NORMATIVA COMUNITARIA
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 23 settembre 2002, n. 2002/74/CE.
(Gazzetta Ufficiale n. 94, 2ª Serie Speciale, del 5 dicembre 2002)
Modifica della Direttiva n. 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
IL PARLAMENTO EUROPEO
E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
...omissis...
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1.
La Direttiva n. 80/987/CEE è modificata come segue:
1) Il titolo è sostituito dal seguente:
"Direttiva n. 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro".
2) Il testo della Sezione I è sostituito dal seguente:
«SEZIONE I
Campo di applicazione e definizioni
Articolo 1.
1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione dell'esistenza di altre forme di garanzia, qualora sia stabilito che esse assicurano agli interessati un livello di tutela equivalente a quello che risulta dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri possono, ove il diritto nazionale preveda già disposizioni in tal senso, continuare a escludere dal campo di applicazione della presente direttiva:
a) i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica;
b) i pescatori retribuiti a percentuale.
Articolo 2.
1. Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l'apertura di una procedura concorsuale fondata sull'insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga e quando l'autorità competente, in virtù di dette disposizioni:
a) ha deciso l'apertura del procedimento, oppure
b) ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento.
2. La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini "lavoratore subordinato", "datore di lavoro", "retribuzione", "diritto maturato" e "diritto in corso di maturazione".
Gli Stati membri tuttavia non possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva:
a) i lavoratori a tempo parziale ai sensi della Direttiva n. 97/81/CE;
b) i lavoratori con contratto a tempo determinato ai sensi della Direttiva n. 1999/70/CE;
c) i lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva n. 91/383/CEE.
3. Gli Stati membri non possono subordinare il diritto dei lavoratori ad avvalersi della presente direttiva a una durata minima del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro.
4. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere la tutela dei lavoratori subordinati ad altre situazioni di insolvenza, come la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente, stabilite mediante procedure diverse da quelle di cui al paragrafo 1 previste dal diritto nazionale.
Tali procedure non creano tuttavia un obbligo di garanzia per gli organismi degli altri Stati membri nei casi contemplati dalla Sezione III-bis».
3) Gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 3.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.
I diritti di cui l'organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri.
Articolo 4.
1. Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all'articolo 3.
2. Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell'organismo di garanzia dei diritti non pagati. Questa durata tuttavia non può essere inferiore ad un periodo, riferito alla retribuzione degli ultimi tre mesi, di rapporto di lavoro che si colloca prima e/o dopo la data di cui all'articolo 3. Gli Stati membri possono iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore a sei mesi.
Gli Stati membri che prevedono un periodo di riferimento di almeno diciotto mesi possono limitare a otto settimane il periodo che dà luogo al pagamento da parte dell'organismo di garanzia dei diritti non pagati. In tal caso per il calcolo del periodo minimo sono presi in considerazione i periodi più favorevoli per i lavoratori.
3. Gli Stati membri possono inoltre fissare massimali per i pagamenti effettuati dall'organismo di garanzia. Tali massimali non devono essere inferiori ad una soglia socialmente compatibile con l'obiettivo sociale della presente direttiva.
Quando gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà, comunicano alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale".
4) E' inserita la seguente Sezione:
"SEZIONE III-bis
Disposizioni relative alle situazioni transnazionali
Articolo 8-bis.
1. Quando un'impresa avente attività sul territorio di alme-no due Stati membri si trovi in stato d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, l'organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro.
2. La portata dei diritti dei lavoratori subordinati è deter-minata dal diritto cui è soggetto l'organismo di garanzia competente.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nei casi di cui al paragrafo 1, le decisioni adottate nel quadro di una procedura d'insolvenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la cui apertura è stata chiesta in un altro Stato membro, siano prese in considerazione per determinare lo stato di insolvenza del datore di lavoro ai sensi della presente direttiva.
Articolo 8-ter.
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8-bis, gli Stati membri prevedono lo scambio di informazioni pertinenti tra le Amministrazioni pubbliche competenti e/o gli organismi di garanzia menzionati all'articolo 3, che consenta in particolare di portare a conoscenza dell'organismo di garanzia competente i diritti non pagati dei lavoratori.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le coordinate delle rispettive Amministrazioni pubbliche competenti e/o degli organismi di garanzia. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico."
5) All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:
"L'attuazione della presente direttiva non può in nessun caso costituire una ragione per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nel settore contemplato dalla direttiva stessa.".
6) All'articolo 10 è aggiunta la seguente lettera c):
"c) di rifiutare o di ridurre l'obbligo di pagamento di cui all'articolo 3 o l'obbligo di garanzia di cui all'articolo 7 qualora un lavoratore subordinato, per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti, sia stato proprietario di una parte essenziale dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività.".
7) E' inserito il seguente articolo:
"Articolo 10-bis.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura nazionale d'insolvenza che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, nonchè tutte le modifiche che le riguardano. La Commissione procede alla pubblicazione di dette notificazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.".
8) L'allegato è soppresso.
Articolo 2.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all'8 ottobre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma ad ogni stato di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore di dette disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4.
Entro l'8 ottobre 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e applicazione della presente direttiva negli Stati membri.
Articolo 5.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 2002