PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 12 aprile 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2002)
Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Costituzione
1. E' costituita la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di seguito denominata Commissione, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo del Dipartimento stesso in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.
Art. 2.
Composizione
1. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'Interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui all'art. 3, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile.
2. Alla nomina dei componenti la Commissione si provvede con decreto del Ministro dell'Interno delegato per la protezione civile. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui all'art. 3.
Art. 3.
Sezioni
1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:
Sezione I - Rischio sismico;
Sezione II - Rischio vulcanico;
Sezione III - Rischio idrogeologico;
Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e chimico;
Sezione V - Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture;
Sezione VI - Rischio incendi boschivi;
Sezione VII - Rischio ambientale e sanitario;
Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica.
2. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione e al Dipartimento della protezione civile.
3. Ciascuna sezione è composta da un presidente e da nove esperti.
4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti la sezione, individuato dalla sezione medesima all'inizio di ogni anno.
5. Il coordinamento delle attività delle sezioni e assicurato dall'ufficio di presidenza della Commissione, costituito dal presidente e dal vice presidente della Commissione nonchè dall'esperto in problemi di protezione civile e dall'esperto designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominati componenti della Commissione stessa.
Art. 4.
Modalità organizzative e di funzionamento
1. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono disposte dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione.
2. La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso il Dipartimento della protezione civile ed operano con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare autorità ed esperti esterni. I verbali delle riunioni sono approvati dai rispettivi presidenti.
3. La Commissione e le sezioni durano in carica tre anni. I componenti della Commissione e delle sezioni decadono dall'incarico quando non partecipino, senza motivate ragioni, a due riunioni consecutive.
4. Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere convocate riunioni congiunte di più sezioni per l'esame di questioni interdisciplinari.
5. I risultati delle attività poste in essere dalle sezioni sono portati a conoscenza del presidente della Commissione e trasmessi al Dipartimento della protezione civile per le conseguenti valutazioni.
6. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile può richiedere ai presidenti delle sezioni la convocazione delle medesime, nonchè di fare effettuare ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi componenti.
7. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento della Commissione.
8. Ai componenti della Commissione e delle sezioni, per la partecipazione alle riunioni e per le attività da svolgere in località diverse da quelle di abituale residenza, compete il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Ai relativi oneri continua a provvedersi a carico del Fondo per la protezione civile.
Art. 5.
Abrogazione
1. Il decreto ministeriale 18 maggio 1998, n. 429, è abrogato.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2002