NORMATIVA COMUNITARIA
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 29 aprile 2004, n. 2004/81/CE.
(Gazzetta Ufficiale n. 79, 2ª Serie Speciale, del 7 ottobre 2004)
Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
...omissis...
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
Oggetto
Oggetto della presente direttiva è definire le condizioni per rilasciare titoli di soggiorno di limitata durata, collegata alla lunghezza delle relative procedure nazionali, ai cittadini di Paesi terzi, i quali cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani o contro il favoreggiamento dell'immigrazione illegale.
Articolo 2.
Definizioni
Ai sensi della presente direttiva:
a) per "cittadino di Paese terzo" s'intende ogni persona non avente la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;
b) "favoreggiamento dell'immigrazione illegale" abbraccia casi quali quelli di cui agli articoli 1 e 2 della Direttiva n. 2002/90/CE del Consiglio;
c) "tratta di esseri umani" abbraccia casi quali quelli di cui agli articoli 1, 2 e 3 della Decisione quadro n. 2002/629/GAI;
d) per "misura di esecuzione di una decisione di allontanamento" s'intende ogni provvedimento adottato da uno Stato membro per attuare la decisione presa dalle autorità competenti nella quale è ordinato l'allontanamento di un cittadino di Paese terzo;
e) per "titolo di soggiorno" s'intende ogni autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, che consente al cittadino di un Paese terzo, che soddisfi le condizioni fissate dalla presente direttiva, di risiedere legalmente sul suo territorio;
f) per "minori non accompagnati" s'intendono i cittadini di Paesi terzi di età inferiore ai 18 anni, che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché una tale persona non ne assuma effettivamente la custodia, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio dello Stato membro.
Articolo 3.
Campo di applicazione
1. Gli Stati membri applicano la presente direttiva ai cittadini di Paesi terzi che sono o sono stati vittime di reati collegati alla tratta degli esseri umani, anche se sono entrati illegalmente nel territorio degli Stati membri.
2. Gli Stati membri possono applicare la presente direttiva ai cittadini di Paesi terzi che sono stati coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale.
3. La presente direttiva si applica ai cittadini in questione di Paesi terzi che hanno raggiunto la maggiore età fissata nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato.
Gli Stati membri possono in via di deroga decidere di applicare la presente direttiva ai minorenni in base alle condizioni definite nel rispettivo ordinamento giuridico.
Articolo 4.
Disposizioni più favorevoli
La presente direttiva non preclude agli Stati membri la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per le persone cui si applica la presente direttiva.
Capo II
PROCEDURA DI RILASCIO
DEL TITOLO DI SOGGIORNO
Articolo 5.
Informazione del cittadino di un Paese terzo interessato
Quando le autorità competenti degli Stati membri ritengono che un cittadino di un Paese terzo possa rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, esse informano questa persona delle possibilità offerte a norma della presente direttiva.
Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che tale informazione possa anche essere fornita da un'organizzazione non governativa o da un'associazione specificamente designata dallo Stato membro interessato.
Articolo 6.
Periodo di riflessione
1. Gli Stati membri garantiscono che al cittadino di un Paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti. La durata e la decorrenza del periodo di cui al comma precedente vengono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.
2. Durante il periodo di riflessione, e nell'attesa della decisione delle autorità competenti è accordato al cittadino di un Paese terzo l'accesso al trattamento previsto all'articolo 7 e non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo.
3. Il periodo di riflessione non conferisce un diritto di soggiorno in base alla presente direttiva.
4. Lo Stato membro interessato può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione se le autorità competenti hanno accertato che l'interessato ha attivamente, volontariamente e di propria iniziativa ristabilito un legame con gli autori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c), oppure per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale.
Articolo 7.
Trattamento concesso
prima del rilascio del titolo di soggiorno
1. Gli Stati membri assicurano che al cittadino in questione, di un Paese terzo, privo delle risorse sufficienti siano garantiti un livello di vita in grado di permettergli la sussistenza e l'accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, compresa, se del caso e se prevista dalla legislazione nazionale, un'assistenza psicologica.
2. Gli Stati membri, nell'applicare la presente direttiva, tengono nel debito conto le esigenze di sicurezza e di protezione del cittadino di un Paese terzo interessato, conformemente alla legislazione nazionale.
3. Gli Stati membri assicurano, se del caso, un'assistenza linguistica al cittadino in questione, di un Paese terzo.
4. Gli Stati membri possono fornire al cittadino in questione, di un Paese terzo, un'assistenza legale gratuita se previsto e alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico nazionale.
Articolo 8.
Rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno
1. Una volta trascorso il periodo di riflessione, o ancora prima se le autorità competenti ritengono che il cittadino in questione, di un Paese terzo, abbia già soddisfatto i criteri fissati alla lettera b), gli Stati membri valutano:
a) l'opportunità presentata dalla proroga del suo soggiorno sul territorio nazionale ai fini delle indagini o del procedimento giudiziario; e
b) l'esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dall'interessato; e
c) la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati all'articolo 2, lettere b) e c).
2. Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno e fatti salvi i motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale, si richiede l'adempimento delle condizioni enumerate al paragrafo 1.
3. Fatte salve le disposizioni relative al ritiro di cui all'articolo 14, il titolo di soggiorno è valido almeno 6 mesi. Esso viene rinnovato se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Capo III
TRATTAMENTO DEI BENEFICIARI
DEL TITOLO DI SOGGIORNO
Articolo 9.
Trattamento concesso dopo il rilascio del titolo di soggiorno
1. Gli Stati membri assicurano che al beneficiario del titolo di soggiorno che non disponga di risorse sufficienti sia perlomeno concesso lo stesso trattamento previsto all'articolo 7.
2. Gli Stati membri forniscono le necessarie cure mediche o altra assistenza al cittadino in questione di un Paese terzo che non disponga di risorse sufficienti e con particolari esigenze, come le donne incinte, i disabili, le vittime di violenza sessuale o di altre forme di violenza e, nell'ipotesi che essi si avvalgano della facoltà conferita dall'articolo 3, paragrafo 3, i minorenni.
Articolo 10.
Minorenni
Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà conferita dall'articolo 3, paragrafo 3, si applicano le seguenti disposizioni:
a) nell'applicare la presente direttiva, gli Stati membri prendono in debita considerazione l'interesse superiore del minorenne. Essi provvedono ad adeguare il procedimento in considerazione dell'età e del grado di maturità del minorenne. In particolare, gli Stati membri possono prolungare la durata del periodo di riflessione, se ritengono che tale misura sia nell'interesse del minorenne;
b) gli Stati membri accordano al minorenne l'accesso al sistema scolastico alle medesime condizioni dei propri cittadini. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema scolastico pubblico;
c) se il cittadino di un Paese terzo è un minorenne non accompagnato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilirne l'identità e la nazionalità e accertare che effettivamente non sia accompagnato. Essi fanno tutto il possibile per rintracciarne al più presto la famiglia e adottano con la massima sollecitudine le misure necessarie per assicurarne la rappresentanza legale, se necessario anche nell'ambito del procedimento penale, in base al loro ordinamento giuridico.
Articolo 11.
Lavoro, formazione professionale e istruzione
1. Gli Stati membri definiscono le norme secondo le quali il beneficiario del titolo di soggiorno è autorizzato ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione. Tale accesso è limitato alla durata del titolo di soggiorno.
2. Le condizioni e le procedure di autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione sono determinate, conformemente alla legislazione nazionale, dalle autorità competenti.
Articolo 12.
Programmi o regimi per i cittadini di Paesi terzi interessati
1. Ai cittadini in questione di Paesi terzi è concesso l'accesso a programmi o regimi esistenti, previsti dagli Stati membri o da organizzazioni o associazioni non governative che hanno accordi specifici con gli Stati membri, aventi come prospettiva la ripresa di una vita sociale normale, compresi, eventualmente, corsi intesi a migliorare la loro capacità professionale, oppure la preparazione al ritorno assistito nel Paese di origine. Gli Stati membri possono prevedere programmi specifici per i cittadini in questione di Paesi terzi.
2. Se uno Stato membro decide di istituire e attuare i programmi o i regimi di cui al paragrafo 1, può vincolare il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno alla partecipazione a tali programmi o regimi.
Capo IV
NON RINNOVO E RITIRO
Articolo 13.
Non rinnovo
1. Il titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva non è rinnovato se non risultano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o se una decisione adottata dalle autorità competenti ha posto fine al relativo procedimento.
2. Allo scadere del titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva, si applica il diritto ordinario riguardante gli stranieri.
Articolo 14
Ritiro
Il titolo di soggiorno è soggetto a ritiro in qualsiasi momento se non sono più soddisfatte le condizioni del rilascio. In particolare, il titolo di soggiorno può essere ritirato nei seguenti casi:
a) se il beneficiario ha ristabilito attivamente, volontariamente e di propria iniziativa, un legame con i presunti autori dei fatti configurati come reati; oppure
b) se l'autorità competente ritiene la cooperazione della vittima fraudolenta o la sua denuncia fraudolenta o infondata; oppure
c) per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale; oppure
d) se la vittima cessa di cooperare; oppure e) se le autorità competenti decidono di archiviare il caso.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15.
Clausola di salvaguardia
La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni nazionali relative alla protezione delle vittime e dei testimoni.
Articolo 16.
Relazione
1. Entro il 6 agosto 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, eventualmente, le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni opportuna informazione per la stesura di tale relazione.
2. Dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno ogni 3 anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.
Articolo 17.
Recepimento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 6 agosto 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 18.
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 19.
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004