PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

 

DECRETO 13 dicembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2002)

 

Avviso circa l'apertura dei termini, l'ammontare delle risorse e le modalità di partecipazione delle imprese editoriali ai benefici concessi secondo procedura valutativa di cui all'art. 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

...omissis...

Avvisa:

1) Termini per la presentazione delle domande per la procedura valutativa

Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 7, della legge 7 marzo 2001, n. 62 (86), decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il termine finale di presentazione delle predette domande agevolative è fissato al 30 giugno 2003.

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(86) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1225; I.L.P. 2001, pag. 968.

2) Risorse disponibili

Le risorse disponibili per la concessione dei contributi in conto interessi ammontano ad € 50.000.000,00.

Una quota del 5% delle sopra citate risorse, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge, è riservata alle imprese che, nell'esercizio di bilancio precedente a quello dell'anno di presentazione della domanda hanno avuto un fatturato non superiore a € 2.582.284,49 (pari a 5 miliardi di lire). Una ulteriore quota del 5 per cento, è riservata alle imprese impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero.

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge n. 62 del 2001, una quota del 10% è destinata altresì ai progetti volti a sostenere le spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.

Le somme sottoposte a riserva ed eventualmente non utilizzate diventano disponibili per le imprese che hanno presentato domanda ai sensi del presente avviso.

Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare interamente le richieste, la disponibilità è ripartita proporzionalmente ai finanziamenti ammissibili.

Le somme eventualmente non utilizzate per la corresponsione dei contributi concessi a seguito del presente avviso incrementano le somme disponibili per il successivo avviso.

3) Domanda

La domanda per ottenere il contributo in conto interessi di cui al presente avviso è redatta in conformità agli allegati al decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002 (87), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 169 del 20 luglio 2002 recante il regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6, e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

La domanda è inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il credito agevolato presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Servizio per il credito agevolato - via Boncompagni, n. 15 - 00187 Roma.

Non sono ammesse modalità di presentazione equipollenti.

La data di presentazione della domanda per le concessioni delle agevolazioni è determinato dalla data della raccomandata postale contenente il "Modulo per la richiesta delle agevolazioni finanziarie" (All. A), in regola con la normativa sul bollo.

La documentazione prevista dai restanti allegati B), C), D) e/o E) al regolamento citato, può essere presentata anche separatamente all'allegato A), purchè entro la chiusura del termine del presente avviso.

In ogni caso, la produzione, in momenti diversi, dei rimanenti allegati B), C), D) e/o E) non modifica la data di presentazione della domanda, individuata dall'allegato A).

La documentazione deve essere prodotta in formato cartaceo e preferibilmente accompagnata da una copia in formato elettronico.

E' ammessa la presentazione di più di una domanda, a condizione che gli investimenti siano relativi a programmi distinti e funzionalmente autonomi.

E' altresì ammessa la contemporanea presentazione della eventuale domanda per ottenere la concessione del contributo in conto interessi nell'ambito della procedura automatica.

Le imprese che avevano già presentato domanda per ottenere il contributo in conto interessi, ai sensi della legge n. 416 del 1981, possono ripresentarla secondo le procedure indicate nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002 e nel presente avviso. In tal caso possono essere ammessi al contributo gli investimenti già realizzati nei due anni solari precedenti la data di presentazione della domanda. I progetti oggetto della domande possono essere assistiti da più banche e/o da più società esercenti la locazione finanziaria.

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(87) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2537; I.L.P. 2002, pag. 1822.

4) Requisiti dell'impresa proponente

Possono accedere alle agevolazioni di credito di cui al presente avviso:

a) le imprese operanti nel settore editoriale ed in particolare le agenzie di stampa, le imprese che svolgono attività di edizione, stampa, produzione e distribuzione di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico o elettronico nonchè le emittenti radiodiffusioni sonore e televisive;

b) le imprese che effettuano in modo esclusivo o prevalente la commercializzazione del prodotto editoriale, ivi comprese le librerie e le edicole di giornali;

c) le imprese editrici di giornali all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Le imprese devono presentare i seguenti requisiti:

a) essere iscritte alla C.C.I.A.A.;

b) non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

c) avere svolto da almeno un anno attività editoriale;

d) essere iscritte al R.O.C. Registro degli operatori di comunicazione, ove obbligati, e essere in regola con i relativi adempimenti previsti dalla legge n. 416 del 1981;

e) essere in regola con i versamenti previdenziali in favore dei dipendenti;

f) essere in regola con la normativa antimafia.

I soggetti richiedenti possono svolgere una o più attività previste nel ciclo di produzione editoriale. Altre eventuali attività diverse da quelle editoriali devono essere indicate espressamente nella domanda.

5) Requisiti dell'iniziativa oggetto della domanda

Le iniziative delle imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) avere ad oggetto progetti o programmi realizzabili con finanziamento superiore ad € 516.456,89 (pari ad un miliardo di lire);

b) essere realizzate entro i due anni successivi alla concessione delle agevolazioni di credito di cui al presente avviso;

c) essere finalizzate alla ristrutturazione tecnico-produttiva; all'ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; al miglioramento della distribuzione; alla formazione professionale.

6) Criteri di valutazione

Il Comitato valuta l'iniziativa sulla base dei seguenti criteri:

a) tipologia degli investimenti;

b) tempi di realizzazione degli investimenti;

c) coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi produttivi previsti, cosi come emergono dai dati economico-finanziari, dal bilancio e dal piano finanziario per la copertura degli investimenti;

d) congruità delle spese previste ed eventuale adozione di provvedimenti di limitazione e/o di esclusione;

e) validità degli obiettivi di sviluppo aziendale, delle prospettive di mercato e della redditività indicati dall'impresa anche nelle proiezioni economico-finanziarie conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa.

Il Comitato può fissare per le singole tipologie di investimento aliquote di ammissione inferiori a quella massima stabilita dalla legge n. 62 del 2001, in relazione alla importanza degli investimenti stessi, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla medesima legge.

7) Condizione sospensiva

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002, tutte le concessioni del contributo in conto interessi di cui al presente avviso, sono deliberate dal Comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2002 sotto la condizione sospensiva di efficacia dell'esito positivo della notifica stessa presso la commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea - ex art. 93 del Trattato di Roma.

Roma, 13 dicembre 2002

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