MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 aprile 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009)

 

Approvazione delle modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia. Elevazione dell'importo massimo (09A04684).

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 (15), le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (16), nella riunione del 9 aprile 2009.

2. Sono riportate in allegato al presente decreto le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.

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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2495.

(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2836; I.L.P. 1997, pag. 1948.

Art. 2.

1. Le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

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ALLEGATO

1. Al punto 4.2 della Parte II, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: "I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila euro.".

2. Al punto 5.2 della Parte III, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: "I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila euro.".

3. Al punto 6.2 della Parte III, dopo il 1° periodo è aggiunto il seguente capoverso: "I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila euro.".

 

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