MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

 

DECRETO 21 aprile 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004)

Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI

E LE ATTIVITÀ CULTURALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Validità

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei princìpi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attività di prosa.

Art. 2.

Proroga

1. È confermato per l'anno 2004 il decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 febbraio 2003 (11) recante "Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (12)", fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Al decreto ministeriale di cui al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 2, la parola "triennalmente" è sostituita dalla seguente: "annualmente";

b) all'art. 9, comma 2:

1) le parole "del triennio" sono sostituite dalle seguenti: "di ogni anno";

2) dopo le parole "della Commissione" aggiungere le seguenti: "e sentita la Conferenza Stato-Regioni";

c) all'art. 11, comma 1:

1) alla lettera f): dopo le parole "ridotte a" aggiungere le seguenti: "quattromila giornate lavorative e";

dopo la parola "cento" aggiungere le seguenti: "giornate recitative";

2) alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per i teatri stabili di minoranza linguistica o di confine tali limiti di giornate recitative si applicano nella misura del 50%";

d) all'art. 19, comma 1, dopo le parole "contributo statale" aggiungere le seguenti: "non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto".

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1457.

(12) Ved. Boll. Lav. 1985, pag. 1156.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. In considerazione dell'emanazione del presente decreto ad attività già iniziata, per il solo anno 2004 la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo è autorizzata a liquidare, in ragione del 50% del contributo percepito con riferimento all'anno 2003, una anticipazione sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda di contributo nei termini previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 febbraio 2003 e che abbiano regolarmente documentato l'attività dell'ultimo triennio. Con successivo provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo potranno essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente articolo.

2. Resta fermo il termine di presentazione delle domande di contributo previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 febbraio 2003.

Roma, 21 aprile 2004

Registrato alla Corte dei conti il 30-04-2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e ai beni culturali, registro n. 2, foglio n. 161

 

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