NORMATIVA COMUNITARIA

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 26 ottobre 2005, n. 2005/56/CE.

(Gazzetta Ufficiale n. 2, 2ª Serie Speciale, del 5 gennaio 2006)

 

Fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

IL PARLAMENTO EUROPEO

E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

...omissis...

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1.

Ambito d'applicazione

La presente direttiva si applica alle fusioni di società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nella Comunità, a condizione che almeno 2 di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi (in seguito denominate "fusioni transfrontaliere").

Articolo 2.

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1. "società di capitali", in seguito denominata "società":

a) una società ai sensi dell'articolo 1 della Direttiva n. 68/151/CEE; o

b) una società dotata di capitale sociale e avente personalità giuridica, che possiede un patrimonio distinto il quale risponde, da solo, dei debiti della società e che è soggetta in virtù della sua legislazione nazionale alle condizioni di garanzia previste dalla Direttiva n. 68/151/CEE per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2. "fusione" l'operazione mediante la quale:

a) 1 o più società trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad altra società preesistente - la società incorporante - mediante l'assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della società incorporante ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10% del valore nominale di tali titoli o di tali quote o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o

b) 2 o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad una società da loro costituita - la nuova società - mediante l'assegnazione ai propri soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10% del valore nominale di tali titoli o quote o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o

c) una società trasferisce, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio attivo e passivo alla società che detiene la totalità delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale.

Articolo 3.

Ulteriori disposizioni sull'ambito di applicazione

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, la presente direttiva si applica anche alle fusioni transfrontaliere allorché la legislazione di almeno uno degli Stati membri interessati consente che il conguaglio in contanti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), superi il 10% del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale della società risultante dalla fusione transfrontaliera.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente Direttiva alle fusioni transfrontaliere a cui partecipa una società cooperativa, anche nei casi in cui quest'ultima rientrerebbe nella definizione di "società di capitali" di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

3. La presente direttiva non si applica alle fusioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d'inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

Articolo 4.

Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere

1. Se la presente direttiva non dispone altrimenti:

a) le fusioni transfrontaliere sono possibili solo tra tipi di società a cui la legislazione nazionale degli Stati membri interessati consente di fondersi; e

b) una società che partecipa ad una fusione transfrontaliera rispetta le disposizioni e le formalità della legislazione nazionale cui è soggetta. Se la legislazione di uno Stato membro consente alle autorità nazionali di opporsi, per motivi di interesse pubblico, ad una fusione a livello nazionale, tale legislazione si applica anche a una fusione transfrontaliera se almeno una delle società che partecipano alla fusione è soggetta al diritto di tale Stato membro. La presente disposizione non si applica nella misura in cui è applicabile l'articolo 21 del Regolamento (CE) n. 139/2004.

2. Le disposizioni e le formalità di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano, in particolare il processo decisionale relativo alla fusione e, tenuto conto del carattere transfrontaliero della fusione, la protezione dei creditori delle società che partecipano alla fusione, degli obbligazionisti e dei possessori di titoli o quote, nonché dei lavoratori per quanto riguarda i diritti diversi da quelli disciplinati dall'articolo 16. Uno Stato membro può, in caso di società partecipanti a una fusione transfrontaliera cui si applica la sua legislazione, adottare disposizioni volte ad assicurare una protezione adeguata dei soci di minoranza che si sono opposti alla fusione transfrontaliera.

Articolo 5.

Progetto comune di fusione transfrontaliera

1. L'organo di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione prepara il progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno:

a) la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione e quelle previste per la società derivante dalla fusione transfrontaliera;

b) il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale ed eventualmente l'importo del conguaglio in contanti;

c) le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

d) le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull'occupazione;

e) la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

f) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

g) i diritti accordati dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

h) tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che partecipano alla fusione;

i) l'atto costitutivo e lo statuto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

j) se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono fissate a norma dell'articolo 16 le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società derivante dalla fusione transfrontaliera;

k) informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera;

l) la data della chiusura dei conti delle società partecipanti alla fusione utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera.

Articolo 6.

Pubblicazione

1. Il progetto comune di fusione transfrontaliera è pubblicato, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a norma dell'articolo 3 della Direttiva n. 68/151/CEE, al più tardi 1 mese prima dell'assemblea generale che deve decidere al riguardo.

2. Per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, e fatti salvi altri requisiti imposti dallo Stato membro alla cui legislazione la società è soggetta, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro in questione le seguenti indicazioni:

a) la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione;

b) il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva n. 68/151/CEE di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e il loro numero di iscrizione in tale registro;

c) l'indicazione, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, delle modalità d'esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle società che partecipano alla fusione, nonché l'indirizzo presso il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su tali modalità.

Articolo 7.

Relazione dell'organo di direzione o di amministrazione

1. L'organo di direzione o di amministrazione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redige una relazione destinata ai soci, nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera e spiega le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori.

2. La relazione è messa a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori o, in assenza di questi ultimi, dei lavoratori stessi, almeno un mese prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 9.

3. Qualora l'organo di direzione o di amministrazione di una delle società che partecipa ad una fusione riceva in tempo utile un parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società, secondo quanto previsto dalla legge nazionale, il parere è allegato alla relazione.

Articolo 8.

Relazione di esperti indipendenti

1. Una relazione di esperti indipendenti destinata ai soci e disponibile almeno 1 mese prima della data della riunione dell'assemblea generale di cui all'articolo 9 è redatta per ciascuna delle società che partecipano alla fusione. Tali esperti possono essere, a seconda della legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche.

2. In alternativa ad esperti che operino per conto di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, possono esaminare il progetto comune di fusione transfrontaliera e redigere una relazione scritta unica destinata a tutti i soci 1 o più esperti indipendenti designati a tal fine, su richiesta congiunta di tali società, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla cui legislazione è soggetta una delle società che partecipano alla fusione o la società risultante dalla fusione, o abilitati da tale autorità.

3. La relazione degli esperti include almeno gli elementi previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, della Direttiva n. 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, relativa alle fusioni delle società per azioni. Gli esperti hanno il diritto di chiedere a ciascuna delle società che partecipano alla fusione tutte le informazioni che ritengono necessarie per l'assolvimento del loro compito.

4. L'esame del progetto comune di fusione transfrontaliera da parte di esperti indipendenti o la relazione degli esperti non sono richiesti qualora tutti i soci di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera vi rinuncino.

Articolo 9.

Approvazione da parte dell'assemblea generale

1. Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli articoli 7 e 8 l'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione decide sull'approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera.

2. L'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera può subordinare la sua realizzazione alla condizione che l'assemblea stessa approvi espressamente le modalità della partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera.

3. Non è necessario che la legislazione di uno Stato membro richieda l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 della Direttiva n. 78/855/CEE.

Articolo 10.

Certificato preliminare alla fusione

1. Ogni Stato membro designa l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa a ciascuna delle società che vi partecipano e che sono soggette alla sua legislazione nazionale.

2. In ogni Stato membro interessato le autorità di cui al paragrafo 1 rilasciano senza indugio a ciascuna delle società che partecipano alla fusione e che sono soggette alla legislazione di tale Stato un certificato attestante a titolo definitivo l'adempimento regolare degli atti e delle formalità preliminari alla fusione.

3. Se la legislazione di uno Stato membro cui è soggetta una società che partecipa alla fusione prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio dei titoli o delle quote o di compensazione dei soci di minoranza, senza che ciò impedisca l'iscrizione della fusione transfrontaliera nel registro, tale procedura si applica unicamente se, al momento dell'approvazione del progetto di fusione transfrontaliera a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, le altre società che partecipano alla fusione, situate in Stati membri la cui legislazione non prevede siffatta procedura, accettano esplicitamente la possibilità per i soci di tale società che partecipa alla fusione di far ricorso alla procedura summenzionata, da avviare dinanzi all'organo giurisdizionale che ha la competenza su tale società. In tali casi, le autorità di cui al paragrafo 1 possono rilasciare il certificato di cui al paragrafo 2, anche se tale procedura è già avviata. Il certificato deve tuttavia menzionare che la procedura è in corso. La decisione relativa alla procedura è vincolante nei confronti della società derivante dalla fusione transfrontaliera e di tutti i suoi soci.

Articolo 11.

Controllo della legittimità della fusione transfrontaliera

1. Ogni Stato membro designa l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa alla realizzazione della fusione transfrontaliera e, se necessario, alla costituzione di una nuova società derivante dalla fusione transfrontaliera quando quest'ultima è soggetta alla sua legislazione nazionale. Tali autorità controllano in particolare che le società che partecipano alla fusione transfrontaliera abbiano approvato il progetto comune di fusione transfrontaliera negli stessi termini e, se necessario, che le modalità relative alla partecipazione dei lavoratori siano state fissate a norma dell'articolo 16.

2. A tale scopo, ciascuna delle società che partecipano alla fusione trasmette alle autorità di cui al paragrafo 1 il certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, entro 6 mesi dal suo rilascio nonché il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato dall'assemblea generale di cui all'articolo 9.

Articolo 12.

Efficacia della fusione transfrontaliera

1. La legislazione dello Stato membro cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera determina la data a partire dalla quale la fusione transfrontaliera ha efficacia. Tale data deve essere posteriore all'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 11.

Articolo 13.

Registrazione

1. La legislazione di ciascuno degli Stati membri a cui sono soggette le società partecipanti alla fusione determina, per quanto riguarda il territorio di tale Stato, le modalità, a norma dell'articolo 3 della Direttiva n. 68/151/CEE, della pubblicità della realizzazione della fusione transfrontaliera nel registro pubblico presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti.

2. Il registro per l'iscrizione della società derivante dalla fusione transfrontaliera notifica immediatamente al registro presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti che la fusione transfrontaliera ha acquisito efficacia. La precedente iscrizione è cancellata, all'occorrenza, all'atto di ricezione della notifica, ma non prima.

Articolo 14.

Effetti della fusione transfrontaliera

1. La fusione transfrontaliera realizzata secondo l'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), comporta, a partire dalla data di cui all'articolo 12, gli effetti seguenti:

a) l'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata è trasferito alla società incorporante;

b) i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante;

c) la società incorporata si estingue.

2. La fusione transfrontaliera realizzata secondo l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), comporta, a partire dalla data di cui all'articolo 12, gli effetti seguenti:

a) l'intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione è trasferito alla nuova società;

b) i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società;

c) le società che partecipano alla fusione si estinguono.

3. Qualora, in caso di fusione transfrontaliera di società cui si applica la presente direttiva, la legislazione di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalle società partecipanti alla fusione, tali formalità sono adempiute dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera.

4. I diritti e gli obblighi delle società che partecipano alla fusione derivanti dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data in cui la fusione transfrontaliera acquista efficacia sono, in virtù dell'efficacia della fusione transfrontaliera, trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera alla data a partire dalla quale la fusione ha efficacia.

5. Nessuna quota della società incorporante è scambiata con quote della società incorporata detenute:

a) dalla società incorporante stessa o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporante;

b) dalla società incorporata o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporata.

Articolo 15.

Formalità semplificate

1. Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le quote e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate:

- non si applicano l'articolo 5, lettere b), c) ed e), l'articolo 8 e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b),

- non si applica l'articolo 9, paragrafo 1, alla società o alle società incorporate.

2. Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90%, ma non la totalità delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.

Articolo 16.

Partecipazione dei lavoratori

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la società derivante dalla fusione transfrontaliera è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sua sede sociale.

2. Tuttavia, le eventuali disposizioni in vigore riguardanti la partecipazione dei lavoratori nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera non si applicano, se almeno una delle società che partecipano alla fusione ha un numero medio di lavoratori, nei 6 mesi precedenti la pubblicazione del progetto di fusione transfrontaliera di cui all'articolo 6, superiore a 500 ed è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della Direttiva n. 2001/86/CE, oppure se la legislazione nazionale applicabile alla società derivante dalla fusione transfrontaliera:

a) non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione di cui trattasi, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell'organo di amministrazione o dell'organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure

b) non contempla, per i lavoratori di stabilimenti della società derivante dalla fusione transfrontaliera situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2 la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, secondo i princìpi e le modalità di cui all'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della Direttiva n. 2001/86/CE:

a) articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, paragrafo 4, comma 1, primo trattino, e comma 2, e paragrafi 5 e 7;

b) articolo 4, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a), g) e h), e paragrafo 3;

c) articolo 5;

d) articolo 6;

e) articolo 7, paragrafo 1, paragrafo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, e paragrafo 3. Tuttavia, ai fini della presente direttiva, le percentuali richieste nell'articolo 7, paragrafo 2, comma 1, lettera b), della Direttiva n. 2001/86/CE per l'applicazione delle disposizioni di riferimento riportate nella Parte Terza dell'allegato di detta direttiva, sono aumentate dal 25% al 33%;

f) articoli 8, 10 e 12;

g) articolo 13, paragrafo 4;

h) allegato, Parte Terza, lettera b).

4. Nello stabilire i princìpi e le modalità di cui al paragrafo 3, gli Stati membri:

a) conferiscono ai competenti organi delle società che partecipano alla fusione il diritto di scegliere, senza negoziati preliminari, di essere direttamente assoggettati alle disposizioni di riferimento per la partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera h), stabilite dalla legislazione dello Stato membro in cui sarà situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera, e di ottemperare a tali disposizioni a decorrere dalla data di iscrizione;

b) conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei 2/3 dei suoi membri che rappresenti almeno 2/3 dei lavoratori e che comprenda i voti di membri che rappresentano i lavoratori di almeno 2 Stati membri diversi, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro in cui sarà situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

c) possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione e nonostante tali disposizioni, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell'organo di amministrazione della società derivante dalla fusione transfrontaliera. Tuttavia, qualora in una delle società che partecipano alla fusione i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell'organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in nessun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell'organo di amministrazione inferiore a un terzo.

5. L'estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori della società derivante dalla fusione transfrontaliera impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta alcun obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l'ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.

6. Se almeno una delle società che partecipano alla fusione è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori e se la società derivante dalla fusione transfrontaliera sarà disciplinata da un siffatto regime a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2, tale società è obbligata ad assumere una forma giuridica che preveda l'esercizio dei diritti di partecipazione.

7. Qualora la società derivante dalla fusione transfrontaliera sia gestita in regime di partecipazione dei lavoratori, essa è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di successive fusioni interne, entro 3 anni dalla data in cui prende effetto la fusione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nel presente articolo.

Articolo 17.

Validità

1. Non può essere pronunciata la nullità di una fusione transfrontaliera che ha acquisito efficacia a norma dell'articolo 12.

Articolo 18.

Riesame

1. Cinque anni dopo la data stabilita all'articolo 19, comma 1, la Commissione riesamina la presente direttiva in base all'esperienza acquisita nell'applicazione della medesima e, se necessario, propone una modifica.

Articolo 19.

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 dicembre 2007.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 20.

Entrata in vigore

1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 21.

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 26 ottobre 2005

 

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