MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 8 maggio 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2003)
Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
...omissis...
Decreta:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Validità
1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei princìpi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attività circensi.
Art. 2.
Intervento finanziario per le attività circensi
1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di seguito denominato "Amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono attività circense, in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (8), al fine di:
a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta dello spettacolo circense italiano e consentire ad un pubblico sempre più ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura circense;
b) promuovere nella produzione dello spettacolo circense la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la valorizzazione della tradizione italiana ed europea;
d) sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica dell'attività circense;
e) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;
f) incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attività circense;
g) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
h) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative realizzate nelle aree meno servite;
i) sostenere la promozione internazionale della tradizione circense italiana all'estero.
2. Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di seguito definito "Ministro", con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 (9), di seguito definita "Commissione", tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo la quota delle risorse da assegnare per i contributi previsti nel successivo art. 3.
3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro può provvedere all'integrazione delle risorse medesime.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, è considerata attività circense quella nella quale un'impresa, sotto il tendone di cui ha la disponibilità a titolo di proprietà o di locazione annuale, presenta al pubblico, in una o più piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati. La struttura nella quale si svolge tale attività, costituita nel suo complesso anche da padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali, viene denominata circo equestre. Sono considerate, altresì, attività circensi quelle che si svolgono, con le medesime modalità spettacolari, nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di strutture stabili a ciò destinate in via esclusiva.
---------
(8) Ved. Boll. Lav. 1985, pag. 1156; I.L.P. 1985, pag. 807.
(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 1429.
Art. 3.
Tipologia degli interventi
L'Amministrazione eroga i seguenti contributi ai soggetti che svolgano attività circense o concorrano al consolidamento ed allo sviluppo della stessa attività, in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo:
a) contributi ad iniziative di spettacolo in Italia;
b) contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;
c) contributi per accertate difficoltà di gestione;
d) contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
e) contributi per iniziative promozionali;
f) contributi per iniziative assistenziali ed educative;
g) contributi per la ristrutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense;
h) contributi per iniziative di spettacolo all'estero.
Art. 4.
Criteri generali di attribuzione del contributo
1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 6 e per le iniziative di spettacolo, anche secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 7.
2. Il contributo non può comunque eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre Amministrazioni pubbliche o Enti locali.
3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai programmi di attività relativi agli interventi finanziari indicati al precedente art. 3, sentita la Sezione competente per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art, 1, comma 67, del citato decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 6, per la quantificazione del contributo;
b) la quota per ciascuna rappresentazione, rapportata alle dimensioni del complesso circense;
c) l'incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'Obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
d) l'aliquota di intervento finanziario rapportata alla spesa sostenuta per l'acquisto, la ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte nonchè il massimale di spesa, e l'aliquota per la definizione del contributo per accertate difficoltà di gestione e per la ristrutturazione di aree attrezzate;
e) la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte nei bilanci preventivi e consuntivi relativi alle iniziative promozionali, assistenziali ed educative;
f) le spese di trasporto e la percentuale degli oneri sociali da considerare ai fini della determinazione del contributo per iniziative di spettacolo all'estero.
Art. 5.
Presentazione delle domande e assegnazione
1. Le istanze di ammissione al contributo devono essere presentate all'Amministrazione - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, entro il termine perentorio, indicato, per ciascuna tipologia di contributo, nei successivi articoli di cui al Titolo II, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La denominazione del complesso circense per il quale è richiesto il contributo dovrà essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione del complesso circense soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato scritturato nell'anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo, in tale ultimo caso dovrà essere allegata all'istanza copia autenticata del contratto di scritturazione. Sono esclusi da questa disciplina i marchi di impresa registra-ti. A tal fine l'Amministrazione predispone annualmente l'elenco dei circhi richiedenti il contributo.
3. I contributi di cui ai precedente art. 3 vengono assegnati con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione.
4. Del contributo assegnato viene data comunicazione all'interessato.
Art. 6.
Valutazione quantitativa
1. Per le attività circensi in Italia e all'estero sono valutabili i costi concernenti la produzione, le spese di trasporto, l'acquisto di macchinari, l'attività di promozione educativa ed assistenziale e, le spese per la ristrutturazione di aree.
2. Per le iniziative di spettacolo in Italia i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati presso qualsiasi ente pubblico, dall'impresa circense, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, relativi alle produzioni realizzate ed alle rappresentazioni effettuate.
3. Per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature per la ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate i costi si riferiscono alle spese sostenute e documentate.
4. Per l'attività di promozione, educative ed assistenziali i costi si riferiscono ai compensi per gli artisti e orchestre, docenti e componenti delle giurie e alle spese redazionali per la stampa di periodici nonchè alle spese istituzionali limitatamente alle attività educative ed assistenziali.
5. Per la ristrutturazione delle aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense i costi si riferiscono alle spese per i lavori effettuati.
6. Per la difficoltà di gestione i costi sono quelli concernenti l'attività ordinaria annuale dell'impresa.
7. Per le iniziative di spettacolo all'estero i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, presso qualsiasi Ente pubblico, dall'impresa circense per il solo periodo relativo alla tournée, sulle retribuzioni o compensi corrisposti al personale utilizzato nonchè le spese di viaggio.
Art. 7.
Valutazione qualitativa
1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative di spettacolo è adottato dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:
- validità del progetto artistico presentato;
- attendibilità del programma artistico in relazione anche al numero delle rappresentazioni preventivate;
- importanza culturale (con particolare attenzione alla salvaguardia della tradizione circense, delle nuove produzioni, della ricerca e della sperimentazione) del progetto artistico;
- città visitate: numero e tipologia, con particolare riferimento alle zone periferiche o depresse del Paese;
- identità e continuità del complesso circense a livello artistico, organizzativo ed occupazionale;
- rilevanza (locale, nazionale o internazionale) del complesso circense;
- regolarità gestionale;
- impiego di personale non familiare;
- agevolazioni previste a favore del mondo della scuola, del lavoro e dei disabili;
- eventuali tournées all'estero.
2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua preliminarmente la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore prevalente a quello di cui al comma 1, lettera a).
3. La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento o in diminuzione fino al 50% dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'art. 6.
TITOLO II
INTERVENTI FINANZIARI
Capo I
CONTRIBUTI
PER INIZIATIVE DI SPETTACOLO IN ITALIA
[leggi 9 febbraio 1982, n. 37 (10) e 30 aprile 1985, n. 163]
Art. 8.
Requisiti e condizioni
1. Sono iniziative di spettacolo le attività circensi qualificate sul piano artistico ed organizzativo e rispondenti ai canoni della tradizione circense.
2. I contributi per iniziative di spettacolo possono essere concessi agli esercenti circensi che siano in possesso, da almeno due anni, della licenza di cui all'art. 69 TULPS, o che succedano mortis causa al titolare del circo o per collocamento a riposo dello stesso titolare. E' necessario inoltre che abbiano svolto almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente documentate con attestazioni SIAE.
3. Il numero degli addetti, continuativamente utilizzati nel corso dell'anno, non può essere inferiore ad otto e dovrà essere documentato tramite attestazione liberatoria ENPALS, certificato di stato di famiglia o atto costitutivo di impresa familiare.
---------
(10) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 501.
Art. 9.
Presentazione della domanda e determinazione del contributo
1. La domanda di ammissione al contributo, redatta in duplice copia di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è previsto lo svolgimento dell'attività.
2. La domanda deve essere corredata da un dettagliato progetto di massima dell'attività che si intende svolgere, con l'indicazione del numero delle rappresentazioni, delle località che si prevede di visitare e del programma che verrà presentato al pubblico, nonché da un bilancio preventivo relativo all'attività medesima.
3. Per la determinazione del contributo si tiene conto:
a) dell'importo dei contributi ENPALS, INPS ed INAIL che si prevede di versare per il personale impiegato nell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;
b) del numero delle rappresentazioni;
c) della qualità del progetto di massima.
Art. 10.
Documentazione per la liquidazione
La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva:
a) dettagliata relazione sull'attività corredata dal programma svolto, dall'elenco degli artisti scritturati, dal numero degli animali impiegati;
b) attestazione della SIAE dalla quale risulti il numero delle rappresentazioni effettuate e le località visitate;
c) attestazione liberatoria dell'ENPALS relativa ai contributi versati per il personale dipendente, dalla quale risulti il numero degli addetti impiegati durante l'anno di attività, anche per quanto riguarda l'eventuale presenza degli orchestrali;
d) versamenti contributivi all'INPS ed all'INAIL effettuati nell'anno di attività;
e) dichiarazione di aver adempiuto al disposto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (11) e n. 602, relativi all'accertamento e alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'esercente impresa e all'obbligo dell'applicazione, nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del suddetto decreto n. 600/1973 ed al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;
f) modalità di pagamento;
g) eventuale documentazione per la richiesta di certificazione antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (12).
---------
(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2517.
(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2805.
Art. 11.
Acconti
1. Alle imprese circensi che nei tre anni precedenti quello cui si riferisce il contributo siano state per ciascun anno beneficiarie di sovvenzioni per attività circense da parte dell'Amministrazione, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.
2. L'istanza dovrà essere corredata dall'attestazione della SIAE relativa al numero di rappresentazioni effettuate fino alla data di presentazione dell'istanza stessa nonchè da una relazione dettagliata sull'attività svolta.
Capo II
CONTRIBUTI PER DANNI CONSEGUENTI
AD EVENTI FORTUITI
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)
Art. 12.
Requisiti e condizioni
I contributi di cui all'art. 19, comma 1 della legge n 337/1968, possono essere concessi agli esercenti dei circhi equestri che comprovino:
a) di essere già in possesso della licenza di cui all'art. 69 TULPS da almeno due anni;
b) di aver effettuato, nel corso dell'anno precedente al verificarsi dell'evento fortuito, almeno centocinquanta rappresentazioni;
c) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, di aver contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra, almeno per il 25% il valore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.
Art. 13.
Istanza per il contributo per danni da evento fortuito
L'istanza, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve essere presentata all'Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data dell'evento e corredata da:
a) relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare del complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilità, le circostanze del sinistro e l'entità del danno subìto;
b) dichiarazione rilasciata dall'autorità di P.S. o da qualsiasi altra autorità competente (VV.FF., polizia municipale, carabinieri, autorità diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze del sinistro e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature del complesso circense;
c) esauriente documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;
d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;
e) preventivo di spesa per la ricostruzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
f) attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno precedente;
g) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nella ipotesi di cui all'art. 12, lettera c).
Art. 14.
Documentazione per la liquidazione
Entro centottanta giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo, l'interessato deve far pervenire all'Amministrazione, ai fini della liquidazione, la seguente documentazione:
a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445;
b) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti il corrispettivo pagato all'impresa che ha provveduto alla ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
c) dichiarazione dell'impresa che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilità, che:
non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo è tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;
per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa. Qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato è tenuto a dichiararlo, indicando l'importo del risarcimento che sia stato eventualmente concordato, offerto o liquidato. Resta fermo quanto previsto nell'art. 12, lettera c) in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;
e) qualora il danno sia stato provocato da incendio, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonchè dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato, concordato o offerto;
f) dichiarazione nella quale siano indicate le modalità di pagamento prescelte;
g) eventuale documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
Capo III
CONTRIBUTI
PER ACCERTATE DIFFICOLTA' DI GESTIONE
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)
Art. 15.
Requisiti e condizioni
1. I contributi per accertate difficoltà di gestione possono essere richiesti in presenza dei requisiti di cui all'art. 12, lettere a) e b) del presente decreto ed a condizione che le difficoltà di gestione siano obiettivamente gravi e non dipendano da cattiva amministrazione dell'esercente e che siano sufficientemente documentate le cause che hanno determinato la situazione deficitaria.
2. La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la situazione deficitaria.
3. L'istanza, in duplice copia di cui una in carta legale, deve contenere una dettagliata relazione sulle cause che hanno determinato le difficoltà di gestione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato nell'anno precedente almeno centocinquanta rappresentazioni;
b) documenti contabili (libri contabili, class="tabella"ò ecc.), in fotocopia autenticata o da esibire all'ufficio in originale, se si tratta di ditte che vi sono tenute per legge;
c) eventuali attestazioni di pubbliche autorità che abbiano conoscenza delle cause che hanno determinato le difficoltà di gestione;
d) ogni altra documentazione (bancaria, giudiziaria, amministrativa) idonea a suffragare l'assunto dell'esercente in ordine alla situazione deficitaria.
Art. 16.
Liquidazione del contributo
1. Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, la seguente documentazione:
a) certificato di residenza in data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) modalità di pagamento;
c) eventuale documentazione per la richiesta della certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
Capo IV
CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI,
MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI
(legge 29 luglio 1980, n. 390, art. 1, comma 3)
Art. 17.
Criteri
I criteri per l'assegnazione dei contributi per acquisto di nuovi impianti per l'attività circense, stabiliti ed aggiornati con il decreto previsto dall'art. 4 del presente decreto, devono indicare gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo.
Art. 18.
Requisiti e condizioni
1. I contributi per acquisto di nuovi impianti possono essere concessi agli esercenti circensi e di motoautoacrobatiche che:
a) siano già in possesso da almeno tre anni della licenza di cui all'art. 69 TULPS;
b) abbiano effettuato, nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, almeno centocinquanta rappresentazioni;
c) acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati, finalizzati al potenziamento o al ripristino delle strutture dello spettacolo circense. L'attività degli esercenti di motoautoacrobatiche viene assimilata a quella circense unicamente al fine della concessione dei contributi di cui al presente Capo.
2. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente Capo potranno essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che siano trascorsi tre anni a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo all'ultima assegnazione e dopo che siano state effettuate, nello stesso periodo, minimo seicento rappresentazioni, di cui almeno centocinquanta l'anno.
3. Per gli esercenti di motoautoacrobatiche l'ammissibilità al contributo di nuovi beni strumentali è subordinata alla condizione che siano trascorsi almeno sei anni dall'ultima assegnazione per lo stesso titolo e in ogni caso dopo che il richiedente medesimo abbia effettuato successivamente a tale ultima assegnazione almeno seicento rappresentazioni.
4. Quando trattasi di acquisto di autoveicoli, la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della copia autenticata della copia di circolazione dell'autoveicolo, attestante che lo stesso è classificato "ad uso speciale circhi - spettacolo viaggiante".
5. Per quanto riguarda l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non sono trascorsi dall'ultima assegnazione, gli anni a fianco di ciascuno indicati:
a) chapiteaux ed accessori: anni cinque;
b) autoveicoli o trattori di vario genere: anni sei;
c) gradinate e tribune: anni sette;
d) carovane uso abitazione e/o roulotte: anni dieci.
6. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude l'esercente dalla possibilità di presentare ulteriore istanza di contributo nell'anno successivo a quello in cui la rinuncia viene notificata all'Amministrazione.
Art. 19.
Istanza di contributo
1. L'istanza di contributo, in duplice copia di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende effettuare l'acquisto.
2. L'istanza deve contenere l'indicazione e la motivazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione in originale o in copia autenticata:
a) attestazione SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno precedente;
b) eventuale atto preliminare di compravendita dei nuovi impianti ovvero preventivo di spesa rilasciato dalla ditta venditrice.
Art. 20.
Documentazione per la liquidazione
La liquidazione del contributo avviene ad acquisto effettuato e a condizione che venga presentata, in originale o in copia autenticata, la seguente documentazione consuntiva entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'assegnazione:
a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni acquistati, ed eventuale documento di trasporto, rilasciato dalla ditta venditrice;
c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio ovvero certificazione di vigenza del tribunale concernente sia il soggetto richiedente sia la ditta fornitrice dei nuovi impianti acquistati;
d) dichiarazione tecnico-descrittiva dell'impianto, rilasciata dal legale rappresentante della ditta venditrice, con la menzione che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;
e) fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto acquisto, nell'anno per il quale è stato concesso il contributo, dei nuovi impianti ed il corrispettivo pagato;
f) esauriente documentazione fotografica di ciascun impianto acquistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;
g) modalità di pagamento;
h) eventuale documentazione necessaria per la richiesta della certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
Capo V
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI
[legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 13, lettera f)]
Art. 21.
Definizione dell'attività e limite dell'intervento finanziario
1. Per iniziative "promozionali" si intendono le manifestazioni e le iniziative, anche di carattere museale, ivi comprese le pubblicazioni monografiche o periodiche, realizzate in Italia da imprese circensi nonchè da Enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello spettacolo circense sul piano artistico e tecnico.
2. Fatta eccezione per l'attività pubblicitaria svolta dalle singole imprese circensi, si considerano iniziative promozionali quelle tendenti a fornire al pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa o altre forme di comunicazione, ogni possibile elemento idoneo a formare nel pubblico stesso una immagine dell'istituzione circense tale da indurlo a frequentare i relativi spettacoli. Le manifestazioni, le iniziative e le rassegne consistenti nella presentazione di numeri abitualmente inclusi negli spettacoli circensi possono essere considerate iniziative promozionali a condizione che non si svolgano nell'ambito di un complesso circense. Peraltro qualora l'attività promozionale si svolga in forma di presentazione di spettacoli, essa deve caratterizzarsi per il valore artistico e/o spettacolare e non configurarsi, per le modalità di svolgimento e durata, come ordinaria attività circense.
3. Il contributo ha carattere integrativo e non può superare l'ammontare dell'apporto finanziario a carico del soggetto richiedente previsto in bilancio per la realizzazione del progetto.
Art. 22.
Festival circensi
1. I contributi per i festival circensi, per i quali si terrà conto anche dell'attività eventualmente svolta negli anni precedenti, possono essere concessi a condizione che:
a) si tratti di manifestazioni a carattere competitivo, con selezioni, serata finale e consegna dei premi;
b) le manifestazioni stesse abbiano rilevanza nazionale od internazionale e contribuiscano alla diffusione, al rinnovamento e allo sviluppo della cultura circense, anche in relazione alla promozione del turismo culturale e siano realizzate in un arco di tempo limitato e preferibilmente in un periodo nel quale non si registra il maggiore afflusso di pubblico per l'ordinaria attività circense;
c) vi siano esibizioni di artisti provenienti da scuole circensi italiane e/o straniere più rappresentative;
d) la giuria sia composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale e/o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo.
Art. 23.
Attività editoriali
I contributi per le attività editoriali, pubblicazioni monografiche, nonchè documenti ed eventuali reperti sonori ed audiovisivi concernenti il patrimonio circense possono essere concessi a favore di soggetti che abbiano svolto attività da almeno cinque anni e che abbiano una distribuzione di vendita e/o diffusione di un congruo numero di copie.
Art. 24.
Campagne promozionali a favore del circo
intraprese mediante spot radiotelevisivi
Le campagne promozionali a favore del circo intraprese mediante spot radiotelevisivi possono ottenere il contributo a condizione che siano destinate a dare una buona immagine di qualità del circo e contribuiscano al rilancio del settore. Tale attività deve però riguardare l'attività del settore nel suo insieme e non la singola impresa.
Art. 25.
Istanza di contributo
1. L'istanza, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare l'iniziativa.
2. L'istanza deve contenere l'indicazione e la motivazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) curriculum dell'attività svolta nel settore circense;
b) dettagliata relazione sull'attività che si intende svolgere;
c) preventivo di spesa con l'indicazione delle entrate e delle uscite, dal quale risulti il deficit di bilancio e l'ammontare del contributo richiesto;
d) originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè atto di nomina del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di contributo.
Art. 26.
Documenti per la liquidazione
1. La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva:
a) relazione sull'attività svolta;
b) fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali;
c) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute. Tra le entrate dovranno essere indicati anche eventuali introiti derivanti da cosiddetti "passaggi televisivi" o di sponsorizzazioni pubblicitarie da parte di imprese commerciali;
d) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilità che:
il rendiconto finale è veritiero ed onnicomprensivo delle entrate e delle uscite e che fa parte integrante del bilancio generale;
tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese trovano corrispondenza nei libri contabili tenuti presso il domicilio fiscale;
il contributo assegnato non determina utili di bilancio;
siano stati adempiuti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi;
non sono stati ottenuti altri contributi per la medesima iniziativa da parte di organismi pubblici o privati. In caso affermativo indicare l'ente e l'ammontare del contributo;
e) modalità di pagamento;
f) per le pubblicazioni ed i reperti sonori ed audiovisivi, deve essere allegato un esemplare delle stesse.
2. Compatibilmente con la natura dell'iniziativa, le spese sostenute devono essere strettamente attinenti all'attività promozionale svolta nel periodo compreso tra i quarantacinque giorni precedenti alla data di inizio dell'attività e la data della sua conclusione.
3. Qualora dalla documentazione consuntiva risultasse che le spese sostenute siano inferiori a quelle indicate in preventivo, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.
Art. 27.
Acconti
Ai beneficiari di sovvenzioni per attività promozionali possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purchè:
a) siano stati destinatari di contributi per le stesse finalità almeno nei cinque anni precedenti;
b) sia stata presentata dichiarazione con la quale il richiedente attesti dettagliatamente l'attività svolta alla data della richiesta di acconto.
Capo VI
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI
ED EDUCATIVE
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 3)
Art. 28.
Definizione
Per iniziative assistenziali ed educative si intendono le attività di associazioni, enti o istituzioni che concorrano al consolidamento e allo sviluppo dell'arte e della tradizione circense mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento ed inserimento nel settore anche di nuovi operatori.
Art. 29.
Istanza di contributo e documenti per la liquidazione
Per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai precedente Capo V, articoli 25 e 26.
Art. 30.
Acconti
Ai beneficiari di sovvenzioni per iniziative assistenziali ed educative possono essere concessi, a domanda, acconti fino ai 60% del contributo assegnato purchè sussistano i presupposti indicati nel precedente art. 27.
Capo VII
CONTRIBUTI
PER LA RISTRUTTURAZIONE DI AREE ATTREZZATE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CIRCENSE
(legge 9 febbraio 1982, n. 37, art. 1, comma 4)
Art. 31.
Requisiti e condizioni
L'istanza può essere presentata da persone fisiche, Enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni che siano proprietarie di un'area nel territorio dello Stato e che intendano destinare tale area all'esercizio dell'attività circense, purchè l'area rientri nel territorio di un comune in regola con le disposizioni dell'art. 9, della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Art. 32.
Istanza di contributo
L'istanza di contributo, in duplice copia di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare la strutturazione dell'area, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione, in originale o in copia autenticata:
a) titolo di proprietà o di disponibilità almeno decennale dell'area da strutturare;
b) progetto dettagliato dei lavori che si intendono eseguire, redatto da professionista iscritto all'albo, recante l'approvazione dell'amministrazione comunale competente;
c) preventivo di spesa;
d) impegno a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni alla destinazione di esercizio dell'attività circense;
e) atto costitutivo e statuto sociale della persona giuridica che assume l'iniziativa, nonchè atto di nomina del legale rappresentante.
Art. 33.
Documenti per la liquidazione
Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire all'Amministrazione:
a) l'originale o la copia autenticata del certificato comunale attestante l'agibilità dell'area;
b) dichiarazione relativa alle modalità di pagamento;
c) eventuale documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
Capo VIII
CONTRIBUTI
PER INIZIATIVE DI SPETTACOLO ALL'ESTERO
(legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 1)
Art. 34.
Requisiti e condizioni
1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, l'esercente dovrà effettuare almeno novanta rappresentazioni in Italia nello stesso anno per il quale viene richiesto il contributo e non oltre otto mesi di attività all'estero. Inoltre deve aver svolto in Italia, in precedenza, almeno un biennio di attività sovvenzionata dall'Amministrazione.
2. Il contributo sarà determinato, nei limiti dello stanziamento di bilancio del settore, in relazione all'area geografica estera prescelta, alla struttura organizzativa e tecnica del circo ed alla qualità dello spettacolo rappresentato.
3. L'entità del contributo viene calcolata in prevalenza sull'ammontare delle spese di viaggio e trasporto esposte in bilancio, con le seguenti modalità:
a) qualora i viaggi e trasporti sono effettuati continuativamente per via aerea, marittima e ferroviaria, i relativi oneri sono valutati per intero, sulla base della documentazione fornita;
b) qualora i viaggi e trasporti sono effettuati su strada, gli oneri sono valutati forfettariamente in una misura annualmente determinata in relazione alla grandezza del complesso circense (grande, medio e piccolo) ed al numero degli addetti, nonchè in relazione alla distanza del Paese in cui viene svolta la tournée.
L'importo del contributo viene determinato anche dalla quota relativa agli oneri sociali derivanti dai versamenti ENPALS, INPS e INAIL riferiti al periodo di svolgimento della tournée, desumibili dalle rispettive certificazioni.
4. Non potranno essere sottoposte all'esame della Commissione le iniziative presentate da esercenti che, avendo ottenuto l'assegnazione di contributi nell'ultimo triennio, non abbiano regolarizzato la relativa situazione consuntiva.
5. Le istanze di contributo non accolte dalla competente Commissione potranno essere sottoposte ad un riesame solo in presenza di documentati nuovi elementi di valutazione, che dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.
6. Le eventuali modifiche di programma per sopravvenuti imprevisti dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.
7. Durante lo svolgimento della tournée il complesso circense dovrà avere una denominazione che richiami la tradizione circense italiana ovvero utilizzi il cognome del titolare o di un componente del nucleo familiare del titolare stesso, o di un artista scritturato per la tournée che esegua uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso si dovrà allegare copia del contratto di scrittura.
Art. 35.
Istanza di contributo
1. L'istanza per l'ammissione a contributo, in duplice copia di cui una in carta legale, deve essere presentata all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'effettuazione della tournée. Deve recare l'indicazione del Paese o dei Paesi di destinazione, la durata della tournée ed il numero del personale impiegato, e va corredata dalla seguente documentazione:
a) denominazione del complesso circense;
b) progetto di massima sullo svolgimento della tournée programmata, con l'indicazione delle strutture utilizzate e del numero degli addetti;
c) bilancio preventivo;
d) programma artistico;
e) dichiarazione concernente i mezzi utilizzati per i viaggi e i trasporti;
f) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
g) documento concernente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense (licenza di cui all'art. 69 del TULPS).
Inoltre, se trattasi di società:
a) documento da cui risulti la nomina del legale rappresentante;
b) originale o copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e statuto sociale (in caso di prima istanza).
Art. 36.
Documenti per la liquidazione
1. La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della società o dal titolare del circo:
a) bilancio consuntivo con l'indicazione delle entrate e delle spese;
b) dettagliata relazione sull'attività svolta;
c) originale o copia autenticata delle fatture rilasciate dall'agenzia di viaggi e trasporti e copia dei relativi biglietti;
d) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità del rendiconto finale, sui documenti giustificativi delle entrate e delle spese e sull'adempimento degli obblighi fiscali;
e) modalità di pagamento;
f) certificato SIAE attestante le giornate lavorative effettuate in Italia nell'anno di svolgimento della tournée;
g) attestazione ENPALS ed eventuale documentazione attestante il versamento dei contributi INPS ed INAIL, nel caso in cui i relativi oneri previdenziali figurino in bilancio;
h) dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare dalla quale risultino la data e le località ove si sono svolti gli spettacoli.
2. Tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere in lingua italiana ovvero tradotti in lingua italiana e quantificati in euro (€).
Art. 37.
Acconti
Ai beneficiari di contributi per attività circense all'estero, possono essere concessi a domanda, acconti fino al 60% della cifra assegnata purchè siano stati destinatari di almeno tre contributi allo stesso titolo nel quinquennio precedente.
Capo IX
SANZIONI
Art. 38.
Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato, il contributo assegnato può essere revocato:
1) qualora la documentazione consuntiva non sia trasmessa entro sei mesi dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo all'interessato;
2) per passaggio in giudicato di una sentenza che accerti l'utilizzo di denominazioni ingannevoli anche nelle iniziative promozionali e negli avvisi pubblicitari o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali stessi o lesivi per la loro incolumità o in caso di loro maltrattamento. Relativamente a quest'ultimo caso viene istituito presso l'Amministrazione un elenco dei circhi, dei titolari e dei direttori dei complessi circensi che effettuano spettacoli con esibizione di animali.
I soggetti di cui sopra devono chiedere l'inserimento nell'elenco al momento della presentazione da parte della loro impresa circense della domanda di contributo per la svolgimento dell'attività in Italia.
Accanto al nominativo di ogni iscritto nell'elenco sarà annotata, ogni condanna definitiva per il reato di maltrattamento di animali nonchè ogni altra infrazione in materia del pari definitivamente accertata, a norme sia statali sia di altri Enti pubblici.
Delle condanne ed infrazioni annotate si terrà conto in sede di assegnazioni di ulteriori contributi;
3) nel caso in cui l'Amministrazione accerti un uso difforme della denominazione rispetto a quanto previsto all'art. 5, punto 2, e all'art. 34, punto 7 del presente decreto.
TITOLO III
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 39.
Abrogazioni
La circolare ministeriale n. 4804/TB30 del 27 settembre 1989 (13) e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 4, commi 4 e 8, l'art. 6, commi 5 e 6, l'art. 9, comma 5 della circolare 11 agosto 1989, n. 4 (14), nonchè la circolare n. 125 del 14 novembre 2002 sono soppressi.
---------
(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pag. 3412.
(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pag. 2990.
TITOLO IV
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
Art. 40.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2003
Registrato alla Corte dei conti il 27-5-2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Beni e attività culturali, foglio n. 289