MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 19 giugno 2002, n. 165.
(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2002)
Regolamento di modifica del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, recante: "Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Modifica all'articolo 3
del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495
1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 13 giugno 1994, n. 495 (48), è sostituito dal seguente:
"3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (49). Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.".
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(48) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 3383.
(49) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677; I.L.P. 1990, pag. 1630.
Art. 2.
Modifica all'articolo 4
del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495
1. All'articolo 4, del decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 13 giugno 1994, n. 495, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
"1-bis. La comunicazione prevista dal comma 1 non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 66, 68, 69, 72, 86, 102, 107, 108, 109, 113, 114, 151, 154 e 157 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche quando l'istanza è stata previamente valutata da una diversa amministrazione, in applicazione di norme di legge o di regolamento. E' comunque fatta salva la possibilità per l'istante di presentare memorie o documenti.".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 6
del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495
1. All'articolo 6, del decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 13 giugno 1994, n. 495, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:
"6-bis. Qualora, in sede di istruttoria, emerga la necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, nonchè, ove opportuno, all'amministrazione che ha trasmesso la documentazione da integrare. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione o dall'acquisizione delle risultanze degli accertamenti tecnici".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 19 giugno 2002
Registrato alla Corte dei conti il 22/7/2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 359