PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020.
(Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020)
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio
L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonchè di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.
2. La lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: "d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;".
3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 1 aprile 2020
Registrato alla Corte dei conti il 2-4-2020
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della Giustizia e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, reg.ne n. 579
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