MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 8 ottobre 2001.
(Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2001)
Criteri e modalità di assegnazione del contributo agli enti di promozione sportiva di cui all'art. 145, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
...omissis...
Decreta:
1. Sono ammessi al contributo di cui all'art. 145, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (16), gli enti di promozione già riconosciuti, ai fini sportivi, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (17), sul riordinamento del CONI.
2. Per l'ammissione al contributo di cui al precedente comma 1, gli enti devono produrre, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, apposita domanda, corredata del programma di attività svolto e/o da svolgere nell'anno 2001 e del relativo rendiconto finanziario alla predetta data, vistato dal collegio sindacale.
La domanda deve essere presentata o trasmessa a mezzo raccomandata al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Segretariato generale - Servizio X - Rapporti con gli organismi sportivi - via della Ferratella in Laterano, 51 - Roma.
3. Il contributo è ripartito tra gli enti secondo i criteri appresso indicati:
a) nella misura del 30%, in rapporto alla consistenza delle iniziative sul territorio connesse alla struttura organizzativa ed operativa dell'ente;
b) nella misura del 30%, in base al contenuto dei programmi di promozione sportiva volti al perseguimento dei compiti istituzionali;
c) nella misura del 30%, in rapporto all'impegno finanziario connesso all'attuazione dei progetti finalizzati allo sport sociale;
d) nella restante misura del 10% - dal quale detrarre il contributo al CUSI (che, pur nell'ambito delle attività degli enti di promozione sportiva, gode di una sua specifica normativa) - per interventi integrativi e/o correttivi del Ministero, in misura comunque non superiore al 10% dei contributi determinati in base ai parametri esposti nelle precedenti lettere a), b) e c).
Il presente decreto verrà trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 ottobre 2001
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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, Suppl. n. 6, pag. 401.