NORMATIVA COMUNITARIA

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 28 novembre 2002, n. 2002/90/CE.

(Gazzetta Ufficiale n. 13, 2ª Serie speciale, del 17 febbraio 2002)

 

Favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

...omissis...

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1.

Comportamenti illeciti

1. Ciascuno Stato membro adotta sanzioni appropriate:

a) nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all'ingresso o al transito degli stranieri;

b) nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti, a scopo di lucro, una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa al soggiorno degli stranieri.

2. Ciascuno Stato membro può decidere di non adottare sanzioni riguardo ai comportamenti di cui al paragrafo 1, lettera a), applicando la legislazione e la prassi nazionali nei casi in cui essi abbiano lo scopo di prestare assistenza umanitaria alla persona interessata.

Articolo 2.

Istigazione, concorso e tentativo

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le sanzioni di cui all'articolo 1 siano parimenti applicabili a chiunque:

a) sia l'istigatore di, o

b) si renda complice di, o

c) tenti di perpetrare

uno degli illeciti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lett. a) o b).

Articolo 3.

Sanzioni

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 siano soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 4.

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 5.

Abrogazione

L'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990 è abrogato a decorrere dal 5 dicembre 2004. Qualora uno Stato membro attui la presente direttiva conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, prima di quella data, la summenzionata disposizione cessa di applicarsi a tale Stato membro a partire dalla data di attuazione.

Articolo 6.

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7.

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2002.

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