PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 23 dicembre 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2004)
Determinazione dell'assegno di valorizzazione dirigenziale per i funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
DELL'INTERNO, DELLA DIFESA, DELLA GIUSTIZIA
E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato, al personale che riveste qualifiche corrispondenti delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè ai tenenti colonnelli e maggiori delle Forze di polizia ad ordinamento militare e gradi corrispondenti delle Forze armate è attribuito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, un assegno di valorizzazione dirigenziale di € 1.752 annui lordi per tredici mensilità, utilizzando per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 lo stanziamento di 35 milioni di euro, di cui all'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (11).
2. A decorrere dall'anno 2006, con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno e gli altri Ministri interessati, l'assegno di cui al comma 1 è rideterminato ogni triennio sulla base dell'entità dei destinatari, fermo restando lo stanziamento di cui all'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. L'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui al presente articolo è pensionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (12), e non produce effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2003
Registrato alla Corte dei conti il 23-1-2004
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 134
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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 390; I.L.P. 1993, pag. 288.