NORMATIVA COMUNITARIA
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 14 febbraio 2006, n. 2006/18/CE.
(Gazzetta Ufficiale n. 33, 2ª Serie Speciale, del 27 aprile 2006)
Modifica alla Direttiva n. 77/388/CEE in relazione alle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
...omissis...
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1.
La Direttiva n. 77/388/CEE è modificata come segue.
1) L'articolo 12 è modificato come segue:
a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di elettricità e di teleriscaldamento, purché non sussistano rischi di distorsioni di concorrenza. Lo Stato membro che intende applicare siffatta aliquota ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione si pronuncia sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza. Se la Commissione non si pronuncia nei 3 mesi successivi al ricevimento dell'informazione, si considera che non esiste alcun rischio di distorsione della concorrenza.";
b) al paragrafo 4 è inserito il seguente comma:
"Al più tardi il 30 giugno 2007 e sulla base di uno studio realizzato da un gruppo di riflessione indipendente in materia economica, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, compresi i servizi di ristorazione, in particolare in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.".
2) All'articolo 28, il paragrafo 6 è modificato come segue:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare, fino al 31/12/2010 al più tardi, le aliquote ridotte previste dall'art. 12, par. 3, lett. a), c. 3, ai servizi elencati al massimo in 2 delle categorie di cui all'allegato K. In casi eccezionali, uno Stato membro può essere autorizzato ad applicare l'aliquota ridotta ai servizi previsti in 3 delle suddette categorie.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"Lo Stato membro che in conformità di questa disposizione desideri applicare, per la prima volta dopo il 31/12/2005, un'aliquota ridotta a uno o più dei servizi di cui al c. 1, ne informa la Commissione fino al 31 marzo 2006. Le comunica, prima di tale data, tutti gli elementi utili di valutazione delle nuove misure che desidera introdurre, in particolare i dati seguenti: a) ambito d'applicazione della misura e descrizione precisa dei servizi di cui trattasi; b) elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3; c) elementi indicanti i relativi costi di bilancio.".
Articolo 2.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella GUCE. Essa è applicabile a decorrere dall'1/1/2006.
Articolo 3.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.