NORMATIVA COMUNITARIA

 

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 3 giugno 2003, n. 2003/49/CE.

(Gazzetta Ufficiale n. 62, 2ª Serie Speciale, del 18 agosto 2003)

 

Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

...omissis...

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1.

Ambito d'applicazione e procedura

1. I pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro.

2. Un pagamento effettuato da una società di uno Stato membro o da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro è considerato proveniente da detto Stato membro, in seguito denominato "Stato d'origine".

3. Una stabile organizzazione è considerata pagatore di interessi o canoni soltanto nella misura in cui i pagamenti in questione rappresentano per la stabile organizzazione spese fiscalmente deducibili nello Stato membro in cui essa è situata.

4. Una società di uno Stato membro è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona.

5. Una stabile organizzazione è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni:

a) nella misura in cui il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione e

b) nella misura in cui i pagamenti di interessi o di canoni rappresentano redditi per i quali essa è assoggettata nello Stato membro in cui è situata ad una delle imposte enumerate nell'articolo 3, lettera a), punto iii) o, in Belgio, all'"impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders", in Spagna all'"Impuesto sobre la Renta de no Residentes" ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

6. Se una stabile organizzazione di una società di uno Stato membro è considerata pagatore o beneficiario effettivo di interessi o canoni, nessun'altra parte di tale società è considerata pagatore o beneficiario effettivo di tali interessi o canoni ai fini del presente articolo.

7. Il presente articolo si applica soltanto se la società che è il pagatore, o la società la cui stabile organizzazione è considerata pagatore, di interessi o canoni è una società consociata della società che è il beneficiario effettivo, o la cui stabile organizzazione è considerata beneficiario effettivo di tali interessi o canoni.

8. Il presente articolo non si applica se gli interessi o canoni sono pagati da o ad una stabile organizzazione situata in uno Stato terzo di una società di uno Stato membro le cui attività vengono esercitate in tutto o in parte attraverso detta stabile organizzazione.

9. Il presente articolo lascia impregiudicata la facoltà di uno Stato membro di tenere conto, nell'applicazione della propria legislazione fiscale, degli interessi o dei canoni percepiti dalle proprie società, dalle stabili organizzazioni delle proprie società o dalle stabili organizzazioni situate in detto Stato.

10. Uno Stato membro ha la facoltà di non applicare la presente direttiva a una società di un altro Stato membro o ad una stabile organizzazione di una società di un altro Stato membro, qualora le condizioni di cui all'articolo 3, lettera b), non abbiamo persistito per un periodo ininterrotto di almeno due anni.

11. Lo Stato d'origine può esigere che il soddisfacimento dei requisiti previsti nel presente articolo e nell'articolo 3 sia comprovato da un certificato al momento del pagamento di interessi o di canoni. Se il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal presente articolo non è stato comprovato al momento del pagamento, lo Stato membro ha la facoltà di esigere una ritenuta alla fonte.

12. Lo Stato d'origine può subordinare l'esenzione a norma della presente direttiva all'emanazione di una decisione con cui l'esenzione è concessa attualmente sulla scorta di un certificato che attesta il soddisfacimento dei requisiti previsti nel presente articolo e nell'articolo 3. La decisione sull'esenzione è emanata entro tre mesi dalla presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno che lo Stato d'origine può ragionevolmente richiedere e resta valida per almeno un anno a partire dall'emanazione.

13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, il certificato da presentare resta valido, per ciascun contratto di pagamento, per un periodo non inferiore ad un anno ma non superiore a tre anni a decorrere dalla data del rilascio e contiene le seguenti informazioni:

a) prova della residenza fiscale della società beneficiaria e, ove necessario, dell'esistenza di una stabile organizzazione comprovata dall'autorità tributaria dello Stato membro nel quale la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o nel quale è situata la stabile organizzazione;

b) prova della qualità di beneficiario effettivo della società in questione a norma del paragrafo 4 ovvero esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 5 qualora una stabile organizzazione riceva il pagamento;

c) soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 3, lettera a), punto iii), da parte della società beneficiaria;

d) partecipazione minima ovvero criterio di una quota minima dei diritti di voto di cui all'articolo 3, lettera b);

e) data a partire dalla quale esiste la partecipazione di cui alla lettera d).

Gli Stati membri possono inoltre richiedere la giustificazione legale dei pagamenti in virtù del contratto (ad es., contratto di prestito o di licenza).

14. Se viene meno il soddisfacimento dei requisiti per l'esenzione, la società beneficiaria o la stabile organizzazione beneficiaria ne informa immediatamente la società o la stabile organizzazione che effettua il pagamento e, se lo Stato d'origine lo richiede, la competente autorità di detto Stato.

15. Se la società o la stabile organizzazione che effettua il pagamento ha operato una ritenuta alla fonte cui si applica l'esenzione a norma del presente articolo, un'istanza di rimborso può essere presentata relativamente a tale ritenuta alla fonte. Lo Stato membro può richiedere le informazioni di cui al paragrafo 13. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto. Detto termine è di almeno due anni a decorrere dalla data in cui sono pagati gli interessi o i canoni.

16. Lo Stato di origine rimborsa l'eccedenza di imposta ritenuta alla fonte entro un anno dalla debita ricezione dell'istanza e delle informazioni a sostegno che esso può ragionevolmente richiedere. Se la ritenuta alla fonte non è rimborsata entro detto termine, alla scadenza dell'anno in questione la società beneficiaria o la stabile organizzazione beneficiaria ha diritto agli interessi sull'imposta rimborsata, il cui tasso corrisponde al tasso d'interesse nazionale applicabile a casi analoghi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato d'origine.

Articolo 2.

Definizione di interessi e canoni

Ai fini della presente direttiva s'intendono per:

a) "interessi": i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare, i redditi derivanti da titoli e da obbligazioni di prestiti, compresi i premi collegati a detti titoli; le penali per tardivo pagamento non sono considerate interessi;

b) "canoni": i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, e il software, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; sono considerati canoni i compensi per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

Articolo 3.

Definizione di società, società consociata

e stabile organizzazione

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a) "società di uno Stato membro": qualsiasi società che:

i) ha una delle forme enumerate nell'allegato; e

ii) secondo la normativa fiscale dello Stato membro in questione, è considerata residente ai fini fiscali in detto Stato membro e non è considerata, ai sensi di una convenzione sulle doppie imposizioni sui redditi conclusa con uno Stato terzo, residente ai fini fiscali al di fuori della Comunità; e

iii) è assoggettata, senza esserne esentata, ad una delle imposte seguenti ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, in aggiunta o in sostituzione di dette imposte:

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,

- selskabsskat in Danimarca,

- Körperschaftsteuer in Germania,

- f o r o z e i s o d h m a t o z u o m i k w u p r o s w p w u in Grecia,

- impuesto sobre sociedades in Spagna,

- impôt sur les sociétés in Francia,

- corporation tax in Irlanda,

- imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia,

- impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo,

- vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,

- Körperschaftsteuer in Austria,

- imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in Portogallo,

- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,

- statlig inkomstskatt in Svezia,

- corporation tax nel Regno Unito;

b) "società consociata": una società consociata di una seconda società perlomeno allorché:

i) la prima detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale della seconda, oppure

ii) la seconda società detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale della prima, oppure

iii) una terza società detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale sia della prima sia della seconda.

Le partecipazioni devono comprendere soltanto le società residenti nel territorio della Comunità.

Tuttavia, gli Stati membri possono sostituire il criterio della partecipazione di una quota minima nel capitale con quello di una quota minima dei diritti di voto;

c) "stabile organizzazione": una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività.

Articolo 4.

Esclusione di pagamenti a titolo di interessi o canoni

1. Lo Stato d'origine non è tenuto a concedere i benefici della presente direttiva nei casi seguenti:

a) pagamenti considerati utili distribuiti o capitale rimborsato ai sensi della legislazione dello Stato d'origine;

b) pagamenti relativi a crediti recanti una clausola di partecipazione agli utili del debitore;

c) pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;

d) pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di 50 anni dalla data di emissione.

2. Qualora, a motivo di particolari rapporti tra il pagatore ed il beneficiario effettivo del pagamento degli interessi o dei canoni, ovvero tra uno di essi ed un terzo, l'importo degli interessi o dei canoni sia superiore all'importo che sarebbe stato convenuto dal pagatore e dal beneficiario effettivo in assenza dei rapporti in questione, le disposizioni della presente direttiva si applicano esclusivamente a quest'ultimo importo, se previsto.

Articolo 5.

Frodi e abusi

1. La presente direttiva non osta all'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per impedire frodi o abusi.

2. Gli Stati membri, nel caso di transazioni aventi come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali l'evasione o l'elusione fiscali, o gli abusi, possono revocare i benefici della presente direttiva o rifiutarne l'applicazione.

Articolo 6.

Norme transitorie per la Grecia, la Spagna e il Portogallo

1. La Grecia ed il Portogallo sono autorizzati a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della Direttiva n. 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Per un periodo transitorio di otto anni a decorrere dalla data dianzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10 % nei primi quattro anni e il 5 % negli ultimi quattro anni.

La Spagna è autorizzata, soltanto per i pagamenti di canoni, a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della Direttiva n. 2003/48/CE. Per un periodo transitorio di sei anni a decorrere dalla data dianzi citata l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10%.

Tali norme transitorie sono tuttavia subordinate all'applicazione continuativa di aliquote d'imposta inferiori a quelle di cui al primo e secondo comma previste da accordi bilaterali tra la Grecia, la Spagna o il Portogallo e altri Stati membri. Prima della fine di ciascuno dei periodi transitori di cui al presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità un'eventuale proroga dei summenzionati periodi transitori.

2. Se una società di uno Stato membro o una stabile organizzazione situata in detto Stato membro di una società di uno Stato membro:

- riceve interessi o canoni da una società consociata situata in Grecia o Portogallo,

- riceve canoni da una società consociata situata in Spagna,

- riceve interessi o canoni da una stabile organizzazione situata in Grecia o Portogallo di una società consociata di uno Stato membro o

- riceve canoni da una stabile organizzazione situata in Spagna di una società consociata di uno Stato membro,

il primo Stato membro autorizza la detrazione, dall'imposta sul reddito della società o della stabile organizzazione che ha ricevuto tale reddito, di un importo pari all'imposta pagata, a norma del paragrafo 1, su tale reddito in Grecia, in Spagna o in Portogallo.

3. La detrazione di cui al paragrafo 2 non può superare il più basso tra i due valori seguenti:

a) l'imposta dovuta in Grecia, in Spagna o in Portogallo su tale reddito sulla base del paragrafo 1, o

b) la quota dell'imposta sul reddito della società o della stabile organizzazione cui sono stati corrisposti gli interessi o i canoni, calcolata prima della detrazione, che grava su detti pagamenti ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene la società o in cui è situata la stabile organizzazione.

Articolo 7.

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'1 gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, unitamente ad una tabella di corrispondenza fra le disposizioni nazionali adottate ed i corrispondenti articoli della presente direttiva.

Articolo 8.

Riesame

Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva, in particolare al fine di estenderne l'ambito di applicazione a società o imprese diverse da quelle di cui all'articolo 3 e all'allegato.

Articolo 9.

Clausola limitativa

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali che vanno oltre le disposizioni della presente direttiva e sono volte ad eliminare o attenuare la doppia imposizione su interessi e canoni.

Articolo 10.

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 11.

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2003

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