PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'
DECRETO 19 novembre 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 25 dell'1 febbraio 2011)
Disciplina del Fondo per il credito ai giovani di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante: Disposizioni urgenti in materia finanziaria.
IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Attuazione e gestione del Fondo di garanzia
1. Il Fondo per il credito ai giovani (di seguito fondo), istituito ai sensi dell'art. 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 (2), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù (di seguito dipartimento), è destinato agli interventi di cui all'art. 2.
2. Le risorse finanziarie del fondo che alla data di adozione del presente decreto risultino già contabilmente impegnate dal Dipartimento della gioventù, ivi incluse quelle già trasferite, ma al contempo risultino non ancora utilizzate, anche per oneri di gestione, per le iniziative di cui al decreto interministeriale del 6 dicembre 2007, nonchè gli eventuali successivi apporti finanziari, di cui all'art. 8, affluiscono tutte in un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla società a capitale interamente pubblico di cui al comma 3 (di seguito: gestore) e da questi utilizzato per le finalità di cui al presente decreto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui al comma 4. Affluiscono, altresì, e sono da considerarsi nella disponibilità del fondo, le ulteriori somme scaturenti dallo svincolo degli accantonamenti operati dal gestore a seguito dell'estinzione dei debiti contratti dai soggetti finanziati, nonchè le somme recuperate dal gestore medesimo, nell'esercizio della attività da esso svolta in attuazione del citato decreto del 6 dicembre 2007. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 in ordine a futuri ulteriori apporti finanziari, le risorse finanziarie del fondo, in ogni caso, sono comprese nei limiti delle risorse a legislazione vigente stanziate dall'articolo 15, comma 6 di cui al comma 1, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Soggetto attuatore delle iniziative di cui all'art. 2 comma 1, è il Dipartimento che si avvale, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del fondo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (3), della prestazione di una società a capitale interamente pubblico, per l'esecuzione delle seguenti attività:
a) esame della documentazione presentata dai soggetti beneficiari (di seguito denominati: beneficiari) e trasmessa dai soggetti finanziatori, individuati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto;
b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del fondo, richiesto ai sensi dell'art. 6;
c) controllo a campione della veridicità dei documenti presentati dai soggetti beneficiari del presente decreto;
d) sviluppo e gestione di un sistema informativo di supporto per l'accreditamento dei soggetti beneficiari;
e) sviluppo e gestione di un portale di progetto;
f) eventuali azioni di promozione e comunicazione, ove il Dipartimento non intenda realizzarle direttamente.
4. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 3, il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscrivere per accettazione dal gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonchè le forme di vigilanza sull'attività del gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare:
a) il Dipartimento esercita nei confronti del gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al gestore;
b) il gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento. In ogni caso il gestore è tenuto a trasmettere annualmente al Dipartimento ed alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (4), una relazione sull'attività della gestione svolta ed il connesso rendiconto. Copia della relazione sull'attività di gestione e del connesso rendiconto è inviata all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante: Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il Ministro della Gioventù stipula altresì con l'Associazione bancaria italiana (di seguito denominata: ABI) un apposito Protocollo di intesa (di seguito denominato: Protocollo) con il quale viene individuato, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il contenuto di uno schema di Convenzione, da sottoscriversi, tra il Dipartimento e i soggetti finanziatori di cui all'art. 3, al quale questi ultimi possono volontariamente aderire.
Il Protocollo prevede espressamente che, per tutte le attività delegate dal Dipartimento al gestore, quest'ultimo rappresenta a tutti gli effetti il Dipartimento nei successivi rapporti tra il Dipartimento, l'ABI ed i singoli finanziatori.
6. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'espletamento delle attività di cui al comma 3, come regolamentati dal disciplinare di cui al comma 4, si provvede a valere sulle risorse del Fondo, ad esclusione delle attività di cui alla lettera a) dello stesso comma 4. Il Disciplinare di cui al comma 4 deve in ogni caso definire, in modo puntuale e dettagliato, i criteri di quantificazione degli oneri di cui al presente comma, fissandone un limite finanziario massimo annuale, anche parametrandoli al numero di operazioni per le quali sia richiesta l'ammissione alla garanzia del fondo di cui all'art. 4 (di seguito denominata: garanzia), al numero di operazioni definitivamente ammesse alla garanzia ed al numero di azioni di recupero intraprese ai sensi dell'art. 7.
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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pagg. 2028, 2481; I.L.P. 2007, pagg. 1464, 1800.
(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 1892, 2228; I.L.P. 2009, pagg. 1284, 1605.
(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 438.
Art. 2.
Operazioni ammissibili alla garanzia del fondo
1. Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti previsti nell'ambito di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni (di seguito denominati: finanziamenti).
2. I finanziamenti ammissibili alla garanzia si riferiscono ai corsi e ai master indicati al comma 3 e sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di € 25.000. I finanziamenti sono erogati in rate annuali di importo non inferiore a € 3.000 e non superiore a € 5.000.
3. Alla data di presentazione della domanda di finanziamento i beneficiari devono alternativamente:
a) risultare:
1. iscritti ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;
2. iscritti ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;
3. iscritti ad un master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;
4. iscritti ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
5. iscritti ad un dottorato di ricerca all'estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;
b) risultare iscritti ad un corso di lingue di durata non inferiore a 6 mesi, riconosciuto da un ente certificatore, tale qualificato in un provvedimento, Protocollo d'intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica amministrazione, quale, a mero titolo esemplificativo, il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed i suddetti Enti Certificatori in data 20 gennaio 2000, come modificato dal Protocollo di intesa in data 16 gennaio 2002.
4. Le rate del finanziamento per i corsi e i master indicati al comma 3, lettera a), successive alla 1ª, vengono erogate previa presentazione al finanziatore dell'attestazione dell'iscrizione alle annualità successive dei predetti corsi e del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti.
5. Il piano di ammortamento del finanziamento è disciplinato dalle modalità indicate nelle singole convenzioni di cui all'art. 3, e non può comunque iniziare prima del 30° mese successivo all'erogazione dell'ultima rata del finanziamento. E' fatta salva la facoltà per i beneficiari di estinguere, in tutto o in parte, il finanziamento senza penalità alcuna. Tuttavia, il Protocollo e l'allegato schema di Convenzione di cui all'art. 1, comma 5 possono prevedere la possibilità che, sin dall'erogazione della 1ª annualità del finanziamento, il beneficiario può pagare, in regime di rate costanti, la sola sorte di interessi maturandi sino all'ultimo giorno utile del periodo di preammortamento finanziario, decorso il quale il beneficiario è tenuto al pagamento del debito contratto e dei relativi interessi sino alla naturale scadenza del finanziamento.
Art. 3.
Soggetti finanziatori
1. Possono effettuare le operazioni di finanziamenti garantiti dal fondo i seguenti soggetti (di seguito denominati: finanziatori):
a) le banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo.
2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni, il cui schema è stabilito dal Protocollo di cui all'art. 1, comma 5.
3. Con il Protocollo si disciplinano, tra l'altro:
a) le modalità di adesione dei finanziatori;
b) le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti;
c) le modalità di restituzione dei finanziamenti da effettuarsi in un periodo compreso tra i 3 e i 15 anni;
d) gli eventi che consentono ai beneficiari una sospensione del pagamento delle rate del finanziamento fino a 12 mesi complessivi;
e) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole di gestione del fondo previste dal presente decreto;
f) la facoltà del beneficiario di interrompere il finanziamento, per le rate non ancora erogate;
g) la possibilità per il beneficiario di sospendere temporaneamente, per motivi di malattia o di carenza delle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 4, la richiesta relativa alla rata di finanziamento successiva alla 1ª, nonchè le modalità della suddetta sospensione.
4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.
Art. 4.
Natura e misura della garanzia
1. La garanzia del fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
2. La garanzia è concessa nella misura del 70% dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per il quale il gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dal Protocollo e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data di concessione della garanzia medesima e di mora.
3. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento della garanzia viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10% dell'importo del finanziamento stesso.
Art. 5.
Ammissione alla garanzia
1. L'ammissione alla garanzia del fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:
a) il beneficiario presenta allo sportello di uno dei finanziatori aderenti al Protocollo la richiesta di finanziamento corredata della documentazione necessaria per accedere al finanziamento medesimo; il finanziatore comunica al gestore la richiesta di attivazione della garanzia per i finanziamenti concedibili previsti dall'art. 2;
b) il gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del fondo e comunica entro 15 giorni lavorativi al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia. Nel caso di incapienza delle disponibilità del fondo, il gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento entro 7 giorni lavorativi;
c) il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia, a pena della sospensione della facoltà di operare con il fondo stesso, comunica al gestore entro 15 giorni lavorativi l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la eventuale mancata erogazione di tale finanziamento;
d) l'efficacia della garanzia decorre in via automatica e senza ulteriori formalità dalla data di erogazione del finanziamento.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.
3. Resta inteso che i finanziatori sono liberi di erogare o non erogare il finanziamento e non sono responsabili della verifica della veridicità delle informazioni presentate dai beneficiari.
Art. 6.
Attivazione della garanzia
1. Salvo quanto previsto per la sospensione delle rate del finanziamento, in conformità al Protocollo di cui all'art. 3, comma 3, in caso di inadempimento del beneficiario, il finanziatore, decorsa la scadenza della 1ª rata rimasta anche parzialmente insoluta, invia al beneficiario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.
2. L'intimazione al pagamento è inviata, per conoscenza, al gestore, anche per via telematica.
3. Trascorsi infruttuosamente 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, da parte del beneficiario, delle intimazioni di pagamento, il finanziatore può chiedere al gestore l'intervento della garanzia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al gestore entro i successivi 90 giorni lavorativi, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal fondo nel rispetto dei limiti di legge. Tale procedura non ha efficacia, e non può essere opposta dal finanziatore al beneficiario, e quindi anche al fondo, qualora il beneficiario abbia fatto richiesta di una sospensione delle rate del finanziamento. Il mancato rispetto da parte del finanziatore del termine dei 90 giorni lavorativi di cui la precedente periodo è causa di decadenza della garanzia.
4. Alla richiesta di attivazione della garanzia in caso di inadempimento da parte del beneficiario, da inviare al gestore, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) una dichiarazione del finanziatore da inviare al gestore che attesti:
1. l'avvenuta erogazione del finanziamento al beneficiario;
2. la data di erogazione del finanziamento a favore del beneficiario;
3. il totale, diviso tra sorta capitale e sorta interessi di quanto già corrisposto dal beneficiario al finanziatore a valere sul finanziamento;
4. l'insolvenza del beneficiario accertata con le modalità di cui al comma 3;
5. l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al novantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 3;
b) copia del contratto del finanziamento;
c) copia del piano di ammortamento consegnato al beneficiario con le relative scadenze, ripartito per sorta capitale ed interessi;
d) copia della documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti presentati per aver ottenuto il finanziamento;
e) copia di un documento di identità del beneficiario.
5. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo determinato ai sensi dell'art. 4, comma 2.
6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma 5 si sospende fino alla data di ricezione della documentazione mancante o dei documenti integrativi richiesti. Le richieste di intervento del fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al gestore entro il termine di 90 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
7. Nel caso in cui successivamente all'intervento del fondo il beneficiario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo al finanziatore, il finanziatore provvede a riversare al fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'art. 4, comma 2, entro e non oltre 30 giorni lavorativi.
Art. 7.
Surrogazione legale
1. A seguito del pagamento il Dipartimento è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del Codice civile e provvede tramite il gestore al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale in vigore, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Tali somme verranno versate al fondo.
2. Nel caso in cui il finanziatore, a qualunque titolo, recuperi in tutto o in parte anche la quota di credito garantita dal fondo, è tenuto al rimborso al fondo medesimo delle relative risorse.
Art. 8.
Modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo di garanzia
1. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (5).
2. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (6).
3. Il Dipartimento può incrementare la dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, nei limiti in cui lo consenta il decreto annuale di riparto del Fondo per le politiche giovanili, emanato ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248 (7).
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677; I.L.P. 1990, pag. 1630.
(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pagg. 88, 90.
(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pagg. 2116, 2500; I.L.P. 2006, pagg. 1462, 1913.
Art. 9.
Divieto di cartolarizzazione
1. I finanziamenti garantiti dal fondo non possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui agli articoli da 1 a 7 della legge n. 130/1999.
Art. 10.
Abrogazione
1. Il presente decreto abroga il precedente decreto interministeriale adottato il 6 dicembre 2007, recante i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, e di conseguenza, a decorrere dalla data della sua emanazione, cessa l'efficacia di ogni atto, protocollo, convenzione ed accordo comunque denominato, stipulato con soggetti pubblici e privati, allo stesso conseguenti o comunque connessi.
Art. 11.
Disposizione transitoria
1. Vengono comunque fatte salve le garanzie già ammesse, entro la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, in relazione ai rapporti di credito attivati e da attivarsi in virtù del decreto abrogato ai sensi dell'art. 10. I connessi oneri, fino all'estinzione dei crediti erogati, sono regolati dal disciplinare di cui all'art. 1, comma 5, e, nelle more della sua emanazione, dalla Convenzione attualmente intercorrente tra il Dipartimento ed il gestore.
Il presente decreto sarà trasmesso ai preposti Organi di controllo.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2010
Registrato alla Corte dei conti il 31-12-2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 230