NORMATIVA COMUNITARIA

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 29 aprile 2004, n. 2004/76/CE.

(Gazzetta Ufficiale n. 68, 2ª Serie Speciale, del 30 agosto 2004)

 

Modifica alla Direttiva n. 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

...omissis...

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1.

L'articolo 6 della Direttiva n. 2003/49/CE (55) è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

"Norme transitorie per la Repubblica ceca, la Grecia, la Spagna, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo e la Slovacchia".

2) I paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La Grecia, la Lettonia, la Polonia ed il Portogallo sono autorizzati a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della Direttiva n. 2003/48/CE del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi. Per un periodo transitorio di 8 anni a decorrere dalla data dianzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10% nei primi 4 anni ed il 5% negli ultimi 4 anni.

La Lituania è autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della Direttiva n. 2003/48/CE del 3 giugno 2003. Per un periodo transitorio di 6 anni a decorrere dalla data dinanzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10%. Durante i primi 4 anni del periodo transitorio di 6 anni, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro non deve superare il 10%; nei due anni seguenti l'aliquota dell'imposta su siffatti pagamenti non deve superare il 5%.

La Spagna e la Repubblica ceca sono autorizzate, per quanto riguarda esclusivamente il pagamento di canoni, a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3 della Direttiva n. 2003/48/CE. Per un periodo transitorio di 6 anni a decorrere dalla data dinanzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10%. La Slovacchia è autorizzata, per quanto riguarda esclusivamente il pagamento di canoni, a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 durante un periodo transitorio di 2 anni che decorre dall'1 maggio 2004.

Tali norme transitorie sono tuttavia subordinate all'applicazione continuativa di aliquote d'imposta inferiori a quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 previste da accordi bilaterali tra la Repubblica ceca, la Grecia, la Spagna, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo o la Slovacchia e altri Stati membri. Prima della fine di ciascuno dei periodi transitori di cui al presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità un'eventuale proroga dei summenzionati periodi transitori.

2. Se una società di uno Stato membro o una stabile organizzazione situata in detto Stato membro di una società di uno Stato membro:

- riceve interessi o canoni da una società consociata situata in Grecia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia o in Portogallo;

- riceve canoni da una società consociata situata nella Repubblica ceca, in Spagna, o in Slovacchia;

- riceve interessi o canoni da una stabile organizzazione situata in Grecia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia o in Portogallo di una società consociata di uno Stato membro;

- riceve canoni da una stabile organizzazione situata nella Repubblica ceca, in Spagna, o in Slovacchia di una società consociata di uno Stato membro,

il primo Stato membro autorizza la detrazione, dall'imposta sul reddito della società o della stabile organizzazione che ha ricevuto tale reddito, di un importo pari all'imposta pagata, a norma del paragrafo 1, su tale reddito nella Repubblica ceca, in Grecia, in Spagna, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Portogallo o in Slovacchia.

3. La detrazione di cui al paragrafo 2 non può superare il più basso tra i 2 valori seguenti:

a) l'imposta dovuta nella Repubblica ceca, in Grecia, in Spagna, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Portogallo o in Slovacchia su tale reddito sulla base del paragrafo 1;

o

b) la quota dell'imposta sul reddito della società o della stabile organizzazione cui sono stati corrisposti gli interessi o i canoni, calcolata prima della detrazione, che grava su detti pagamenti ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene la società o in cui è situata la stabile organizzazione.

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(55) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3220.

Articolo 2.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dalla data di entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3.

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacca, e alla data di detta entrata in vigore.

Articolo 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 29 aprile 2004

 

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