MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 marzo 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2004)

 

Criteri relativi all'assegnazione di risorse, di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL DIRETTORE GENERALE

DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Le risorse di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (50), sono assegnate, previa stipula di una Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune stipulante a decorrere dall'1 gennaio 1999 o da una data precedente.

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(50) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.

Art. 2.

1. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, i comuni devono presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e I.O., Div. I, apposita domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2. La domanda deve indicare:

- il numero degli abitanti del comune richiedente;

- il numero dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dall'1 gennaio 1999 o da una data precedente;

- dichiarazione del comune che gli oneri per il pagamento degli assegni socialmente utili non sono a carico, in tutto o in parte, di enti diversi dal comune medesimo.

Art. 3.

1. Ai fini della ripartizione delle risorse il Ministero del Lavoro predispone un'apposita graduatoria sulla base del rapporto tra il numero dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dall'1 gennaio 1999 o da una data precedente ed il numero degli abitanti del comune medesimo.

2. Ai comuni collocati nella graduatoria è assegnato un contributo il cui importo è pari alla copertura, per un periodo di tre mesi, ovvero di sei mesi se il comune rientra nelle aree di cui all'Obiettivo 1 CE, del 50% dell'assegno spettante ad ogni lavoratore in carico al comune medesimo, fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Successivamente all'approvazione della graduatoria il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipula le convenzioni con i comuni ai fini del trasferimento delle risorse, con le modalità definite nelle convenzioni medesime.

Art. 4.

Qualora l'assegnazione di cui all'art. 3 del presente decreto non esaurisca le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede all'assegnazione delle somme residue proporzionalmente alle risorse già assegnate ai comuni interessati.

Roma, 31 marzo 2004

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