PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

COMUNICATO del 30 gennaio 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2015)

 

Rivalutazione, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per l'anno 2014, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) e dell'assegno di maternità (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Con il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2014 è stato reso noto che la variazione nella media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (11) (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (12) (assegno di maternità) è pari al 1,1% (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14 gennaio 2014).

Con l'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (13) sono state stabilite le nuove soglie ISEE.

I commi 1 e 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 prevedono la rivalutazione delle soglie sulla base della variazione nel 2013 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, se spettante nella misura intera, è pari a € 141,02; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 8.538,91;

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 338,21; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 16.921,11.

Su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si comunica che: le nuove soglie ISEE rivalutate, si applicano esclusivamente alle prestazioni riferite all'anno 2014, ma la cui domanda sia stata presentata sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta successivamente all'1 gennaio 2015 secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 246; I.L.P. 1999, pag. 119.

(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1636; I.L.P. 2001, pag. 1368.

(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 519; I.L.P. 2014, pagg. 263, 264.

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