PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 14 dicembre 2001.
(Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2002)
Modifica del decreto 18 ottobre 1999 relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto Sanità.
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro della Sanità del 18 ottobre 1999 (4), pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Sanità", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (5), è sostituito dal seguente:
"1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, le regioni a statuto ordinario individuano l'ammontare complessivo del contributo dovuto all'ARAN per l'anno successivo dalle aziende sanitarie ed ospedaliere, e provvedono a ripartirlo a carico di ciascuna di esse sulla base dei dati desunti dall'ultimo conto annuale del personale, disponibile presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo n. 165 del 2001.".
2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro della Sanità del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Sanità", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, qualora si avvalgano dell'assistenza dell'ARAN per la contrattazione collettiva".
3. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro della Sanità del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Sanità", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è sostituito dal seguente:
"2. Le regioni a statuto ordinario provvedono a trattenere l'importo dovuto da ciascuna azienda sulle risorse del Fondo sanitario regionale ed a versarlo entro il 28 febbraio di ciascun anno, per conto delle medesime, direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN. In caso di inadempienza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni a statuto ordinario l'importo dovuto, sulle erogazioni ad esse spettanti sul Fondo sanitario nazionale, ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma dandogliene contestuale comunicazione".
4. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro della Sanità del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Sanità", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è inserito il seguente:
"2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, qualora si avvalgano dell'assistenza dell'ARAN per la contrattazione collettiva, sono tenute a versare direttamente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia".
Roma, 14 dicembre 2001
Registrato alla Corte dei conti il 2-5-2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 360
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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 175.
(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.