PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

 

DECRETO 23 febbraio 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009)

 

Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09A04896)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Riduzione progressiva del contingente dei distacchi sindacali

1. I contingenti complessivi dei distacchi sindacali, che ai sensi dell'art. 43, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (17) spettano alle sole confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative, pari a numero 129, come previsto dall'art. 2, comma 1, del Contratto quadro 3 ottobre 2005 per il personale delle autonome aree di contrattazione della dirigenza e pari a numero 2.465, come previsto dall'art. 2, comma 1, del Contratto quadro 26 settembre 2008 per il personale dei Comparti, sono entrambi ridotti a decorrere dall'1 luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione per gli anni 2010 e 2011 .

2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 5 maggio 1995 all'art. 1, lettere e) e f), rispettivamente, per il personale del Comparto regioni e autonomie locali e della relativa autonoma Area del personale dirigenziale, nonchè dalle lettere i), l) e m), rispettivamente, per il personale del Comparto Servizio sanitario nazionale e delle relative Aree del personale dirigenziale non medico e della dirigenza medica e veterinaria.

3. I contingenti dei distacchi, definiti con i contratti collettivi per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE sono ridotti a decorrere dall'1 luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione per gli anni 2010 e 2011.

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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.

Art. 2.

Riduzione progressiva dei permessi sindacali retribuiti

1. I contingenti annuali dei permessi sindacali retribuiti, che ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo numero 165/2001 spettano alle sole confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative, fissati dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, del Contratto quadro 3 ottobre 2005, per il personale delle autonome Aree di contrattazione della dirigenza, nonchè dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, del Contratto quadro 26 settembre 2008, per il personale dei Comparti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono ridotti a decorrere dall'1 luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione per gli anni 2010 e 2011.

2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dai predetti contratti quadro per il Comparto regioni e autonomie locali e per la relativa autonoma Area II del personale dirigenziale, nonchè per il Comparto Servizio sanitario nazionale e per le relative autonome Aree III e IV di appartenenza della dirigenza, rispettivamente, sanitario-professionale-tecnico-amministrativa e medico-veterinaria.

3. I contingenti dei permessi sindacali retribuiti definiti con i contratti collettivi per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE sono ridotti a decorrere dall'1 luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione per gli anni 2010 e 2011.

Art. 3.

Ripartizione dei nuovi contingenti

1. Alla ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi degli articoli 1 e 2 tra le confederazioni e le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale si provvede mediante gli accordi di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo numero 165/2001, per il personale incluso nei Comparti e nelle relative autonome Aree di contrattazione della dirigenza, in tempo utile per la effettiva operatività delle riduzioni disposte dall'1 luglio 2009.

2. Alla ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi degli articoli 1 e 2 tra le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative si provvede mediante i contratti collettivi per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE, in tempo utile per la effettiva operatività delle riduzioni disposte dall'1 luglio 2009.

3. Nel caso di mancata definizione degli accordi o di stipula dei contratti collettivi di cui ai commi 1 e 2 nei tempi ivi stabiliti, e comunque fino alla entrata in vigore degli stessi, la riduzione del 15% dall'1 luglio 2009 dei distacchi, dei permessi cumulati sotto forma di distacco, dei permessi sindacali previsti per la partecipazione del dirigente sindacale alle riunioni degli Organismi direttivi statutari, opera, con l'utilizzo pro rata per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2009 per tali ultimi permessi:

- per il personale delle Aree di contrattazione della dirigenza e dei relativi Comparti nella misura indicata nelle Tabelle 1-32 allegate al presente decreto, determinata tenendo conto dei singoli contingenti attribuiti ad ogni confederazione e organizzazione sindacale rappresentativa nelle Tavole accluse ai Contratti quadro 3 ottobre 2005 e 26 settembre 2008;

- per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE nella misura del 15% determinata con apposito provvedimento delle singole amministrazioni, adottato sulla base dei contingenti fissati dai relativi contratti collettivi.

4. Nel caso di mancata definizione degli accordi o di stipula dei contratti collettivi di cui ai commi 1 e 2, nei tempi ivi stabiliti, e comunque fino all'entrata in vigore degli stessi, per i permessi sindacali previsti per l'espletamento del mandato dei dirigenti sindacali e dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie - RSU, di cui all'art. 3, comma 3, dell'Accordo quadro 3 ottobre 2005, per le autonome Aree di contrattazione della dirigenza, nonchè di cui all'art. 3, commi 2 e 3, lettere a) e b) dell'Accordo quadro 26 settembre 2008, per il personale incluso nei Comparti e per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE, dai rispettivi contratti collettivi, le amministrazioni provvedono a ridurre dall'1 luglio 2009 del 15% i relativi contingenti annuali per i dirigenti sindacali e per i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, prevedendone l'utilizzo pro rata per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2009.

5. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4, dalle quali sono esclusi i contingenti dei distacchi con una sola unità, vengono effettuate con l'arrotondamento delle eventuali frazioni.

Art. 4.

Razionalizzazione dei distacchi, delle aspettative

e dei permessi sindacali

1. Al fine di razionalizzare la fruizione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, la relativa distribuzione tra i Comparti e tra le autonome aree di contrattazione della dirigenza dovrà anche tener conto delle rispettive consistenze numeriche del personale nel suo complesso, nonchè della sua fuoriuscita dai comparti o dalle autonome aree di contrattazione o del passaggio dello stesso dai Comparti alle aree e viceversa, garantendo così una più puntuale correlazione tra l'attività sindacale e la rappresentatività sindacale.

2. Nel rispetto dei criteri contenuti nel presente decreto, alla razionalizzazione e riduzione dei contingenti delle aspettative sindacali non retribuite che, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 spettano alle sole confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative, si provvederà con gli accordi di cui all'art. 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per il personale incluso nei Comparti e nelle relative autonome Aree di contrattazione della dirigenza e con i contratti collettivi per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE.

3. A decorrere dall'1 luglio 2009, nel caso di fruizione dei permessi sindacali per l'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza del dipendente sul monte ore assegnato alla confederazione o all'organizzazione di appartenenza viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

4. Al fine di assicurare la trasparenza, la razionalizzazione e il contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego, i contratti collettivi nazionali quadro dovranno prevedere l'obbligo per le amministrazioni di inviare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, esclusivamente attraverso il sito web GEDAP, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti, immediatamente dopo l'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione. Con gli stessi contratti quadro dovranno essere previste le sanzioni per il mancato invio delle menzionate comunicazioni, nonchè per la mancata trasmissione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, esclusivamente attraverso il sito web GEDAP, dei dati a consuntivo di cui all'art. 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165/2001, entro i termini fissati dai medesimi contratti quadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 23 febbraio 2009

Registrato alla Corte dei conti il 23-4-2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 74

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