MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

 

DECRETO 17 dicembre 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005)

 

Modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi, nonchè i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.

IL MINISTRO

PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

SOGGETTI ASSICURATI

Art. 1.

Soggetti obbligati e beneficiari delle prestazioni assicurative

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (48) sono beneficiari delle prestazioni assicurative obbligatorie tutti gli sportivi dilettanti tesserati con la qualifica di atleta, tecnico, dirigente alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva.

2. Ai fini dell'applicazione della richiamata legge 27 dicembre 2002, n. 289:

a) per atleti dilettanti si intendono tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti dagli specifici regolamenti delle organizzazioni sportive nazionali di appartenenza o che vengono ricompresi nelle previsioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (49);

b) per dirigenti si intendono tutti i tesserati con tale qualifica alle organizzazioni di riferimento e che esercitano le proprie funzioni a livello centrale e/o periferico, ovvero in seno agli affiliati:

c) per tecnici si intendono tutti i tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori ed altre figure diversamente definite o individuate dalle organizzazioni di appartenenza che siano preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

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(48) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

(49) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 901; I.L.P. 2000, pag. 613.

Art. 2.

Premio assicurativo

1. Ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, gli sportivi dilettanti di cui all'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento, con i tempi e le modalità previsti dal presente decreto quale condizione essenziale per il rilascio della tessera associativa.

Capo II

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3.

Ambito di applicazione della tutela assicurativa

1. L'assicurazione obbligatoria è rivolta agli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva e riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai medesimi durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle funzioni attribuite alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza.

2. Gli infortuni saranno ammessi al beneficio assicurativo, a condizione che le attività di cui sopra si svolgano secondo le modalità, i tempi ed in strutture o luoghi regolamentati dalle singole organizzazioni.

3. La normativa di riferimento per l'accertamento delle circostanze di cui sopra è quella vigente al momento dell'infortunio.

Art. 4.

Validità dell'assicurazione

1. L'assicurazione è prestata senza limiti di età ed è valida per il mondo intero, a condizione che le attività sportive o le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente decreto siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti, dai calendari e dagli accordi delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento, purchè definiti in una data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.

2. La garanzia assicurativa inizia dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio e cessa alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento.

Art. 5.

Titoli per le prestazioni assicurative

1. I titoli che danno diritto alle prestazioni assicurative sono:

a) essere tesserato in data certa antecedente all'infortunio mediante le modalità previste da ciascuna delle organizzazioni sportive di appartenenza;

b) essere in regola con il pagamento del premio assicurativo in data certa antecedente all'infortunio.

Art. 6.

Definizione di infortunio e sua indennizzabilità

1. Agli effetti dell'art. 3 del presente decreto si intende per "infortunio" l'evento improvviso di una causa violenta ed esterna che si verifichi indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio dell'attività sportiva o della funzione disciplinata dall'organizzazione per la quale risulti al momento tesserato, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

2. Sono indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio come sopra specificato la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano all'assicurato la morte o l'invalidità permanente entro un anno dall'infortunio denunciato.

Art. 7.

Condizioni per l'indennizzabilità dell'infortunio

1. La Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi di seguito denominata SPORTASS, corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

2. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fatto salvo quanto successivamente previsto per gli atleti disabili.

3. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte dell'assicurato, purchè avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva ufficialmente indetta dalle organizzazioni sportive per le quali l'assicurato risulti tesserato, iscritta nei rispettivi calendari ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la SPORTASS liquiderà il previsto capitale qualunque sia la causa che ha determinato il decesso.

Art. 8.

Estensione della garanzia per gli allenamenti

1. L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvenissero durante gli allenamenti, anche individuali o isolati, purchè questi siano previsti e/o disposti e/o autorizzati e/o controllati dall'organizzazione sportiva competente, anche attraverso le proprie società affiliate. In tal caso, ai fini dell'ammissione del sinistro al beneficio assicurativo, la denuncia di infortunio, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura organizzativa alla quale riferire l'organizzazione dell'evento in occasione del quale si è verificato l'infortunio, dovrà comunque essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal maggiore esponente sportivo presente al fatto che confermi l'esistenza dei presupposti di ammissibilità sopra enunciati, assumendone la piena responsabilità della veridicità delle dichiarazioni stesse.

2. Nel caso di discipline sportive individuali, l'assicurazione non sarà operante in caso di disposizioni riguardanti la limitazione temporale o territoriale dell'esercizio della disciplina stessa, o se l'infortunio è avvenuto nel corso di attività in contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti anche locali.

3. Per quanto previsto nel presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera e), dell'art. 10.

Art. 9.

Estensione della garanzia per il rischio in itinere

1. L'assicurazione è operante anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, anche come passeggeri ed in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento dell'attività prevista dal ruolo conseguente al titolo associativo in possesso dell'assicurato al momento del verificarsi dell'evento, esclusi tassativamente gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme di legge che regolano il viaggio da parte del soggetto assicurato.

2. Affinchè l'infortunio possa essere ammesso al beneficio assicurativo è indispensabile che l'evento sia occorso in località compresa nella direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi dalla propria residenza al luogo deputato all'attività assicurata ed in date e/o orari coerenti con la necessità di pervenire in tempo utile sul luogo di svolgimento dell'attività assicurata, ovvero con il tempo necessario per il rientro alla residenza al termine dell'attività stessa.

Art. 10.

Esclusione della garanzia

1. L'assicurazione non è operante:

a) per eventi derivanti da uso e guida, anche come passeggero, di natanti e mezzi di locomozione subacquea e di mezzi di locomozione aerea, con esclusione delle discipline sportive per le quali detti mezzi siano lo strumento attraverso il quale esercitare l'attività;

b) per eventi derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;

c) qualora sia accertato dalle competenti strutture, in base alle normative vigenti, che l'assicurato abbia assunto sostanze dopanti in violazione delle norme sportive e di legge;

d) qualora sia accertato che l'assicurato sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organico-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi, fatto salvo quanto previsto per le attività degli atleti disabili;

e) qualora sia accertato che l'assicurato sia stato destinatario di provvedimento di squalifica o inibizione disposto in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva delle competenti, dalle ore 24,00 del giorno d'inizio della sanzione, sino alle ore 00,00 del primo giorno successivo alla scadenza del provvedimento;

f) per eventi derivanti o che siano stati determinati da una azione delittuosa commessa dall'assicurato o da personale partecipazione come attore o provocatore a risse, tumulti, ed in genere da violazione di leggi o regolamenti comuni e sportivi;

g) nei casi di guerra, insurrezione, attentati terroristici;

h) per eventi derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;

i) per eventi derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

j) per le conseguenze di lesioni di varici e dei tessuti alterati dalle stesse, le incarcerazioni intestinali (ernie non traumatiche e loro conseguenze), gli effetti dello spavento e del "colpo morale".

2. L'assicurazione, altresì, non è operante dalla data dell'infortunio sino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, documentata alla SPORTASS con certificato medico di avvenuta guarigione. Pertanto, ove l'infortunato, autorizzato o non, riprenda l'attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, la SPORTASS non riconoscerà eventuali infortuni nei quali l'assicurato possa incorrere in tale periodo, nè l'eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni.

Art. 11.

Esonero denuncia altre assicurazioni

1. Gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze stipulate per il medesimo rischio in quanto le prestazioni definite dal successivo Capo III si aggiungono a quelli di ogni altra assicurazione.

Art. 12.

Altri esoneri

1. Gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati stessi fossero affetti al momento del tesseramento o che dovessero in seguito intervenire.

Art. 13.

Rinuncia alla rivalsa

1. La SPORTASS rinuncia a favore dell'assicurato al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice civile verso i terzi responsabili del sinistro, ad eccezione di quanto stabilito all'art. 27 del presente decreto.

Capo III

PRESTAZIONI

Art. 14.

Prestazioni assicurative

1. Le prestazioni fornite dalla SPORTASS agli assicurati consistono:

a) erogazione agli aventi diritto, in caso di morte dell'assicurato di un capitale di € 75.000,00, con limite catastrofale di € 2.500.000,00.

Qualora un unico evento ammissibile al beneficio assicurativo coinvolgesse più assicurati tale che la somma complessiva dei capitali assicurati superasse il predetto limite, l'importo sarà proporzionalmente ridotto in base al numero degli assicurati coinvolti nell'evento;

b) erogazione a favore dell'assicurato, per l'intera durata della sua vita e/o finchè sussistano le condizioni che hanno comportato l'assegnazione del vitalizio, di € 6.000,00 annui per invalidità accertate superiori al 35% e sino al 60% compreso e di € 9.000,00 annui per invalidità superiori al 60%;

c) indennizzo per invalidità permanente da erogarsi in unica soluzione, proporzionalmente al capitale di morte di cui alla precedente lettera a), da liquidarsi al definitivo accertamento di una invalidità permanente fino al 35%.

Art. 15.

Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente

1. La determinazione del grado di invalidità permanente cui riferire la natura delle prestazioni di cui all'art. 14 del presente decreto viene effettuata in base alla tabella allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che:

a) la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;

b) per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro;

c) nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'indennità per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in 1/3 della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito;

d) per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale;

e) nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione, esclusa in ogni caso la diminuzione della capacità sportiva;

f) in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali sopra indicate saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;

g) per la perdita di elementi dentari potrà essere concessa indennità per invalidità permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa.

Art. 16.

Criteri di indennizzabilità per il caso di morte

1. Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa avvenga entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la SPORTASS liquida il capitale assicurato agli eredi legittimi e testamentari.

2. Quando la morte sia avvenuta entro 1 anno dall'infortunio e per causa, dimostrata e provata, dello stesso, gli eventuali indennizzi o rendite che fossero state corrisposte per invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, saranno detratti dal capitale di morte da erogare agli aventi diritto.

3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, la SPORTASS liquida ai beneficiari di cui al comma 1 il capitale assicurato non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta ex articoli 60 - 62 del Codice civile. Tuttavia se dopo il pagamento del capitale assicurato risultasse che l'assicurato è vivo, la SPORTASS avrà diritto alla restituzione della somma pagata entro 15 giorni dalla richiesta agli eredi beneficiari.

Art. 17.

Criteri di indennizzabilità per invalidità permanente

superiore al 35%

1. Nel caso in cui l'infortunio abbia comportato quale conseguenza diretta accertata una invalidità permanente superiore al 35%, sarà erogato l'indennizzo previsto dalla lettera b), punto 1, dell'art. 14.

2. I destinatari del vitalizio dovranno, pena la decadenza dal diritto assicurativo in godimento, certificare con cadenza quinquennale ed entro la scadenza anniversaria del riconoscimento dell'indennizzo di cui al precedente punto 1, il perdurare dei postumi invalidanti che hanno dato luogo all'assegnazione del vitalizio.

3. Nel caso in cui, nel corso del quinquennio, si siano verificate modificazioni migliorative o peggiorative dello stato d'invalidità accertato o successivamente confermato, il beneficiario del vitalizio dovrà darne immediata comunicazione scritta alla SPORTASS, che provvederà ad accertare il nuovo stato procedendo alla revoca, alla modifica o all'integrazione del trattamento.

4. In caso di revoca del vitalizio per sopravvenuto miglioramento che comporti una valutazione di invalidità inferiore al 35%, si darà luogo alla liquidazione dell'indennizzo per infortunio di cui alla lettera c), punto 1, dell'art. 14.

5. Nessun importo è dovuto all'ente nel caso l'ammontare del vitalizio erogato sia superiore all'importo dell'indennizzo derivante dal nuovo accertamento del grado di invalidità.

6. A seguito di revoca del vitalizio, nel caso di successivo aggravamento dell'ultimo grado di invalidità accertato e conseguente all'infortunio che ha dato luogo al trattamento assicurativo, l'assicurato può far richiesta di revisione della propria posizione.

7. Nel caso di riammissione al vitalizio, le eventuali somme erogate a titolo di indennizzo ai sensi del precedente punto 4 saranno conguagliate a valere sulle successive rate del vitalizio.

8. La SPORTASS si riserva il diritto insindacabile di sottoporre l'assicurato titolare del vitalizio ad accertamenti medici volti a verificare lo stato ed il grado di invalidità.

9. L'assicurato non potrà rifiutarsi, pena la decadenza dal diritto al trattamento assicurativo in godimento, di sottoporsi agli accertamenti medici.

Art. 18.

Indennizzo per prestazioni aggiuntive

1. Oltre alle prestazioni previste dal precedente art. 14, la SPORTASS riconosce indennizzi per le seguenti prestazioni aggiuntive, purchè avvenute in occasione di eventi indennizzabili ai sensi del presente decreto:

a) nel caso di morte di un tesserato genitore, il previsto capitale in caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari sarà aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50% del totale;

b) per gli assicurati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età alla data dell'infortunio, saranno rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all'infortunio subìto, sino all'importo massimo di € 1.500,00;

c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi che comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, saranno rimborsate le relative spese documentate sino all'importo massimo di € 500,00;

d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, saranno rimborsate spese documentate sino all'importo massimo di € 500,00;

e) nel caso di ricovero dell'assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, verranno rimborsate spese sostenute sino all'importo massimo di € 500,00;

f) se l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, dovesse comportare la perdita dell'anno scolastico, sarà corrisposto un indennizzo di € 1.500,00.

Capo IV

DETERMINAZIONE DEL PREMIO

E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 19.

Determinazione del premio

1. I premi assicurativi, suddivisi per fasce di rischio, sono indicati nella tabella allegata al presente decreto.

2. Allo scadere del terzo anno dall'emanazione del presente regolamento e, successivamente, ogni 5 anni, il Presidente della SPORTASS relazionerà alle autorità competenti sull'andamento tecnico della gestione assicurativa obbligatoria.

3. Sulla base delle relazioni di cui al precedente punto 2, con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno adottati gli opportuni provvedimenti di assestamento sia in termini di prestazioni che di premi.

Art. 20.

Modalità di pagamento del premio

1. Il pagamento del premio a favore della SPORTASS dovrà essere effettuato per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali cui l'assicurato chiede il rilascio del tesseramento, contestualmente alla trasmissione alla SPORTASS medesima degli elenchi nominativi suddivisi per distinti soggetti di cui alla Tabella A e per fascia di premio, con l'indicazione della data di effettivo avvenuto tesseramento.

Gli elenchi faranno fede per l'ammissione al beneficio assicurativo del tesserato.

L'importo del premio potrà essere addebitato ai soggetti destinatari dell'obbligo assicurativo nei modi che ogni singola organizzazione sportiva nazionale di riferimento riterrà più opportuni.

Art. 21.

Mancato versamento del premio

1. In mancanza del versamento del premio, qualora l'assicurato possa esibire la tessera associativa per la qualifica rivestita al momento del sinistro, comunque rilasciata dalla struttura organizzativa deputata a tale compito dai regolamenti delle organizzazioni ci cui all'articolo 1 antecedentemente alla data dell'infortunio, la SPORTASS provvederà ad erogare la prevista prestazione, salvo quanto stabilito al successivo articolo 27.

Capo V

DISPOSIZIONI SPECIALI

PER L'ATTIVITÀ DEGLI ATLETI DISABILI

Art. 22.

Atleti disabili

1. Per gli sportivi dilettanti tesserati alla Federazione italiana sport disabili, avuto riguardo alla necessità di individuare particolari condizioni di assicurabilità, saranno emanate speciali disposizioni, fermo restando quanto previsto all'art. 31 del presente decreto.

Capo VI

NORME E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 23.

Procedure

1. Le denunce degli infortuni, compresi quelli che hanno determinato il decesso degli assicurati, dovranno essere redatte su apposito modulo fornito dalla SPORTASS ed inviate a quest'ultima a cura dell'infortunato o suoi aventi causa entro 15 giorni dal fatto.

2. Nessuna denuncia d'infortunio potrà in alcun caso essere presa in considerazione trascorsi i termini di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 2952 del Codice civile.

3. La denuncia d'infortunio compilata in ogni sua parte e controfirmata dal legale rappresentante della società sportiva che con tale atto assume la piena responsabilità delle dichiarazioni rese nella denuncia stessa in ordine alle modalità e circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi il sinistro, dovrà essere corredata da copia della seguente documentazione:

a) copia del certificato medico attestante l'idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

b) dichiarazione di non essere sottoposto a provvedimenti di squalifica o inibizione;

c) certificazione medica attestante la lesione subìta.

4. Avvenuto l'infortunio deve sottoporsi alle cure di un medico e seguire le prescrizioni dei sanitari al fine di ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni.

5. Nel caso l'infortunio abbia comportato il ricovero, all'atto della dimissione dovrà essere trasmessa alla SPORTASS copia della relativa cartella clinica.

6. Nel caso l'infortunio comporti la necessità di successive visite e/o controlli sanitari, l'assicurato o gli aventi causa dovranno trasmettere alla SPORTASS copia della relativa certificazione per la valutazione del decorso clinico.

7. L'infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa, devono consentire alle visite dei medici della SPORTASS ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria.

8. Entro 15 giorni dalla cessazione delle cure mediche l'infortunato o gli aventi causa dovrà presentare alla SPORTASS il certificato di guarigione recante l'indicazione dell'eventuale grado di invalidità permanente, anche se non richiestogli. In tale certificato dovranno essere descritte dettagliatamente la natura ed il carattere dei postumi residuati dalla lesione, il valore dei postumi stessi in rapporto alla diminuzione della capacità generica lavorativa applicata alla tabella di cui al precedente punto 1 dell'art. 15.

9. L'assicurato o i suoi aventi causa decadono da ogni diritto alle prestazioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni per l'infortunio sopra riportate e del pari decadono da ogni diritto ove fossero incorsi in erronee, false o reticenti dichiarazioni.

10. Nel caso che dalla documentazione prodotta risulti una invalidità permanente, la SPORTASS, trascorso il necessario periodo di stabilizzazione dei postumi, provvederà ad insindacabile giudizio a sottoporre l'infortunato ad accertamento medico-fiduciario, al fine di stabilire definitivamente l'esistenza e l'entità dell'invalidità permanente, oggetto di indennizzo.

11. Nel caso di morte dell'assicurato, a seguito di dichiarazione di ammissibilità al beneficio assicurativo da parte della SPORTASS, gli aventi causa dovranno presentare la seguente documentazione:

a) certificato di morte dell'assicurato;

b) certificato di stato di famiglia;

c) atto notorio dal quale dovrà risultare se il defunto ha lasciato testamento; in caso positivo nell'atto dovranno essere citati i termini del testamento stesso. In mancanza di testamento, nell'atto notorio, dovrà essere precisato chi siano gli eredi legittimi ed il rispettivo rapporto di parentela con il defunto.

12. Il pagamento degli indennizzi, delle rendite e/o del capitale di morte viene effettuato in Italia ed in euro, in un'unica soluzione.

13. Ogni pretesa dell'assicurato o dei suoi aventi causa si avrà per abbandonata in caso di inattività per 1 anno dall'ultima comunicazione data o ricevuta dalla SPORTASS.

Capo VII

CONTENZIOSO

Art. 24.

Ricorso alla SPORTASS

1. Avverso le decisioni di SPORTASS in ordine al fatto dell'infortunio, alle sue cause e conseguenze, nonchè alla regolarità amministrativa della pratica d'infortunio, è ammesso ricorso al Consiglio direttivo della SPORTASS su istanza motivata e documentata dell'assicurato, da depositarsi alla sede dell'ente entro 15 giorni dalla comunicazione che s'intende contestare. Il Consiglio direttivo dell'ente si pronuncerà sul ricorso entro 45 giorni dal suo deposito.

Art. 25.

Foro competente

1. Le disposizioni del presente decreto e le obbligazioni che da esso derivano sono regolate dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di Roma.

Capo VIII

OBBLIGHI E SANZIONI

Art. 26.

Obblighi

1. Alla verifica del pagamento del premio assicurativo, del rispetto dei tempi e delle modalità previsti dal presente decreto quale condizione essenziale per il perfezionamento delle procedure di tesseramento, sono preposte le organizzazioni sportive nazionali di riferimento.

2. La relativa documentazione dovrà essere custodita dalle sopra indicate strutture per almeno 5 anni ed esibita a richiesta dell'elenco.

Art. 27.

Sanzioni

1. La verifica circa l'esistenza di un tesseramento rilasciato in assenza di pagamento di premio comporterà, a carico della struttura responsabile del rilascio della tessera, una sanzione pari a 30 volte il premio indicato alla tabella A allegata al presente decreto.

2. Al verificarsi delle condizioni previste all'art. 21, la SPORTASS eserciterà nei confronti dell'organizzazione sportiva nazionale di riferimento il diritto di rivalsa spettante a norma dell'art. 1916 del Codice civile.

TITOLO II

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

DERIVANTI DALL'ESERCIZIO

DELLA PRATICA SPORTIVA

Capo I

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Art. 28.

Prevenzione

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la SPORTASS, in collaborazione con l'Istituto superiore di scienza dello sport del CONI implementa il sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (50) e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni sportivi ed in particolare per:

a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;

b) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;

c) la redazione dei piani riferiti ai rischi più gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività;

d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause e formule proposte in tema di informazione, formazione ed assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di svolgimento dell'attività sportiva e per limitare i rischi nella pratica delle discipline sportive.

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(50) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 996; I.L.P. 1997, pag. 716.

Art. 29.

Attività di informazione ed educazione

1. La SPORTASS, d'intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle soluzioni preventive.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Altri soggetti ed organizzazioni sportive

1. Le norme del presente decreto sono applicabili anche nei confronti dei tesserati alle organizzazioni sportive a carattere nazionale diverse da quelle indicate dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che dette organizzazioni ne facciano espressa richiesta.

2. Le norme del presente decreto sono altresì applicabili nei confronti dei soggetti non previsti dall'art. 4, comma 205, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (51), a condizione che le organizzazioni sportive nazionali di riferimento ne facciano espressa richiesta.

3. La SPORTASS, valutati i contenuti tecnico-sportivi delle attività, potrà a suo insindacabile giudizio accogliere le richieste o rifiutarle.

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(51) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.

Art. 31.

Termini

1. Per i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già titolari di copertura assicurativa con l'ente pubblico SPORTASS, le garanzie assicurative in essere rimangono efficaci fino alla loro prima scadenza anniversaria.

Roma, 17 dicembre 2004

Registrato alla Corte dei conti il 21-3-2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 234

Tabella A ...omissis...

 

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