PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 17 dicembre 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002)
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il biennio 2002-2003 riguardante il personale della carriera diplomatica.
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
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Decreta:
1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili per il biennio 2002-2003, nell'ambito del personale della carriera diplomatica.
Il contingente complessivo di tre distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2002-2003, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114 (5), a favore del personale della carriera diplomatica, è ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente, con le modalità di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2001, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera diplomatica all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2001:
a) SNDMAE - Sindacato nazionale dipendenti Ministero Affari Esteri: due distacchi sindacali;
b) CGIL: un distacco sindacale.
2. Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali.
La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all' art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.
3. Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito.
Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera diplomatica è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 17 dicembre 2002
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 2275.