MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 13 novembre 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2004)
Criteri e modalità d'intervento riferiti ai Fondi per la promozione, lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche in Italia ed all'estero, nonchè per l'attività svolta dalle associazioni nazionali e dai circoli di cultura cinematografica.
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
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Decreta:
Sono approvati, per l'anno 2004, gli allegati criteri e modalità di intervento riferiti ai Fondi per la promozione, lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche in Italia e all'estero, nonchè i criteri di attribuzione dei contributi alle associazioni nazionali di cultura cinematografica per l'attività svolta dalle associazioni nazionali e dai circoli di cultura cinematografica.
Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo.
Roma, 13 novembre 2003
Registrato alla Corte dei conti il 23-12-2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 250
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FONDI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO
Criteri e modalità di intervento
I criteri per le erogazioni di cui agli articoli 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e 2 della legge 10 maggio 1983, n. 182, limitatamente alle attività cinematografiche all'estero, sono così articolati:
Criteri di ammissibilità alla sovvenzione
Le richieste di sovvenzione per iniziative e manifestazioni finalizzate allo sviluppo ed al potenziamento delle attività cinematografiche sul piano artistico, culturale e tecnico possono essere presentate da Enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.
Requisito indispensabile ai fini dell'ammissibilità alla contribuzione è la copertura di almeno il 30% del costo complessivo delle iniziative proposte con entrate diverse (pubbliche e/o private) da quelle richieste alla Direzione generale cinema.
Tale requisito non si applica alle associazioni nazionali di cultura cinematografica, agli Enti locali ed istituzioni pubbliche, nonchè ai "progetti speciali".
Con riferimento ai preventivi di spesa, si precisa comunque che saranno considerate ammissibili ai fini della contribuzione, oltre alle spese di produzione della manifestazione, anche i costi indiretti (spese generali e di gestione connesse alla struttura organizzativa, ma non immediatamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e costi per eventuale personale dipendente fisso). Essi devono comunque essere contenuti in un limite massimo del 30% del costo complessivo delle iniziative (10% per le iniziative promozionali all'estero).
Criteri di valutazione e di giudizio della commissione
1. Iniziative di valenza nazionale e internazionale
La Commissione consultiva cinema stabilisce quali tra le iniziative per le quali è stata presentata all'amministrazione - richiesta di contributo - debba essere definita "di valenza nazionale o internazionale".
Tale definizione sarà attribuita sulla base di uno o più dei seguenti elementi:
- tradizione e qualificazione culturale e cinematografica dell'iniziativa;
- consistenza della struttura organizzativa in relazione all'iniziativa proposta;
- riconoscimento e sostegno anche finanziario di privati e/o di Enti locali e/o di Stati esteri e/o di organismi europei e/o di organismi internazionali;
- rilevanza dell'iniziativa nella sua globalità, con particolare riferimento alla proposizione di nuovi strumenti cinematografici e di opere filmiche di accertata validità artistica e di non facile collocazione nel circuito commerciale;
- per le iniziative editoriali: tradizione, frequenza, tiratura, distribuzione in Italia ed all'estero nonchè rilevanza divulgativa, scientifica e tecnica;
- per le cineteche e iniziative di conservazione: consistenza del patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario.
Percentuale del budget finanziabile
a) Per le iniziative di valenza nazionale e internazionale, intraprese da soggetti proponenti finanziati da più di 5 anni, potrà essere assegnato un contributo fino a copertura del 100% del costo residuale.
b) Per le iniziative nazionali ed internazionali finanziate, intraprese da soggetti proponenti finanziati da meno di 5 anni, potrà essere assegnato un contributo fino a copertura del 50% del costo residuale.
2. Iniziative di valenza locale
La Commissione consultiva cinema - sempre che le possibilità finanziarie lo permettano - valuterà caso per caso tutte le istanze non definite di valenza nazionale e internazionale e per ciascuna di esse esprimerà preventivamente un parere sulla sovvenzionabilità o meno del progetto esaminato (sia che si tratti di istanze presentate per la prima volta, che di istanze già sovvenzionate).
Tale valutazione viene espressa dalla Commissione sulla base di uno o più dei seguenti elementi:
- la validità culturale del progetto ed il livello artistico della sua realizzazione;
- qualificata direzione artistica e tecnica;
- originalità e novità del progetto (anche in relazione alle aree geografiche nella quali l'iniziativa viene organizzata);
- capacità di promuovere la cultura cinematografica in aree scarsamente servite;
- risonanza dell'iniziativa sulla stampa;
- iniziativa volta alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio filmico;
- congruità dei costi preventivati e consuntivati.
3. Progetti speciali
Sono definiti tali le iniziative per le quali sia stata presentata domanda di contributo o su esplicito invito dell'Amministrazione stessa o da soggetti esterni in presenza di iniziative straordinarie di particolare rilevanza.
Per essi l'amministrazione si riserva la facoltà di intervenire indipendentemente dai termini di presentazione.
Il contributo assegnato per i progetti speciali potrà coprire interamente i costi ammissibili dell'iniziativa.
L'approvazione dei progetti speciali è di competenza della Commissione (che terrà conto degli elementi che avranno motivato l'invito dell'amministrazione o la richiesta del soggetto proponente).
4. Integrazioni
L'amministrazione, in presenza di circostanze rilevanti e motivate, su istanza dell'interessato, può, sentita la Commissione consultiva per il cinema, disporre un'integrazione del contributo assegnato, previa presentazione della documentazione consuntiva di ciascuna iniziativa e comunque a condizione che per ciascuna iniziativa siano esposti un deficit superiore, nonchè un importo di uscite superiori a quelle preventivate.
5. Riesami
I progetti già esaminati, con parere negativo, dalla Commissione non potranno essere riesaminati nuovamente nel corso dello stesso anno.
6. Presentazione delle istanze
Le istanze di sovvenzione (compilate sui moduli predisposti dall'amministrazione) dovranno essere presentate alla Direzione generale per il cinema entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui è prevista la realizzazione dell'iniziativa (per le raccomandate farà fede il timbro indicante la data di spedizione), eccettuata la scadenza per il presente anno fissata al 31 dicembre 2003 (*).
Ove le manifestazioni si svolgano esclusivamente nel secondo semestre dell'anno di riferimento, le istanze relative possono essere presentate entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno e saranno esaminate, nell'ambito delle risorse ancora disponibili, successivamente a quelle presentate entro il termine ordinario.
Tali termini sono perentori ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3. Le istanze dovranno essere corredate da una marca da bollo di € 10,33 e dalla fotocopia del documento del legale rappresentante.
Tutte le istanze verranno istruite in ordine cronologico dall'Amministrazione.
Nel caso di soggetti che abbiano già ricevuto sovvenzioni per la realizzazione di iniziative negli anni precedenti, le nuove istanze saranno valutate solo dopo la presentazione dei consuntivi relativi alle suddette sovvenzioni.
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(*) Il termine del 31 dicembre 2003 è prorogato con provvedimento del Direttore generale del cinema al 16 gennaio 2004.
7. Presentazione del consuntivo
Il consuntivo di un'iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente deve essere presentato nell'anno successivo a quello dello svolgimento dell'attività. In caso contrario l'Amministrazione chiederà il rimborso dell'eventuale acconto erogato, comprensivo degli interessi legali maturati.
Gli adempimenti procedurali relativi alle rendicontazioni delle spese sono ispirati al principio dell'autocertificazione, così come richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le autocertificazioni di spesa devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.
Le autocertificazioni devono riferirsi solamente alle spese effettivamente sostenute giustificate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che devono essere tenute, presso la sede del soggetto proponente, a disposizione dell'amministrazione per eventuali ispezioni. Le autocertificazioni possono essere presentate avvalendosi dei moduli predisposti dall'amministrazione.
Sono rendicontabili tutte le spese effettivamente sostenute e quelle comunque impegnate entro la data di ultimazione delle attività.
Il rendiconto per le sovvenzioni che superano i quarantamila euro deve essere certificato da parte di un revisore contabile, scelto dal soggetto proponente, iscritto al registro dei revisori attestante le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.
In caso di deficit inferiore alla somma assegnata, quest'ultima sarà automaticamente decurtata dagli uffici.
Nel caso di mancata realizzazione di una iniziativa, il relativo contributo sarà revocato.
Gli organizzatori dei progetti selezionati sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicità della sovvenzione ottenuta dall'amministrazione.
8. Acconti
Ai sensi della legge 2 ottobre 1997, n. 346, possono essere concessi acconti ai soggetti beneficiari di sovvenzioni - che ne facciano richiesta - sino alla misura massima del 70% dell'importo della sovvenzione assegnata.
Gli acconti possono essere concessi esclusivamente ai soggetti già beneficiari di sovvenzioni che abbiano perfezionato la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti e che abbia ottenuto un finanziamento in ciascuno degli ultimi tre anni.
ASSOCIAZIONI NAZIONALI E CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA
Criteri e modalità di intervento
I criteri per le erogazioni di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono così articolati:
1. Il 50% del contributo complessivo destinato alle associazioni nazionali di cultura cinematografica (quota-struttura) viene assegnato a ciascuna delle associazioni in relazione alla quota-struttura (organizzazione - realizzazione di servizi organizzati in comune tra le associazioni - numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti e attivi alla data di presentazione della domanda). Per ogni circolo sarà assegnato un punteggio che tiene conto degli abitanti per circolo di ogni regione, secondo la seguente tabella:
- circoli presenti nelle regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto: punti 1;
- circoli presenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino, Valle d'Aosta: punti 2;
- circoli presenti nelle regioni Molise e Umbria: punti 3.
2. Il restante 50% (quota-programma) sarà assegnato sulla base dell'attività svolta nell'anno precedente e prevista per quello per il quale si richiede il finanziamento. La valutazione della Commissione, infatti, pur tenendo conto principalmente dei risultati conseguiti nell'anno precedente, si baserà anche sulla programmazione dei circoli aderenti. In particolare saranno valutati i seguenti elementi:
- percentuale di film italiani o europei programmati;
- frequenza delle proiezioni;
- politiche di incentivazioni al pubblico;
- programmazione in zone poco servite dal circuito commerciale;
- attività varie di diffusione della cultura cinematografica;
- qualità e quantità di eventuali pubblicazioni;
- progetti organizzati in comune tra le associazioni.
3. Le predette associazioni sono esonerate dall'obbligo della copertura parziale delle spese previste in bilancio.
4. Le domande di contributo, corredate dai bilanci di previsione e da una relazione sulle singole attività da programmare, devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, eccettuata la scadenza per il presente anno fissata al 31 dicembre 2003 (*).
5. Il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato da una dettagliata relazione sulle singole iniziative realizzate, dall'elenco dei circoli aderenti e dalla documentazione riferita alle suddette iniziative, deve essere presentato dall'amministrazione competente entro il 28 febbraio di ogni anno.
6. Il rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti punti 4 e 5 è condizione inderogabile per la erogazione, nella misura massima del 70%, di acconti sui contributi concessi ogni anno, che saranno erogati ai sensi della sopra citata legge 2 ottobre 1997, n. 346.
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(*) Il termine del 31 dicembre 2003 è prorogato con provvedimento del Direttore generale del cinema al 16 gennaio 2004.