MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 25 giugno 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003)
Criteri dei parametri per l'utilizzo dei fondi residui a favore dell'impiantistica sportiva.
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Destinatari degli interventi
Possono accedere agli interventi previsti dal presente decreto, in presenza dei prescritti requisiti, i comuni (singoli o associati), le comunità montane e le province di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 6 marzo 1987, n. 65 (11) e successive modificazioni.
Restano esclusi gli enti destinatari degli interventi di cui al decreto ministeriale 11 aprile 1991 (12), nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici concessi.
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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pagg. 1324, 1326 ; I.L.P. 1987, pag. 589.
(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2449.
Art. 2.
Criteri
Ai fini del reimpiego dei fondi resisi disponibili per effetto delle revoche dei mutui concessi con decreto ministeriale 11 aprile 1991, ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 65, art. 1, lett. b) e successive modificazioni, i programmi regionali degli interventi dovranno uniformarsi ai criteri appresso indicati:
a) Criteri di carattere generale
L'ammissione ai finanziamenti assistiti dai benefici di legge è subordinata all'accertata rispondenza degli impianti alle reali esigenze sportive del territorio, da valutare anche in relazione alla densità della popolazione, al bacino di utenza dell'impianto, alla sua polifunzionalità, intesa come possibilità di utilizzazione per sport diversi ed alla sua gestibilità.
b) Criteri di priorità
Nell'ambito dei criteri di cui alla precedente lettera a) ed in relazione alle specifiche iniziative oggetto di finanziamento, costituiscono ragioni di priorità degli interventi:
1) la messa a norma degli impianti esistenti;
2) il completamento degli impianti;
3) il recupero o la riattivazione degli impianti;
4) la realizzazione di nuovi impianti in località carenti di strutture sportive.
Art. 3.
Contribuzione statale
La contribuzione statale è determinata nella misura e con le modalità di cui all'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1989, n. 289 (13).
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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pag. 2645.
Art. 4.
Modalità di presentazione delle istanze
Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione, i criteri di formazione delle graduatorie, i limiti della spesa ammissibile, le modalità di utilizzazione di eventuali disponibilità residue sono stabiliti dai competenti organi regionali e comunicati al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Entro i successivi centottanta giorni le regioni trasmettono al Ministero i programmi regionali degli interventi ai fini delle conseguenti determinazioni in ordine alla stipula dei mutui.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 25 giugno 2003
Registrato alla Corte dei conti il 12-8-2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 300