MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 7 maggio 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2009)
Disposizioni applicative della detassazione degli utili delle imprese di produzione cinematografica impiegati per la produzione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007.
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente decreto:
Art. 1.
Definizioni
1. Per imprese di produzione cinematografica, ai fini del presente decreto, si intendono quelle imprese, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'art. 2 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (d'ora in avanti: decreto legislativo), presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Con riferimento alle imprese di produzione costituite sotto forma di società di capitali sono richiesti, altresì, un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a € 40.000,00 nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia un'opera di lungometraggio, e non inferiori a € 10.000,00, nel caso in cui l'oggetto di detta istanza sia un'opera di cortometraggio. Con riferimento alle imprese individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di società di persone, è richiesto un patrimonio netto non inferiore a € 40.000,00 ovvero a diecimila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia, rispettivamente, un'opera di lungometraggio ovvero di cortometraggio.
2. Per opere cinematografiche di nazionalità italiana si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla Tabella A,. Per opere cinematografiche di interesse culturale si intendono quelle di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo, che rispettino i requisiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo medesimo, e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla Tabella A ed alla Tabella B.
3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di nazionalità del presente articolo, i cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio Economico Europeo - SEE sono equiparati ai cittadini italiani.
4. Per film difficili, di cui alla comunicazione della Commissione UE del 26 settembre 2001, d'ora in avanti: comunicazione, si intendono le opere cinematografiche prime e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano, nonchè le opere di interesse culturale, non rientranti nelle predette categorie, che superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilità relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della Tabella B e che siano giudicati dalla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzati nel raggiungere un pubblico vasto.
5. Per film con risorse finanziarie modeste, di cui alla comunicazione, si intendono le opere cinematografiche il cui costo complessivo di produzione sia non superiore a € 1.500.000 e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla Tabella A.
La relativa attestazione è rilasciata su istanza dell'impresa di produzione interessata e previo esperimento dei necessari controlli da parte della commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, anche tramite affidamento di incarichi a soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili.
6. Ai fini del presente decreto, il costo di realizzazione alla copia campione di un'opera cinematografica corrisponde al costo complessivo di produzione, come dettagliato, voce per voce, nella Tabella C. Nel costo complessivo di produzione:
a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia, sono computabili nell'ammontare massimo complessivo pari al 7,5% del costo di produzione;
b) le spese generali non direttamente imputabili al film sono computabili, nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero di giornate di ripresa e giornate annue e, comunque, per un importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione; nell'aggregato sono comprese esclusivamente le spese per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione di opere cinematografiche nonchè gli oneri relativi all'utilizzazione di locali strumentali per l'esercizio dell'attività aziendale non direttamente collegata alla produzione di film;
c) i costi del personale di produzione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il 25% del costo complessivo;
d) il compenso per la produzione (producer fee) non è computabile.
Con riferimento alle coproduzioni e compartecipazioni, il costo complessivo di produzione rilevante è quello proporzionalmente corrispondente alla quota effettiva di partecipazione.
7. Per spese di produzione sostenute sul territorio italiano si intendono quelle elencate nella Tabella C, di cui al comma 6 del presente articolo. Tali spese, ad eccezione di quelle relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, di quelle di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione, vengono computate in misura pari al 100% del loro valore nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano più del 50% delle giornate di ripresa totali. Fino al 50% di giornate di ripresa, dette spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero delle giornate di riprese sul territorio italiano e numero totale delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, quelle di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.
8. Per contributi ai film di interesse culturale nazionale si intendono quelli deliberati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo, in favore delle opere filmiche riconosciute di interesse culturale, dalla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo.
9. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 338, della legge, sono prese in considerazione:
1) le opere cinematografiche di nazionalità italiana di cui al presente articolo;
2) le opere cinematografiche di interesse culturale di cui al presente articolo;
3) le opere cinematografiche italiane o UE inserite nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.
Art. 2.
Detassazione degli utili
delle imprese di produzione cinematografica
1. Per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2008 e per i 2 successivi, non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, gli utili dell'esercizio accantonati dalle imprese di produzione cinematografica, in regime di contabilità ordinaria, ed investiti negli esercizi successivi nella produzione delle opere cinematografiche di cui all'art. 1, comma 9, del presente decreto.
2. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo:
a) non può eccedere il reddito imponibile determinato, al lordo della detassazione, applicando ai beni strumentali i coefficienti di ammortamento ordinari stabiliti dal decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988;
b) spetta sulla parte degli utili accantonati che non superi la differenza tra il reddito d'esercizio, al lordo della detassazione, e l'utile distribuito;
c) spetta a condizione che il nulla osta di proiezione in pubblico di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, relativo all'opera cinematografica per la quale si fruisce dei benefici del presente decreto, sia richiesto entro 18 mesi dalla data di approvazione del bilancio cui si riferiscono gli utili investiti.
3. Il beneficio è richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, nei limiti del costo di produzione sostenuto nell'esercizio successivo fino alla data di approvazione del bilancio, apportando una variazione in diminuzione del reddito d'impresa e fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza degli utili accantonati, rispetto a quelli che non hanno concorso alla formazione del reddito per effetto delle disposizioni del presente articolo, non concorre alla formazione del reddito degli esercizi successivi nei limiti del costo di produzione sostenuto dopo la data di approvazione dei rispettivi bilanci. Nel primo periodo d'imposta rileva il costo di produzione sostenuto a partire dall'1 giugno 2008. Il costo di produzione si considera sostenuto ai sensi dell'art. 109 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In un apposito prospetto da conservare sono indicati per ciascun esercizio l'ammontare complessivo dell'utile accantonato per gli investimenti nella produzione delle opere cinematografiche e l'eccedenza degli utili accantonati rispetto a quelli che non hanno concorso alla formazione del reddito.
Art. 3.
Procedure per la concessione della detassazione
degli utili delle imprese di produzione cinematografica
1. I soggetti che intendono avvalersi del beneficio di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto presentano entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, apposita istanza preventiva al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, contenente, tra l'altro:
a) l'ammontare dell'utile accantonato per il quale si richiede la detassazione nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2, commi 2 e 3, del presente decreto;
b) le aliquote dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive applicabili;
c) l'autocertificazione dell'impegno al rispetto, per ciascuna opera cinematografica, dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alle Tabelle allegate al presente decreto;
d) l'indicazione di massima, per ciascuna opera cinematografica, del costo complessivo di produzione dell'opera cinematografica, del numero totale di giornate di ripresa previste e del numero di giornate di ripresa previste sul territorio italiano nonchè dell'ammontare delle spese che si prevede di sostenere all'estero con indicazione di eventuali agevolazioni che si prevede di fruire;
e) la richiesta, ove ne ricorrano i requisiti, del riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste ovvero di entrambe le qualifiche;
f) il bilancio d'esercizio i cui utili sono stati, in tutto o in parte, destinati alla produzione delle opere cinematografiche agevolabili;
g) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.
2. Le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali verifica, sulla base dei dati indicati nell'istanza, l'ammissibilità delle stesse. In caso di esito positivo il Ministero per i Beni e le Attività Culturali assegna provvisoriamente ai richiedenti le somme fino a concorrenza dello stanziamento disponibile per ciascun anno, quantificando ciascuna assegnazione in misura pari al prodotto tra l'utile accantonato di cui si richiede la detassazione e le aliquote dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive applicabili. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali comunica l'esito della verifica ai soggetti interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.
3. La data dell'accertato esaurimento dei fondi è resa nota con apposita comunicazione del Direttore generale per il cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, da pubblicarsi nel sito Internet della Direzione generale per il cinema.
4. Le istanze di cui al comma 1 del presente articolo che non trovino capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione del beneficio nel secondo o nel terzo periodo di applicazione della disciplina.
5. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo devono conservare il progetto di massima degli investimenti che contempli le date di inizio della fase realizzativa dell'opera filmica e di conclusione delle attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera.
6. A pena di decadenza, l'impresa di produzione presenta apposita istanza definitiva al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, da redigersi su modelli predisposti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministero medesimo, entro 90 giorni dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Nell'istanza deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera cinematografica:
a) il costo complessivo di produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal Presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'Albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
b) il numero totale di giornate di ripresa effettuate ed il numero totale di giornate di ripresa effettuate sul territorio italiano nonchè l'ammontare delle spese sostenute all'estero e le agevolazioni eventualmente fruite;
c) per i film di nazionalità italiana, la richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla Tabella A;
d) per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alle Tabelle A e B;
e) ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste ovvero di entrambe le qualifiche;
f) l'avvenuta presentazione dell'istanza preventiva di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 6 del presente articolo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'esito dei controlli. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, le agevolazioni si intendono spettanti nella misura indicata nella comunicazione di cui al comma 2. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del beneficio per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo ai sensi dell'art. 5, comma 3.
8. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui il beneficio è stato concesso, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire della detassazione degli utili sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuno spettanti.
9. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica in via telematica al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, dei benefici accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.
10. Con riferimento alle misure di cui all'art. 1, comma 338, della legge, è fatto obbligo all'impresa di produzione dell'opera cinematografica interessata di inserire, nei titoli di testa ovvero di coda, un adeguato avviso che renda esplicito e chiaro che il film è stato realizzato anche grazie all'utilizzo delle misure previste dalla legge n. 244 del 2007 (4).
11. Con provvedimento dirigenziale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed il contenuto della trasmissione, mediante procedure telematiche, dei dati di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo e al comma 3 dell'art. 5.
12. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata già presentata domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, i soggetti interessati presentano l'istanza di cui al comma 6 del presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
L'istanza dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), del presente articolo, nonchè dalle comunicazioni di cui al comma 6, lettera c), d), ed e). Non rilevano i requisiti di cui al comma 10 e quelli di cui all'art. 4 del presente decreto. Il termine di cui al comma 7 del presente articolo è prorogato di 30 giorni.
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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.
Art. 4.
Coperture assicurative
1. A pena di decadenza dai benefici del presente decreto, le imprese devono prevedere, per il film oggetto di beneficio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola (negative film), difetti di trattamento di pellicola e meccanici (faulty stock), interruzione lavorazione (cast insurance), fermo tecnico (extra expense), infortuni troupe e attori (crew & actors' guild), responsabilità civile generale e dipendenti (general and employer's liability).
Art. 5.
Divieto di cumulo
1. Le agevolazioni di cui all'art. 2 del presente decreto non sono cumulabili con quelle previste dall'art. 1, commi da 325 a 336, della legge, con riguardo alla medesima opera filmica.
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto, i contributi di cui all'art. 13 del decreto legislativo, e le altre misure pubbliche di sostegno non possono superare, complessivamente, la misura del 50% del costo del film. Tale misura è elevata all'80% nel caso di opere cinematografiche di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del presente decreto. Le spese sostenute all'estero sono considerate ammissibili, ai fini del calcolo del credito di imposta, solo se le stesse non siano utilizzate per accedere a benefici simili di altri Stati membri dell'Unione europea dove sono effettivamente localizzate.
3. Nel caso in cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali accerti il superamento dei limiti previsti nel comma 2 del presente articolo, provvede, mediante recupero delle somme già erogate ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo, ovvero mediante riduzione parziale o totale dell'erogazione del saldo delle stesse ancora eventualmente dovute, a fare in modo che l'ammontare complessivo del sostegno pubblico non ecceda i predetti limiti. In tal caso, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali effettua il controllo relativo a quanto indicato e dichiarato dall'impresa di produzione ai sensi dell'art. 3, comma 6 del presente decreto, provvedendo, ove si accertino dichiarazioni false o mendaci, fatta salva ogni altra conseguenza di legge prevista in materia, alla revoca integrale delle misure pubbliche di sostegno di propria competenza e ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate, che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, secondo le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi, nonchè le disposizioni relative alle sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (5), e dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (6).
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 518; I.L.P. 1998, pag. 592.
(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 522; I.L.P. 1998, pag. 598.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.
Roma, 7 maggio 2009
Registrato alla Corte dei conti 19-6-2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 134
Allegato ...omissis...