PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
DECRETO 24 settembre 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2010)
Modalità attuative dell'articolo 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta elettronica.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
...omissis...
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalità attuative dell'art. 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (5), che assegna a DigitPA (già Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA) il compito di effettuare, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni in materia di trasmissione dei documenti mediante la posta elettronica istituzionale sia ordinaria che certificata tra le Pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (di seguito Codice), nonchè dal D.P.R. dell'11 febbraio 2005, n. 68, recante: "Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3" e dalle altre disposizioni in materia di posta elettronica certificata.
2. Per casella di posta elettronica istituzionale si intende la casella di posta elettronica riferita ad una struttura organizzativa o ad una particolare funzione dell'amministrazione.
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Sono oggetto di monitoraggio e verifica le trasmissioni di documenti delle Pubbliche amministrazioni statali, comprese le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e gli Enti pubblici non economici nazionali.
2. Le Pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a predisporre le procedure necessarie a garantire la disponibilità dei dati previsti secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 3.
Art. 3.
Modalità di rilevazione dei dati relativi alle trasmissioni
1. Ciascuna amministrazione individua almeno un referente che costituisce l'unico soggetto autorizzato a trasmettere a DigitPA i dati previsti dall'art. 4. Il referente dovrà disporre di una casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni formali con DigitPA. Ai fini dell'accreditamento del referente, ciascuna amministrazione comunica a DigitPA, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, il nominativo del referente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla fine di ciascun semestre, decorrente dall'inizio dell'anno solare, i referenti trasmettono a DigitPA tramite la casella di posta elettronica certificata di cui al comma 1, i dati oggetto delle rilevazioni.
3. Per le trasmissioni previste dal comma 2 i referenti utilizzano il formato elettronico reso disponibile da DigitPA, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella sezione PEC del sito istituzionale www.cnipa.gov.it.
Art. 4.
Oggetto delle rilevazioni
1. DigitPA, in base ai dati raccolti nelle modalità descritte all'art. 3, verifica il grado di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 47 del Codice e delle altre disposizioni in materia di posta elettronica certificata.
2. I dati forniti dalle amministrazioni, oggetto delle rilevazioni, sono i seguenti:
a) numero di caselle di posta elettronica istituzionale ordinaria o certificata;
b) numero complessivo di caselle di posta elettronica istituzionale certificata o di analoghi indirizzi di posta elettronica basati su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, corrispondenti al registro di protocollo di cui all'art. 50 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
c) numero complessivo dei messaggi inviati dalle caselle di posta elettronica istituzionali;
d) numero complessivo dei messaggi di posta elettronica istituzionale inviata con gli allegati;
e) numero complessivo di documenti inviati, secondo quanto rilevato dai sistemi di protocollo informatico, nonchè, ove tuttora presenti, dai registri cartacei di protocollo;
f) rapporto tra il volume complessivo della corrispondenza inviata, cartacea ed elettronica, secondo i dati previsti dalla lett. c) alla lett. e), nonchè le modalità con cui sono stati ottenuti i dati;
g) i dati sulla spesa sostenuta nell'esercizio finanziario precedente per l'invio della posta cartacea, da cui si rileva il numero di documenti inviati sulla base del costo medio di una spedizione.
3. DigitPA, sulla base dei dati raccolti, certifica per ogni amministrazione il totale della corrispondenza cartacea ed elettronica inviata.
Art. 5.
Trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze
1. DigitPA, ai fini dell'applicazione della riduzione delle risorse stanziate nell'anno in corso al momento della rilevazione, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, elabora i dati di cui all'art. 4 e comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze i risultati, distinti per amministrazione, delle rilevazioni e delle certificazioni effettuate in base al presente decreto.
2. I risultati delle rilevazioni e le certificazioni effettuate in base al presente decreto sono comunicate al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative volte all'incremento dell'utilizzo della posta elettronica istituzionale anche ai fini della trasmissione documentale.
Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2010