MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 aprile 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 147 del 29 giugno 2008)
Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter) di cui all'art. 1, commi 358 e 359, della legge n. 296/2006.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis....
Decreta:
Art. 1.
Requisiti dei soggetti ammessi alle detrazioni
1. In attuazione dell'art. 1, comma 20, della Legge finanziaria 2008 (3), la detrazione dall'imposta lorda di cui ai commi 358 e 359 della Legge finanziaria 2007 (4), spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese di acquisizione e installazione di nuovi motori ad elevata efficienza ovvero di sostituzione di motori esistenti con nuovi motori ad elevata efficienza, nonchè di acquisizione e installazione di nuovi variatori di velocità (inverter);
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le medesime spese di cui alla lettera a).
2. La detrazione richiamata al comma 1 spetta anche nel caso in cui i medesimi beni siano acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. In tal caso l'agevolazione si determina sulla base del costo sostenuto dalla società concedente.
3. La detrazione di cui al comma 1 compete relativamente alle spese sostenute in ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010.
4. La detrazione richiamata al comma 1 non compete a soggetti diversi dall'utilizzatore finale, nè per motori ad elevata efficienza o variatori di velocità (inverter) utilizzati o destinati ad essere utilizzati al di fuori del territorio nazionale.
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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227.
(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227.
Art. 2.
Caratteristiche dei motori elettrici ad elevata efficienza
1. Ai fini del presente decreto, si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici di cui all'allegato A.
Art. 3.
Spesa massima ammissibile
per i motori elettrici ad elevata efficienza
1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del motore ad elevata efficienza la detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo motore.
2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore a elevata efficienza, di cui al c. 1, sia superiore ai valori riportati in Tab. 1, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa Tab. 1.
3. La spesa ammissibile per l'installazione del motore ad elevata efficienza è pari ai valori forfettari di Tabella 1.
4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di € 1.500 per ciascun motore.
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TABELLA 1
MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA -
TETTI DI SPESA AMMISSIBILE
IN FUNZIONE DELLA POTENZA NOMINALE
| Potenza nominale (kW) | Spesa massima ammissibile per acquisto singolo motore (euro) | Spesa ammissibile per installazione singolo motore (euro) | Spesa massima ammissibile totale per singolo motore (euro) |
| 5,5 | 700 | 100 | 800 |
| 7,5 | 850 | 100 | 950 |
| 11,0 | 1.000 | 100 | 1.100 |
| 15,0 | 1.200 | 100 | 1.300 |
| 18,5 | 1.500 | 150 | 1.650 |
| 22,0 | 1.800 | 150 | 1.950 |
| 30,0 | 2.200 | 150 | 2.350 |
| 37,0 | 2.600 | 150 | 2.750 |
| 45,0 | 3.300 | 200 | 3.500 |
| 55,0 | 4.000 | 200 | 4.200 |
| 75,0 | 5.300 | 200 | 5.500 |
| 90,0 | 6.100 | 200 | 6.300 |
Art. 4.
Modalità per usufruire della detrazione dall'imposta lorda
per motori elettrici ad elevata efficienza
1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all'art. 1 sono tenuti a:
a) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici prodotto dei singoli motori, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i motori vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo motore, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici prodotto;
b) acquisire e conservare copia della certificazione del produttore del motore di cui al comma 2 dell'allegato A.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato B e a trasmetterla all'ENEA, anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati in ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010, attraverso il seguente sito Internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'ENEA rilascerà ricevuta per via informatica. Per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, l'invio della scheda deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese. In tutti gli altri casi l'invio della scheda deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del periodo d'imposta.
Art. 5.
Variatori di velocità (inverter)
1. Ai fini del presente decreto si considerano variatori di velocità (inverter) gli apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione.
Art. 6.
Spesa massima ammissibile per variatori di velocità (inverter)
1. Fermo restando quanto disposto al c. 2, per l'acquisto del variatore di velocità (inverter) la detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo variatore di velocità.
2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del variatore di velocità (inverter), di cui al comma 1, sia superiore ai valori riportati in Tabella 2, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa Tabella 2.
3. La spesa ammissibile per l'installazione del variatore di velocità (inverter) è pari ai valori forfettari di Tabella 2.
4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di € 1.500 per ciascun variatore di velocità (inverter).
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TABELLA 2
VARIATORI DI VELOCITA' (INVERTER) -
TETTO DI SPESA MASSIMO
IN FUNZIONE DELLA POTENZA NOMINALE
| Potenza nominale (kW) | Spesa massima ammissibile per acquisto singolo variatore di velocità (inverter) (euro) | Spesa ammissibile per installazione singolo variatore di velocità (inverter) (euro) | Spesa massima ammissibile totale per singolo variatore di velocità (inverter) (euro) |
| 7,5 | 1.200 | 200 | 1.400 |
| 11,0 | 1.450 | 200 | 1.650 |
| 15,0 | 1.850 | 200 | 2.050 |
| 18,5 | 2.400 | 300 | 2.700 |
| 22,0 | 2.700 | 300 | 3.000 |
| 30,0 | 3.400 | 300 | 3.700 |
| 37,0 | 3.800 | 400 | 4.200 |
| 45,0 | 4.600 | 400 | 5.000 |
| 55,0 | 5.300 | 400 | 5.700 |
| 75,0 | 6.200 | 500 | 6.700 |
| 90,0 | 7.700 | 500 | 8.200 |
Art. 7.
Modalità per usufruire
della detrazione dall'imposta lorda
per variatori di velocità (inverter)
1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all'art. 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici prodotto dei singoli variatori di velocità, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i variatori di velocità vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo variatore di velocità con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici prodotto.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato C e a trasmetterla anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati in ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010, all'ENEA attraverso il seguente sito Internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'ENEA rilascerà ricevuta per via informatica. Per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, l'invio della scheda deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese. In tutti gli altri casi l'invio della scheda deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del periodo d'imposta.
Art. 8.
Cumulabilità
1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per il sostenimento delle spese di cui ai commi 358 e 359, della Legge finanziaria 2007.
2. L'incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
Art. 9.
Disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite
1. I soggetti che non prevedono altri utilizzi delle apparecchiature sostituite di cui ai commi 358 e 359, della Legge finanziaria 2007, conferiscono le medesime apparecchiature a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio e/o altre forme di recupero ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale.
Art. 10.
Monitoraggio e comunicazione dei risultati
1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico raggiungibile a seguito degli interventi realizzati nell'ambito del presente decreto, ENEA elabora le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 2, e trasmette entro il 31 luglio di ciascun anno del periodo 2009-2011 al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.
Roma, 9 aprile 2008
Registrato alla Corte dei Conti il 21-5-2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle Attività Produttive, registro n. 2, foglio n. 136
Allegati ...omissis...