MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 15 maggio 2009, n. 95.
(Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170)
Regolamento recante indirizzi, criteri e modalità per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A) dell'allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche.
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
...omissis...
ADOTTA
il seguente Regolamento:
Art. 1.
Registro delle operazioni commerciali di cui all'articolo 128
del Testo unico. Tenuta e relative annotazioni
1. Colui che esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A, dell'allegato A al Codice annota giornalmente le operazioni eseguite nel "registro delle operazioni su cose antiche o usate", previsto dall'articolo 128, comma 1 e 2, del Testo unico, uniformandosi alle prescrizioni di cui all'articolo 247 del relativo Regolamento di esecuzione.
2. Qualora le operazioni commerciali di cui al comma 1 siano effettuate, con riguardo alle singole cose, per prezzi superiori alle soglie di valore indicate all'articolo 2, delle cose commerciate è riportata una descrizione dettagliata nel registro previsto dall'articolo 128 del Testo unico, e ne è conservata una documentazione fotografica.
3. Per "descrizione dettagliata" si intende l'annotazione delle caratteristiche specifiche della cosa di interesse storico o artistico, ed in particolare:
- della tipologia di opera;
- della tecnica di esecuzione;
- del supporto materico;
- del soggetto rappresentato;
- delle dimensioni;
- dell'autore, se conosciuto, della scuola o dell'ambito culturale cui l'opera stessa è riconducibile;
- dell'epoca di realizzazione;
- dell'expertise o della bibliografia, se esistenti.
4. Ove lo spazio, nel registro destinato alle annotazioni, risulti insufficiente, è consentito inserire il riferimento al documento fiscale relativo alla operazione commerciale compiuta ed oggetto di annotazione, ovvero ad un diverso atto, anche di parte, a condizione che detti documenti riportino i dati elencati al comma 3 e siano conservati unitamente alla documentazione fotografica di cui al comma 2.
Art. 2.
Limiti di valore
1. Le modalità di annotazione indicate all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, sono obbligatorie per le cose, individuate con riferimento alle tipologie elencate alla lettera A) dell'allegato A del Codice e di seguito riportate, il cui prezzo, all'atto della relativa operazione commerciale, abbia superato i limiti di valore distintamente indicati per ciascuna tipologia:
| TIPOLOGIE | VALORI (espressi in euro) |
| 1. Reperti archeologici provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; c) collezioni archeologiche | Qualunque ne sia il valore |
| 2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni | Qualunque ne sia il valore |
| 3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale | 12.500,00 |
| 4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto | 5.000,00 |
| 5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto | 12.500,00 |
| 6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali | 5.000,00 |
| 7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 1 | 12.500,00 |
| 8. Fotografie, film e relativi negativi | 5.000,00 |
| 9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione | Qualunque ne sia il valore |
| 10. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione | 5.000,00 |
| 11. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni | 5.000,00 |
| 12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di 50 anni | Qualunque ne sia il valore |
13. | 12.500,00 |
| b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico | 12.500,00 |
| 14. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni | 12.500,00 |
| 15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di 50 anni | 12.500,00 |
2. L'uscita dal territorio nazionale delle cose ricomprese nelle tipologie elencate al comma 1, quale che sia il loro valore economico, resta comunque disciplinata dalle disposizioni al riguardo dettate dal Codice. I limiti di valore indicati al comma 1 non costituiscono in nessun caso parametri, neppure presuntivi, per l'accertamento dell'interesse storico o artistico delle cose contemplate nel medesimo comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 maggio 2009
Registrato alla Corte dei conti l'8-7-2009
Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 228