MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DECRETO 28 febbraio 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2005)
Inserimento di una nuova attrazione nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E LO SPORT
DEL MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
...omissis...
Decreta:
L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è integrato con la creazione di una nuova sezione e l'inserimento della seguente nuova attrazione: «Sezione VI - Spettacolo di strada: Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150».
Roma, 28 febbraio 2005