla differenza percentuale degli importi del diritto annuale previsti nell'anno in corso rispetto a quelli previsti nell'anno precedente in applicazione del comma 1 dell'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 3.

Verifica delle risorse annualmente

destinate al rafforzamento dei Confidi

ed eventuale intervento del fondo perequativo

1. In attuazione del disposto dell'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (27), per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura destina una somma pari a 70 milioni di euro al sostegno dell'acceso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, attraverso forme di intervento, conformi alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 sono considerate, ai fini del raggiungimento dalla somma annuale di 70 milioni di euro, a seconda dell'intervento attuato, le somme erogate dall'1 gennaio al 31 dicembre e le somme vincolate a garanzia nel proprio bilancio dalle Camere di commercio, dalle unioni regionali e dall'Unioncamere con provvedimenti adottati dall'1 gennaio al 31 dicembre.

3. Ciascun soggetto del sistema camerale trasmette all'Unioncamere i provvedimenti adottati e i giustificativi di pagamento emessi per le somme di cui al comma 2 del presente articolo, entro 10 giorni dalla data in cui le somme sono state erogate o vincolate e comunque entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo, pena l'esclusione degli interventi dal calcolo ai fini del raggiungimento della somma di 70 milioni di euro.

4. L'Unioncamere riferisce, entro e non oltre il 31 gennaio 2015, 2016 e 2017, al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa le tipologie di intervento attuate nell'anno precedente dal sistema camerale distinte per ciascun ente, e le somme effettivamente destinate ai fini dell'attuazione del c. 55 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Ove gli importi annuali rendicontati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo non siano sufficienti, le eventuali ulteriori somme necessarie al raggiungimento dell'importo annuo di 70 milioni di euro sono garantite attraverso eventuali risorse disponibili sul fondo di perequazione di cui all'art. 2 del presente decreto non utilizzate o derivanti da economie sui progetti, nonchè attraverso le somme destinate alla medesima finalità dagli accordi di programma anche relativi ad esercizi precedenti, ma destinati ad esplicare i propri effetti negli anni 2015, 2016 e 2017. Per la residua differenza, il raggiungimento dell'importo annuo di 70 milioni di euro è garantito da una ulteriore quota aggiuntiva della dotazione annuale del medesimo fondo di perequazione. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato entro il 28 febbraio dell'anno successivo, al fine di costituire le disponibilità di tale ulteriore quota aggiuntiva, le somme da versare di spettanza delle singole Camere di commercio, definite in applicazione delle aliquote di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto, sono incrementate di una percentuale pari al rapporto tra la predetta residua differenza necessaria per raggiungere l'importo annuo previsto di 70 milioni di euro e l'importo complessivo del fondo perequativo di cui all'art. 2 del presente decreto interministeriale per il medesimo anno. Il medesimo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, fermo restando il gettito complessivo, può individuare le eventuali correzioni compensative di tali percentuali da applicare alle singole Camere per tener conto del diverso contributo che le stesse hanno dato al raggiungimento dell'obiettivo, in rapporto al rispettivo gettito del diritto annuale e tenuto conto del loro grado di rigidità di bilancio.

6. Le somme di cui al comma 5, versate al fondo di perequazione di cui all'art. 2, sono utilizzate da Unioncamere ai fini della realizzazione di un'iniziativa di sistema destinata agli stessi interventi di cui al comma 1 del presente articolo. L'Unioncamere riferisce, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa i risultati della gestione dell'iniziativa di sistema al fine dell'effettivo raggiungimento della somma di 70 milioni di euro di interventi per ciascuno degli anni di riferimento.

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(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 216; I.L.P. 2014, pag. 88.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2015.

Roma, 8 gennaio 2015

Registrato alla Corte dei conti il 6-2-2015

Ufficio controlla atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 365

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