NORMATIVA COMUNITARIA

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 3 giugno 2003, n. 2003/41/CE.

(Gazzetta Ufficiale n. 86, 2ª Serie Speciale, del 10 novembre 2003)

 

Attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

IL PARLAMENTO EUROPEO

E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

...omissis...

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1.

Oggetto

La presente direttiva disciplina l'accesso alle attività svolte dagli enti pensionistici aziendali o professionali, nonché l'esercizio di tali attività.

Articolo 2.

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli enti pensionistici aziendali e professionali. Qualora, conformemente al diritto nazionale, tali enti non abbiano personalità giuridica, gli Stati membri applicano la direttiva o a tali enti o, fatto salvo il paragrafo 2, alle entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi.

2. La direttiva non si applica:

a) agli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale disciplinati dal Regolamento (CEE) n. 1408/71 e dal Regolamento (CEE) n. 574/72;

b) agli enti che rientrano nel campo di applicazione delle Direttive n. 73/239/CEE, n. 85/611/CEE, n. 93/22/CEE, n. 2000/12/CE e n. 2002/83/CE;

c) agli enti che agiscono sulla base del principio della ripartizione;

d) agli enti in cui i dipendenti delle imprese promotrici non hanno legalmente diritto a prestazioni e in cui l'impresa promotrice può svincolare le attività in qualunque momento senza dover necessariamente far fronte ai propri obblighi di erogare prestazioni pensionistiche;

e) alle società che utilizzano sistemi fondati sulla costituzione di riserve contabili per l'erogazione di prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti.

Articolo 3.

Applicazione agli enti che gestiscono regimi

di sicurezza sociale

Gli enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono anche schemi pensionistici aventi carattere obbligatorio considerati come regimi di sicurezza sociale e che rientrano nel campo di applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sono soggetti alla presente direttiva in relazione alla loro attività in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali non obbligatori. In tal caso le passività e le corrispondenti attività sono separate ("ring-fenced") e non possono essere trasferite agli schemi pensionistici obbligatori considerati come regimi di sicurezza sociale o viceversa.

Articolo 4.

Applicazione facoltativa agli enti disciplinati

dalla Direttiva n. 2002/83/CE

1. Gli Stati membri di origine hanno facoltà di applicare le disposizioni degli articoli da 9 a 16 e da 18 a 20 della presente direttiva alle compagnie di assicurazione disciplinate dalla Direttiva n. 2002/83/CE per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali. In tal caso tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti a tali attività sono individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza che vi sia la possibilità di trasferimento.

In questo caso, e limitatamente alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali, le compagnie di assicurazione non sono disciplinate dagli articoli da 20 a 26, 31 e 36 della Direttiva n. 2002/83/CE.

Lo Stato membro d'origine provvede affinché le autorità competenti o l'autorità responsabile della vigilanza sulle compagnie d'assicurazione contemplate dalla Direttiva numero 2002/83/CE verifichino, nell'ambito delle proprie attività, la rigorosa separazione delle pertinenti attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali.

Articolo 5.

Schemi pensionistici pubblici

ed enti pensionistici minori

Fatto salvo l'articolo 19, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, tali enti dovrebbero avere nondimeno il diritto di applicare la presente direttiva su base volontaria. L'articolo 20 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli da 9 a 17 agli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali e professionali stabiliti per legge e garantiti da una pubblica autorità. L'articolo 20 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva.

Articolo 6.

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "ente pensionistico aziendale o professionale" o "ente pensionistico": un ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato:

- individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti o

- con lavoratori autonomi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante

e che esercita le attività direttamente connesse;

b) "schema pensionistico": un contratto, un accordo, un negozio fiduciario o un insieme di disposizioni che stabilisce le prestazioni pensionistiche erogabili e le condizioni per la loro erogazione;

c) "impresa promotrice": un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche che agiscono in qualità di datore di lavoro o in qualità di lavoratore autonomo oppure una loro combinazione, e che versa contributi ad un ente pensionistico aziendale o professionale;

d) "prestazioni pensionistiche": le prestazioni liquidate in relazione al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento oppure, laddove siano complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra e fornite su base accessoria, le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro, nonché le prestazioni erogate sotto forma di sostegni finanziari o servizi in caso di malattia, stato di bisogno o morte. Per agevolare la sicurezza finanziaria durante il pensionamento, queste prestazioni vengono solitamente erogate sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio. Esse possono tuttavia essere erogate a titolo temporaneo o "una tantum";

e) "aderenti": le persone che a motivo delle loro attività lavorative hanno o avranno diritto a percepire le prestazioni pensionistiche conformemente alle disposizioni di uno schema pensionistico;

f) "beneficiari": le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;

g) "autorità competenti": le autorità nazionali designate a svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva;

h) "rischi biometrici": rischi relativi a morte, invalidità e longevità;

i) "Stato membro di origine": lo Stato membro nel quale l'ente ha la sua sede legale e i suoi principali uffici amministrativi o, se non ha una sede legale, ha i suoi principali uffici amministrativi;

j) "Stato membro ospitante": lo Stato membro il cui diritto del lavoro e della previdenza e sicurezza sociale pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti.

Articolo 7.

Attività degli enti

Ciascuno Stato membro stabilisce che gli enti pensionistici aventi sede nel suo territorio limitino le proprie attività all'esercizio di schemi pensionistici ed alle attività ad essi collegate.

Allorché, in conformità dell'articolo 4, una compagnia di assicurazione gestisce le proprie attività nel settore delle pensioni, aziendali o professionali, mediante la separazione degli attivi e delle passività, gli attivi e le passività separati sono limitati all'esercizio degli schemi pensionistici ed alle attività ad essi direttamente collegate.

Articolo 8.

Separazione giuridica tra imprese promotrici

ed enti pensionistici aziendali o professionali

Ciascuno Stato membro assicura che vi sia una separazione giuridica tra l'impresa promotrice e l'ente pensionistico aziendale o professionale affinché, in caso di fallimento dell'impresa promotrice, l'attivo dell'ente pensionistico sia salvaguardato nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.

Articolo 9.

Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Ciascuno Stato membro provvede, riguardo a ogni ente avente sede nel suo territorio, a quanto segue:

a) che l'ente pensionistico sia registrato in un registro nazionale dalla competente autorità di vigilanza o autorizzato; in caso di attività transfrontaliere ai sensi dell'articolo 20, nel registro vengono indicati anche gli Stati membri in cui opera l'ente in questione;

b) che l'ente pensionistico sia effettivamente gestito da persone in possesso dei requisiti di onorabilità e dotate di qualifiche ed esperienza professionali adeguate o che si avvalgano di consulenti dotati di qualifiche ed esperienza professionali adeguate;

c) che siano state applicate regole di funzionamento definite in modo adeguato per ciascuno schema pensionistico gestito dall'ente e che gli aderenti siano stati adeguatamente informati di tali regole;

d) che tutte le riserve tecniche siano correttamente calcolate e certificate da un attuario o, in mancanza di quest'ultimo, da un altro specialista in materia, incluso un revisore, conformemente alla legislazione nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro d'origine;

e) qualora l'impresa promotrice garantisca il pagamento delle prestazioni pensionistiche, che essa si impegni a finanziarle regolarmente;

f) che gli aderenti siano adeguatamente informati sulle condizioni dello schema pensionistico, in particolare per quanto riguarda:

i) diritti ed obblighi delle parti coinvolte nello schema pensionistico;

ii) rischi finanziari, tecnici e di altro genere connessi con lo schema pensionistico;

iii) natura e ripartizione dei suddetti rischi.

2. In linea con il principio di sussidiarietà e tenendo conto dell'entità delle prestazioni pensionistiche offerte dai regimi di sicurezza sociale, gli Stati membri possono prevedere che, previo consenso dei datori di lavoro e dei lavoratori, o dei rispettivi rappresentanti, venga offerta all'aderente l'opzione relativa alla copertura del rischio di longevità e di invalidità professionale, le disposizioni circa la reversibilità e la garanzia di rimborso dei contributi, quali prestazioni supplementari.

3. Uno Stato membro può subordinare l'attività di un ente pensionistico avente sede nel suo territorio ad altri requisiti, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.

4. Uno Stato membro può consentire o richiedere agli enti aventi sede nel suo territorio di affidare la gestione di tali enti, in tutto o in parte, ad altre entità che operano per conto dei suddetti enti.

5. Per esercitare attività transfrontaliere a norma dell'articolo 20, un ente pensionistico deve ottenere l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Articolo 10.

Conti e relazioni annuali

1. Ciascuno Stato membro stabilisce che tutti gli enti pensionistici aventi sede nel suo territorio redigano conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'ente e, se del caso, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I conti e le relazioni annuali danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'ente pensionistico. I conti annuali e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti, correttamente presentati e debitamente approvati da persone autorizzate, in conformità del diritto nazionale.

Articolo 11.

Informazioni da fornire agli aderenti

e ai beneficiari

1. In funzione della natura dello schema pensionistico, ciascuno Stato membro provvede affinché tutti gli enti aventi sede nel suo territorio forniscano almeno le informazioni previste dal presente articolo.

2. Gli aderenti e i beneficiari e/o, se del caso, i loro rappresentanti ricevono quanto segue:

a) su richiesta, i conti e le relazioni annuali di cui all'articolo 10 e, se un ente gestisce più di uno schema pensionistico, i conti e la relazione relativi al loro schema pensionistico specifico;

b) entro un termine ragionevole, tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole dello schema pensionistico.

3. Il documento illustrante i princìpi della politica d'investimento, di cui all'articolo 12, è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari dello schema pensionistico e/o, se del caso, dei loro rappresentanti che lo richiedano.

4. Inoltre ogni aderente riceve, su richiesta, informazioni dettagliate ed esaurienti riguardanti:

a) se del caso, il livello delle prestazioni che lo schema si prefigge come obiettivo;

b) il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

c) quando l'aderente sostiene il rischio di investimento, la gamma delle opzioni di investimento, se del caso, e il portafoglio di investimento effettivo, come pure informazioni sull'esposizione al rischio e sui costi degli investimenti;

d) le modalità relative al trasferimento dei diritti a pensione a un altro ente pensionistico aziendale o professionale in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Gli aderenti ricevono annualmente una nota sintetica sulla situazione dell'ente pensionistico e sullo stato attuale dei diritti individualmente maturati.

5. A ciascun beneficiario vengono fornite, al momento del pensionamento o dell'erogazione di altre prestazioni, adeguate informazioni sulle prestazioni dovutegli e sulle opzioni per la loro erogazione.

Articolo 12.

Documento illustrante i princìpi

della politica d'investimento

Ogni Stato membro provvede affinché tutti gli enti con sede nel suo territorio predispongano e almeno ogni tre anni riesaminino un documento scritto sui princìpi della politica d'investimento. Tale documento deve essere riesaminato in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento. Gli Stati membri fanno sì che esso illustri almeno materie quali i metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute.

Articolo 13.

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

Ciascuno Stato membro provvede affinché, per quanto riguarda ogni ente avente sede nel suo territorio, le autorità competenti dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a quanto segue:

a) richiedere all'ente pensionistico, ai membri del consiglio di amministrazione e agli altri amministratori o dirigenti, ovvero alle persone che controllano l'ente, di fornire informazioni su tutte le questioni relative all'attività dell'ente o di trasmettere tutti i documenti relativi;

b) verificare i rapporti tra l'ente ed altre società o tra enti quando essi trasferiscono funzioni a tali società o altri enti ("outsourcing"), che influiscano sulla situazione finanziaria dell'ente o che siano comunque rilevanti ai fini di una vigilanza efficace;

c) ottenere con regolarità il documento illustrante i princìpi della politica d'investimento, i conti e le relazioni annuali, e tutti i documenti necessari ai fini della vigilanza, tra i quali possono figurare i seguenti:

i) relazioni interne intermedie;

ii) valutazioni attuariali e ipotesi dettagliate;

iii) studi attività-passività;

iv) prove della coerenza con i princìpi della politica d'investimento;

v) prove del versamento dei contributi secondo quanto previsto;

vi) relazioni da parte delle persone responsabili della revisione contabile dei conti annuali di cui all'articolo 10;

d) svolgere ispezioni in loco presso la sede dell'ente pensionistico e, se del caso, sulle funzioni affidate a terzi per verificare che le attività siano svolte conformemente alle norme di vigilanza.

Articolo 14.

Poteri d'intervento e doveri delle autorità competenti

1. Le autorità competenti impongono ad ogni ente pensionistico avente sede nel loro territorio di dotarsi di procedure amministrative e contabili sane e di meccanismi di controllo interno adeguati.

2. Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare, nei confronti di un ente pensionistico avente sede nel loro territorio o delle persone che lo gestiscono, le misure che ritengono adeguate e necessarie, incluse, se del caso, quelle di carattere amministrativo o pecuniario, per evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari.

Esse possono inoltre limitare o vietare la libera disponibilità dell'attivo dell'ente pensionistico qualora, in particolare:

a) l'ente non abbia costituito riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso della sua attività, ovvero disponga di attività insufficienti a coprire le riserve tecniche;

b) l'ente non detenga i fondi propri obbligatori.

3. Al fine di tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari dello schema, le autorità competenti possono trasferire, integralmente o in parte, i poteri attribuiti dalla legge dello Stato membro d'origine a coloro che gestiscono un ente avente sede nel suo territorio, a un rappresentante speciale idoneo ad esercitarli.

4. Le autorità competenti possono vietare a un ente pensionistico avente sede nel loro territorio di svolgere le sue attività o limitarle, in particolare nei seguenti casi:

a) se l'ente non tutela adeguatamente gli interessi degli aderenti e dei beneficiari del regime;

b) se sono venute meno le condizioni di esercizio;

c) se l'ente manca gravemente agli obblighi previsti dalla normativa ad esso applicabile;

d) in caso di attività transfrontaliera, se l'ente non rispetta le disposizioni del diritto del lavoro e del diritto della previdenza e della sicurezza sociale dello Stato membro ospitante, pertinenti in materia di pensioni aziendali o professionali.

La decisione di vietare all'ente di svolgere delle attività è fondata su precise motivazioni e viene comunicata all'ente interessato.

5. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché le decisioni prese nei confronti di un ente in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Articolo 15.

Riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali costituiscano in ogni momento, in relazione al complesso dei loro schemi pensionistici, passività di ammontare adeguato corrispondenti agli impegni finanziari derivanti dal portafoglio di contratti pensionistici da essi detenuto.

2. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali in cui essi coprono rischi biometrici e/o garantiscono o un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono.

3. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato ogni anno. Lo Stato membro d'origine può tuttavia consentire che il calcolo delle riserve tecniche sia effettuato ogni tre anni se l'ente fornisce agli aderenti e/o alle autorità competenti una certificazione o una relazione degli adeguamenti per gli anni intermedi. La certificazione o la relazione illustrano gli adeguamenti dell'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti.

4. Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario o, in mancanza di quest'ultimo, da un altro specialista in materia, incluso un revisore, conformemente alla legislazione nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) l'importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell'ente. Esso deve essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento, e rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. Anche le ipotesi economiche e attuariali per la valutazione delle passività sono scelte in base a criteri di prudenza e tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli;

b) i tassi d'interesse massimi utilizzati sono scelti in base a criteri di prudenza e fissati secondo le norme pertinenti stabilite dallo Stato membro di origine. Tali tassi d'interesse prudenziali sono determinati in funzione:

- del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dall'ente pensionistico e in funzione altresì degli utili futuri degli investimenti e/o

- dei rendimenti di mercato di obbligazioni di qualità elevata o governative;

c) le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su princìpi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti e degli schemi pensionistici, in particolare i mutamenti previsti nei rischi rilevanti;

d) il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono in generale costanti da un esercizio finanziario all'altro. Possono essere tuttavia giustificate variazioni a seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi.

5. Lo Stato membro di origine può assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a requisiti supplementari e più dettagliati, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.

6. In vista dell'ulteriore armonizzazione delle norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche che si possono giustificare - in particolare i tassi d'interesse e altre ipotesi che influenzano il livello delle riserve tecniche - la Commissione, ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro, pubblica una relazione sulla situazione concernente l'evoluzione delle attività transfrontaliere.

La Commissione, previa consultazione del suddetto comitato, propone misure necessarie per prevenire eventuali distorsioni causate dai diversi livelli dei tassi d'interesse e per proteggere l'interesse dei beneficiari e degli aderenti di qualsivoglia schema pensionistico.

Articolo 16.

Finanziamento delle riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine impone ad ogni ente pensionistico di disporre in qualsiasi momento di attività sufficienti e congrue a copertura delle riserve tecniche relative al complesso degli schemi pensionistici che gestisce.

2. Lo Stato membro di origine può, per un periodo limitato, consentire a un ente pensionistico di detenere attività insufficienti per coprire le riserve tecniche. In tal caso, per garantire che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano nuovamente osservati, l'autorità competente chiede all'ente di adottare un concreto e realizzabile piano di risanamento. Il piano è soggetto alle seguenti condizioni:

a) l'ente pensionistico è tenuto ad elaborare un piano concreto e realizzabile per ricostituire in tempo debito il complesso delle attività necessarie a coprire la totalità delle riserve tecniche; detto piano è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti e/o è soggetto all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine;

b) nell'elaborazione del piano si tiene conto della situazione specifica dell'ente pensionistico, ed in particolare della struttura attività-passività, del profilo di rischio, della pianificazione della liquidità, del profilo d'età degli aderenti aventi diritto alle prestazioni pensionistiche, dell'eventuale recente istituzione dello schema, del passaggio di uno schema da un sistema di ripartizione o di capitalizzazione solo parziale alla capitalizzazione integrale;

c) in caso di cessazione dello schema pensionistico durante il periodo di cui al presente paragrafo l'ente pensionistico è tenuto a informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine. L'ente predispone una procedura per il trasferimento delle attività e delle passività corrispondenti ad un'altra istituzione finanziaria o organismo assimilabile. Tale procedura è comunicata all'autorità competente dello Stato membro d'origine e uno schema generale della procedura è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza.

3. In caso di attività transfrontaliera a norma dell'articolo 20, le riserve tecniche sono integralmente coperte in ogni momento, in relazione al complesso degli schemi pensionistici gestiti. Se tali condizioni non sono rispettate, l'autorità competente dello Stato membro di origine interviene conformemente all'articolo 14. Per soddisfare tale requisito lo Stato membro d'origine può prescrivere la separazione ("ring-fencing") delle attività e delle passività.

Articolo 17.

Fondi propri obbligatori

1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli enti pensionistici che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'ente stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni, detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza. Il loro importo riflette la tipologia dei rischi e di attività in relazione al complesso degli schemi che gestiscono. Tali attività sono libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

2. Per calcolare l'importo minimo delle attività supplementari si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 28 della Direttiva n. 2002/83/CE.

3. Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli enti aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme più particolareggiate, purché giustificate sotto il profilo prudenziale.

Articolo 18.

Norme relative agli investimenti

1. Gli Stati membri esigono che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio investano conformemente al principio della "persona prudente" e in particolare conformemente alle regole seguenti:

a) le attività sono investite nel migliore interesse degli aderenti e dei beneficiari. In caso di potenziale conflitto di interessi l'ente o l'entità che ne gestisce il portafoglio fa sì che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari;

b) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso.

Anche le attività detenute a copertura delle riserve tecniche sono investite in maniera adeguata alla natura e alla durata delle future prestazioni pensionistiche previste;

c) le attività sono investite in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio su un mercato finanziario regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali;

d) l'investimento in strumenti derivati è possibile nella misura in cui contribuisce a ridurre il rischio di investimento o facilita una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente tenendo conto dell'attività sottostante e inclusi nella valutazione degli attivi dell'ente. L'ente pensionistico evita anche un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte e di altre operazioni su derivati;

e) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio.

Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono l'ente a un'eccessiva concentrazione di rischio;

f) gli investimenti nell'impresa promotrice non possono superare il 5% del portafoglio nel suo complesso e, allorché l'impresa promotrice appartiene a un gruppo, gli investimenti nelle imprese dello stesso gruppo dell'impresa promotrice non possono superare il 10% del portafoglio.

Qualora a promuovere l'ente pensionistico siano più imprese, gli investimenti in tali imprese promotrici sono effettuati secondo criteri prudenziali, tenendo conto della necessità di un'adeguata diversificazione.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di cui alle lettere e) e f) agli investimenti in titoli di Stato.

2. Lo Stato membro di origine vieta all'ente pensionistico di ottenere prestiti, o di agire da garante a favore di terzi. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare gli enti a effettuare prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea.

3. Gli Stati membri non esigono che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio investano in particolari categorie di attività.

4. Fatto salvo l'articolo 12, gli Stati membri non assoggettano le decisioni d'investimento di un ente pensionistico avente sede nel loro territorio o del suo gestore degli investimenti ad obblighi di approvazione preventiva o di notificazione sistematica.

5. In conformità dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono emanare regole più dettagliate per gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio, incluse regole quantitative, purché giustificate da criteri prudenziali, al fine di tenere conto del complesso degli schemi pensionistici gestiti da tali enti.

In particolare gli Stati membri possono applicare disposizioni relative agli investimenti analoghe a quelle figuranti nella Direttiva n. 2002/83/CE.

Gli Stati membri non impediscono tuttavia agli enti di:

a) investire fino al 70 % delle attività a copertura delle riserve tecniche o del portafoglio complessivo per gli schemi in cui il rischio di investimento grava sugli aderenti, in azioni, titoli negoziabili equiparati ad azioni ed obbligazioni di società, ammessi allo scambio nei mercati regolamentati, e decidere sul peso relativo di tali titoli nel loro portafoglio d'investimento. Qualora sia giustificato da criteri prudenziali, gli Stati membri possono tuttavia applicare limiti inferiori agli enti che erogano prodotti pensionistici con garanzia di tasso di interesse a lungo termine, che si assumono il rischio di investimento e forniscono essi stessi la garanzia;

b) investire fino al 30% delle attività a copertura delle riserve tecniche in attività denominate in monete diverse da quelle in cui sono espresse le passività;

c) investire sui mercati del capitale di rischio.

6. Il paragrafo 5 non preclude agli Stati membri il diritto di imporre agli enti aventi sede nel loro territorio, anche su base individuale, regole di investimento più rigorose, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale, con particolare riguardo alle obbligazioni assunte dall'ente pensionistico.

7. In caso di attività transfrontaliera di cui all'articolo 20, le autorità competenti di ciascuno Stato membro ospitante possono chiedere che nello Stato membro d'origine si applichino all'ente pensionistico le regole di cui al comma 2. Tali regole si applicano in questo caso solo per la parte degli attivi dell'ente che corrisponde alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante. Inoltre tali regole si applicano soltanto se le stesse regole o regole più rigorose si applicano anche agli enti pensionistici aventi sede nello Stato membro ospitante.

Le regole di cui al comma 1 sono le seguenti:

a) l'ente pensionistico non investe più del 30% di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni ed obbligazioni non ammessi allo scambio su un mercato regolamentato ovvero l'ente investe almeno il 70% di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni ed obbligazioni ammessi allo scambio su un mercato regolamentato;

b) l'ente pensionistico non investe più del 5% di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali emessi dalla stessa impresa e non più del 10% di queste attività in azioni ed altri titoli equiparabili ad azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali emessi da imprese appartenenti a un unico gruppo;

c) l'ente pensionistico non investe più del 30% di tali attività in attività denominate in valute diverse da quelle in cui sono espresse le passività.

Per soddisfare tali requisiti lo Stato membro di origine può prescrivere la separazione ("ring-fencing") delle attività.

Articolo 19.

Gestione e deposito

1. Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per la gestione del portafoglio d'investimento, gestori degli investimenti aventi sede in un altro Stato membro e debitamente autorizzati all'esercizio di tale attività a norma delle Direttive n. 85/611/CEE, numero 93/22/CEE, n. 2000/12/CE e n. 2002/83/CE nonché quelli citati all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva.

2. Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per il deposito delle loro attività, un depositario stabilito in un altro Stato membro e debitamente autorizzato a norma della Direttiva n. 93/22/CEE o della Direttiva n. 2000/12/CE, ovvero accettato come depositario ai fini della Direttiva n. 85/611/CEE.

La disposizione di cui al presente paragrafo non impedisce allo Stato membro d'origine di rendere obbligatoria la nomina di un depositario.

3. Ciascuno Stato membro predispone le necessarie misure per, in conformità al suo diritto nazionale, essere nelle condizioni di vietare, ai sensi dell'articolo 14, la libera disponibilità delle attività detenute da un depositario stabilito nel suo territorio su richiesta dello Stato membro di origine dell'ente.

Articolo 20.

Attività transfrontaliera

1. Fatta salva la legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli Stati membri consentono alle imprese aventi sede nel loro territorio di promuovere enti pensionistici aziendali o professionali autorizzati in altri Stati membri. Essi consentono inoltre a detti enti pensionistici autorizzati nel loro territorio di accettare come promotori imprese aventi sede nel territorio di altri Stati membri.

2. Un ente pensionistico che desideri accettare come promotore un'impresa promotrice avente sede nel territorio di un altro Stato membro è soggetto a un'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente del proprio Stato membro di cui all'articolo 9, paragrafo 5. Esso dà notificazione della propria intenzione di accettare come promotore un'impresa con sede nel territorio di un altro Stato membro alle autorità competenti dello Stato membro di origine in cui è autorizzato.

3. Gli Stati membri esigono che l'ente pensionistico con sede nel loro territorio, che proponga di avere come promotore un'impresa avente sede nel territorio di un altro Stato membro, alleghi le informazioni seguenti alla notificazione di cui al paragrafo 2:

a) il nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti;

b) il nome dell'impresa promotrice;

c) le caratteristiche principali dello schema pensionistico che deve essere gestito per l'impresa promotrice.

4. Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine ricevono la notifica di cui al paragrafo 2, sempreché non abbiano motivo di dubitare che la struttura amministrativa o la situazione finanziaria dell'ente pensionistico, ovvero l'onorabilità e la professionalità o l'esperienza delle persone che gestiscono l'ente pensionistico siano compatibili con le operazioni proposte nello Stato membro ospitante, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dal loro ricevimento e ne informano debitamente l'ente pensionistico.

5. Prima che l'ente pensionistico inizi a gestire uno schema pensionistico per un'impresa promotrice in un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitan-te, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, se del caso, le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di pensioni aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito, nonché le norme applicabili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, e del paragrafo 7 del presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano dette informazioni all'ente pensionistico.

6. Dal momento in cui riceve la comunicazione di cui al paragrafo 5, o qualora non riceva alcuna comunicazione dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine alla scadenza del termine di cui al paragrafo 5, l'ente pensionistico può iniziare a gestire lo schema pensionistico che ha come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante nel rispetto delle ivi vigenti disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di pensioni aziendali e professionali, nonché nel rispetto delle norme che si applicano ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, e del paragrafo 7 del presente articolo.

7. In particolare, gli enti che hanno come promotore un'impresa avente sede in un altro Stato membro osservano, riguardo ai rispettivi aderenti, i requisiti di informazione imposti dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante agli enti aventi sede in detto Stato membro ai sensi dell'articolo 11.

8. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine i mutamenti significativi intervenuti nelle proprie disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali che possono influire sulle caratteristiche dello schema pensionistico nella misura in cui ciò riguarda la gestione dello schema pensionistico che ha come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante, nonché in qualsivoglia norma applicabile ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, e del paragrafo 7 del presente articolo.

9. L'ente è sottoposto alla costante vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la conformità delle sue attività con le disposizioni del diritto del lavoro e del diritto della sicurezza sociale dello Stato membro ospitante pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di cui al paragrafo 5 e con le disposizioni in materia di informazione di cui al paragrafo 7. Qualora tale vigilanza ponesse in luce irregolarità, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Queste ultime, coordinandosi con le autorità competenti dello Stato membro ospitante, adottano le misure necessarie per garantire che l'ente in questione ponga fine alla rilevata violazione delle disposizioni di diritto sociale e diritto del lavoro.

10. Qualora, malgrado le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine o poiché mancano appropriate misure nello stesso, l'ente pensionistico persista nella violazione delle disposizioni applicabili di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro dello Stato membro ospitante in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine, possono prendere i provvedimenti appropriati per evitare o punire ulteriori irregolarità anche, nella misura dello stretto necessario, impedendo all'ente pensionistico di operare per l'impresa promotrice nello Stato membro ospitante.

Articolo 21.

Cooperazione tra Stati membri e Commissione

1. Gli Stati membri assicurano, nel modo opportuno, l'applicazione uniforme della direttiva attraverso scambi regolari di informazioni e di esperienze con l'intento di potenziare le migliori prassi nel settore e una cooperazione più intensa, ed in tal modo di evitare distorsioni della concorrenza e creare le premesse per un'adesione transfrontaliera agevole.

2. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle operazioni degli enti pensionistici aziendali e professionali.

3. Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.

4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione pubblica una relazione che valuti:

a) l'applicazione dell'articolo 18 e i progressi compiuti nell'adattamento dei sistemi nazionali di controllo, e

b) l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, in particolare la situazione negli Stati membri relativamente all'utilizzo dei depositari e, se del caso, al ruolo da essi svolto.

5. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine di decidere la separazione ("ring-fencing") delle attività e delle passività dell'ente, come previsto all'articolo 16, paragrafo 3 e all'articolo 18, paragrafo 7.

Articolo 22.

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 settembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono posporre fino al 23 settembre 2010 l'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, agli enti aventi sede nel loro territorio che non detengono, alla data indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, il livello minimo di fondi propri obbligatori a norma di detto articolo 17, paragrafi 1 e 2. Tuttavia gli enti che intendono gestire schemi pensionistici su base transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 20, possono farlo solo se rispettano le disposizioni della presente direttiva.

4. Gli Stati membri possono posporre fino al 23 settembre 2010 l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), agli enti aventi sede nel loro territorio. Tuttavia gli enti che intendono gestire schemi pensionistici su base transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 20, possono farlo solo se rispettano le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 23.

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 24.

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2003

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