NORMATIVA COMUNITARIA
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 12 dicembre 2005, n. 2005/92/CE.
(Gazzetta Ufficiale n. 17, 2ª Serie Speciale, del 27 febbraio 2006)
Modifica della Direttiva n. 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima dell'IVA.
IL CONSIGLIO DELL'UONIONE EUROPEA
...omissis...
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1.
All'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della Direttiva n. 77/388/CEE, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente: "L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. A partire dall'1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2010 l'aliquota normale non può essere inferiore al 15%.
A norma dell'articolo 93 del trattato, il Consiglio fissa il livello dell'aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2010."
Articolo 2.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto all'1 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005