MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 5 settembre 2003, n. 282.

(Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2003)

 

Regolamento per il funzionamento della commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 15 aprile 2003, n. 86.

IL MINISTRO PER I BENI

E LE ATTIVITÀ CULTURALI

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La convocazione della Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86 è effettuata dal presidente almeno dieci giorni prima del giorno previsto per la seduta mediante comunicazione contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta.

2. Non è necessaria la convocazione nei casi in cui la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della nuova riunione siano stabiliti nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della Commissione.

Art. 2.

1. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta è posta a disposizione dei componenti presso l'Ufficio di segreteria della Commissione - Servizio X del Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - almeno due giorni prima della seduta. Il presidente può comunque disporre, ove lo ritenga opportuno, l'invio, anche con strumenti informatici, della documentazione al domicilio dei componenti.

Art. 3.

1. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e nel caso di parità di voti, risulta approvato il giudizio a favore del quale abbia votato il presidente.

Art. 4.

1. La Commissione prende visione della documentazione acquisita e, con riguardo a ciascun soggetto interessato, verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti.

Art. 5.

1. L'esame delle richieste deve essere concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Commissione della domanda e della relativa documentazione.

2. Ove, nel corso dell'esame, la Commissione ritenga insufficienti gli elementi di cui dispone, sospende la pronuncia e promuove un supplemento di istruttoria.

3. Espletato l'esame, con riguardo a ciascun soggetto interessato, la Commissione esprime un motivato giudizio favorevole o contrario all'attribuzione o alla revoca dei benefici di legge.

Art. 6.

1. Nella formulazione del giudizio favorevole all'attribuzione o al mantenimento dell'assegno straordinario vitalizio, la Commissione si pronuncia, altresì, sull'entità dell'assegno in rapporto alle esigenze dell'interessato, nei limiti dell'importo massimo stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 aprile 2003, n. 86.

Art. 7.

1. Di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione.

2. Copia conforme del verbale è trasmessa al Ministro per i Beni e le Attività Culturali ai fini dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 settembre 2003

Registrato alla Corte dei conti il 9-10-2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 16

 

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